Come viene considerato il nucleo familiare nel nuovo ISEE
A partire dal 1 gennaio 2015 è partita la Riforma ISEE 2015. Sono state riviste le modalità di determinazione dell’indicatore della situazione economica prevalente ai fini dell’ottenimento di alcune prestazioni. I redditi considerati sono anche quelli esenti e viene considerato anche il calcolo della giacenza media dei conti correnti. L’ISEE è calcolato in maniera diversa in base al tipo di prestazione richiesta. Esistono vari ISEE: standard, università, socio sanitario, ecc. Vediamo in tutti i casi come viene considerato il nucleo familiare nel nuovo ISEE.
Nella nuova normativa per l’indicatore ISEE viene confermato il principio che del nucleo familiare fanno parte i componenti della famiglia anagrafica alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU).
Viene inoltre confermato il principio che i coniugi fanno parte del medesimo nucleo familiare anche se hanno una diversa residenza anagrafica, con l’eccezione, in quest’ultimo caso, del verificarsi di condizioni particolari (ad esempio, separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio).
Per le ipotesi di diversa residenza i coniugi devono scegliere di comune accordo la residenza familiare. In caso di mancato accordo questa è individuata nell’ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, in quella del coniuge di maggior durata.
Inoltre, deve essere indicato nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) anche il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), poiché questo ai fini ISEE viene attratto nel nucleo dell’altro coniuge. In questo caso occorre necessariamente prendere a riferimento lo stato di famiglia del coniuge residente in Italia.
Viene ribadito, inoltre, il principio secondo cui i figli minori di 18 anni fanno sempre parte del nucleo familiare del genitore con il quale convivono, e secondo cui il minore in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell’affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore.
I minori in affidamento temporaneo, invece, sempre ai fini ISEE sono considerati nuclei familiari a sé stanti, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.
L’appartenenza al nucleo dei soggetti a carico ai fini IRPEF non conviventi viene ristretta ai soli figli maggiorenni non coniugati e senza prole.
Il figlio maggiorenne a carico ai fini IRPEF dei genitori ma non convivente con loro, a meno che non abbia costituito un nuovo nucleo familiare (cioè non sia coniugato e non abbia figli), fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso in cui i genitori non appartengano allo stesso nucleo, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, può scegliere di far parte del nucleo di uno dei due genitori.
Per le persone in convivenza anagrafica, ovvero coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, si confermano, in via generale, le disposizioni previgenti, per le quali i soggetti in tale condizione fanno nucleo a sé stante. Tuttavia se sono coniugati fanno parte del nucleo familiare del coniuge secondo le regole precedentemente descritte.
Nei casi di convivenza anagrafica, il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo il caso di minore in affidamento e collocato presso comunità poiché in tal caso il minorenne è considerato nucleo familiare a se stante.
Se nella stessa convivenza anagrafica vi è un genitore con figlio minore, entrambi fanno parte dello stesso nucleo familiare.
ISEE minorenni
L’ISEE Minorenni è l’indicatore per le prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza di componenti minorenni nel nucleo familiare. Sono previste modalità differenziate di calcolo di tale indicatore in ragione della diversa situazione familiare del minorenne beneficiario della prestazione. Se i genitori non sono coniugati tra di loro ed uno di essi non è presente nel nucleo familiare si applicano specifiche regole particolari.
Il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore e che abbia riconosciuto il figlio, ai soli fini dell’ottenimento di tali prestazioni, si considera facente parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo stesso a causa del verificarsi di situazioni tassativamente indicate nella norma di seguito specificate:
- a) il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore;
- b) il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore;
- c) sia stato stabilito con provvedimento dell’autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- d) sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- e) risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.
L’ISEE minorenni non coincide con l’ISEE ordinario nel caso di genitori non coniugati tra loro quando il genitore non convivente nel nucleo del figlio minorenne non si trova in alcuna delle fattispecie dalla lettera a) alla lettera e) poiché, in difetto di una delle situazioni ivi descritte, è come se il genitore non convivente (solo ai fini dell’ISEE minorenni) venisse attratto nel nucleo del figlio minorenne. L’ISEE minorenni verrà pertanto calcolato tenendo conto anche di tale genitore come se fosse un componente del nucleo.
Nucleo ristretto per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria
Le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria sono prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati rivolte a persone con disabilità o limitazioni dell’autonomia che possono consistere in:
- interventi di aiuto domestico (per favorire la permanenza nel proprio domicilio);
- di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali o semiresidenziali (per persone non assistibili a domicilio);
- nonché atti a favorire l’inserimento sociale (inclusi interventi di natura economica o buoni spendibili per l’acquisto di servizi).
Per la richiesta di prestazioni sociosanitarie rivolte a persone maggiorenni con disabilità o non autosufficienza, si ha facoltà di scegliere un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario, composto esclusivamente dal beneficiario delle prestazioni, dal coniuge, dai figli minorenni e dai figli maggiorenni a carico ai fini IRPEF (a meno che non siano coniugati o abbiano figli), escludendo pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica.
Nel caso di persona con disabilità, maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabilità. In sede di calcolo dell’ISEE si terrà conto solo dei redditi e patrimoni di tale persona.
Per le medesime prestazioni rivolte a persone minorenni, non è consentito optare per un nucleo ristretto, ma l’ISEE è calcolato nelle modalità ordinarie.
L’ISEE calcolato sulla base del nucleo ristretto può essere utilizzato solo per la richiesta di prestazioni socio-sanitarie (o per prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca). Per la richiesta di altre prestazioni, pur in presenza di persone con disabilità, deve comunque essere utilizzato l’ISEE ordinario, calcolato a partire dal nucleo familiare standard.
Per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo (ad esempio, ricovero presso residenze socio-assistenziali – RSSA, RSA, residenze protette, ecc.) nei confronti di persone maggiorenni, come per le altre prestazioni socio-sanitarie, si può scegliere di dichiarare il nucleo familiare ristretto.
Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo si applicano regole di calcolo diverse per la determinazione dell’ISEE.
Nel calcolo dell’indicatore reddituale non si applicano le detrazioni per le spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero.
Si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all’allegato 2, comma 1 del D.P.C.M. in esame.
La componente non è calcolata quando sia accertata una condizione di disabilità per il figlio o per un componente del nucleo ovvero l’estraneità del figlio rispetto al genitore in termini di rapporti affettivi ed economici.
Le donazioni di cespiti, parte del patrimonio immobiliare del beneficiario, avvenute successivamente alla prima richiesta di ricovero in favore di persone non facenti parte del nucleo familiare, continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante.
Sono inoltre valorizzate nel patrimonio del donante le donazioni effettuate nei tre anni precedenti la richiesta di ricovero, se in favore di persone non facenti parte del nucleo familiare tenute agli alimenti ai sensi dell’articolo 433 del codice civile.