Commercio: elemento economico di garanzia nella busta paga di novembre 2017
Una buona notizia nel mese di novembre 2017 interessa i lavoratori assunti con contratto commercio. Il CCNL commercio, infatti, con il rinnovo del 30 marzo 2015, ha previsto che i lavoratori assunti con il contratto del commercio si vedranno accreditato l’elemento economico di garanzia nella busta paga di novembre 2017.
L’elemento economico di garanzia potrà però essere applicato solo se le aziende in cui i lavoratori sono impiegati non applicano la contrattazione di secondo livello, ossia laddove non è stato stipulato un contratto aziendale tra datore di lavoro e lavoratori, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.
Quindi nella busta paga di novembre 2017 i lavoratori assunti con il contratto del Commercio percepiranno un importo aggiuntivo alla normale retribuzione. L’importo sarà diverso a seconda dei livelli e delle dimensioni aziendali.
Vediamo più nello specifico gli importi in base al livello, cosa è e come funziona l’elemento economico di garanzia nel CCNL Terziario Commercio Confcommercio.
Elemento economico di garanzia: importi
L’elemento economico di garanzia 2017 corrisposto nella busta paga di novembre 2017 ai lavoratori assunti con contratto del commercio non è stabilito in misura fissa, ma varia a seconda dei livelli e della dimensione dell’azienda.
Nello specifico gli importi dell’elemento economico di garanzia 2017 sono previsti all’art. 236 bis del rinnovo del CCNL Commercio del 2015.
Per le aziende fino a 10 dipendenti
- Quadri, I e II livello: 95 euro;
- III e IV livello: 80 euro;
- V e VI livello: 65 euro.
Per le aziende da 11 dipendenti in poi:
- Quadri, I e II livello: 105 euro;
- III e IV livello: 90 euro;
- V e VI livello: 75 euro.
Come già detto prima l'importo verrà erogato con la retribuzione di novembre 2017 dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di inserimento che siano iscritti da almeno sei mesi nel libro unico. E la quota variabile è in base al periodo lavorato.
Infatti nell'accordo c'è scritto che "L'azienda calcolerà l'importo spettante al dipendente, secondo quanto previsto dall'art. 191, in proporzione all'effettiva prestazione lavorativa svolta alle proprie dipendenze nel periodo 1 gennaio 2015 al 31 ottobre 2017″.
Pertanto ad esempio un lavoratore al livello quarto del commercio che è stato assunto, in un'azienda con meno di 10 dipendenti, dal 1 gennaio 2017, avendo lavorato 10 mesi nel periodo dal 1 gennaio al 31 ottobre 2017 percepirà 80 euro diviso 34 mesi (periodo 01/2015 – 10/2017) moltiplicato per 10, ossia 23,52 euro.
Pertanto il lavoratore per controllare l'effettiva corresponsione nella busta di novembre, deve calcolare quanti mesi ha lavorato nel periodo dal 1 gennaio 2015 al 31 ottobre 2017 e poi moltiplicare i mesi per i valori che ora indichiamo.
Gli importi per ogni mese lavorato da corrispondere sono i seguenti:
Per le aziende fino a 10 dipendenti
- Quadri, I e II livello: 2,7941 euro (95 euro diviso 34);
- III e IV livello: 2,3529 euro (80 euro diviso 34);
- V e VI livello: 1,9118 euro (65 euro diviso 34).
Per le aziende da 11 dipendenti in poi:
- Quadri, I e II livello: 3,0882 euro (105 euro diviso 34);
- III e IV livello: 2,6471 euro (90 euro diviso 34);
- V e VI livello: 2,2059 euro (75 euro diviso 34).
Tuttavia gli importi dell’elemento economico di garanzia spettano solo se in azienda non ci siano contratti di secondo livello, cioè la contrattazione che va ad integrare il contratto collettivo nazionale con ulteriori acquisizioni relative a svariati aspetti del contratto.
Elemento economico di garanzia cos’è
L’elemento economico di garanzia consiste in un importo aggiuntivo che viene corrisposto ai lavoratori in base a quanto stabilito dal CCNL di appartenenza degli stessi.
In particolare per il settore commercio, con il rinnovo del marzo 2015 relativo al periodo 2015 – 2017 è stato prevista l’erogazione di una somma aggiuntiva alla retribuzione da corrispondersi nel mese di novembre 2017, qualora l’azienda non abbia applicato contratti di secondo livello.
Elemento economico di garanzia 2017: a chi spetta
L’elemento economico di garanzia è stato previsto dal CCNL Commercio 2015 in fase di rinnovo dello stesso contratto collettivo nazionale per le aziende che non applicano la contrattazione di secondo livello.
L’erogazione dell’elemento economico aziendale, fissato per novembre 2017, era solo una delle novità introdotte dal rinnovo del contratto collettivo nazionale relativo al commercio.
Beneficiari dell’importo aggiuntivo in busta paga sono tutti i lavoratori a tempo indeterminato, agli apprendisti e i lavoratori con contratti di inserimento in forza al 31.10.2017, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi.
L'azienda calcolerà l'importo spettante al dipendente, secondo quanto previsto dall'art. 191, in proporzione all'effettiva prestazione lavorativa svolta alle proprie dipendenze nel periodo 1 gennaio 2015 al 31 ottobre 2017.
Pertanto ad esempio un lavoratore al livello quarto del commercio che è stato assunto, in un'azienda con meno di 10 dipendenti, dal 1 gennaio 2017, avendo lavorato 10 mesi nel periodo dal 1 gennaio al 31 ottobre 2017 percepirà 80 euro diviso 34 mesi (periodo 01/2015 – 10/2017) moltiplicato per 10, ossia 23,52 euro.
E per i lavoratori part-time? Per i lavoratori assunti a tempo parziale, l'importo sarà calcolato secondo il criterio di proporzionalità previsto all'art. 76.
Inoltre, in merito all’elemento economico di garanzia l’art. 236 bis del CCNL commercio tra le altre cose stabilisce che:
- l'importo non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto;
- l'importo è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal C.C.N.L. Terziario, che venga corrisposto successivamente all’1.1.2015; si tratta di un istituto sperimentale legato alla durata del rinnovo del CCNL stesso.
Quindi sulla base di quando sopra descritto, l’elemento economico di garanzia non incide né sul TFR né sulle mensilità aggiuntive.