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Comunicazione dati IVA 2016

Ogni anno i contribuenti IVA devono inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione dati IVA entro la scadenza del 28 febbraio. Vediamo i contribuenti obbligati ed esonerati, le modalità di presentazione e le sanzioni previste in caso di mancato invio della comunicazione dati IVA.
A cura di Antonio Barbato
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comunicazione iva annuale

I contribuenti Iva entro il mese di febbraio di ogni anno sono tenuti a presentare la comunicazione annuale Dati IVA relativa all’anno precedente. Tale comunicazione è obbligatoria anche per l’anno 2016 relativamente ai dati riferiti all’anno d’imposta 2015. La scadenza per la presentazione della comunicazione è il 29 febbraio 2016.

Dal prossimo anno, ossia dal 2017, invece, la comunicazione dati IVA sarà invece abrogata. L’articoli 8-bis del Decreto Legge n. 192/2014, cosiddetto Decreto Milleproroghe, ha infatti previsto due importanti cambiamenti dal 2017:

  • L’abrogazione della presentazione della Comunicazione dati IVA entro il 28 febbraio;
  • L’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA autonoma entro febbraio (e non più con il modello Unico con dichiarazione unificata).

La comunicazione annuale dati IVA, da presentare entro il mese di febbraio di ciascun anno, è prevista al fine di ottemperare, nei termini prescritti dalla normativa comunitaria, al calcolo delle “risorse proprie” che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario.

Vediamo ora tutti gli adempimenti previsti per la comunicazione dati IVA 2016 relativa all’anno d’imposta 2015.

La comunicazione dei dati Iva va presentata esclusivamente in via telematica entro il mese di febbraio. La presentazione telematica può avvenire direttamente a cura del contribuente o tramite intermediari abilitati. La prova della presentazione della comunicazione dati Iva è data dall'attestazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che ne conferma l'avvenuto ricevimento.

L’ attestazione viene trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio, entro 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Nel modello il contribuente deve sostanzialmente riportare l’indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche (ovvero delle risultanze annuali per i contribuenti non tenuti a quest’ultimo adempimento), al fine di determinare l’IVA dovuta o a credito, senza tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio (ad esempio calcolo definitivo del pro rata), oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo.

Nella comunicazione Dati IVA non rilevano le compensazioni effettuate nell’anno d’imposta, il riporto del credito IVA relativo all’anno precedente, i rimborsi infrannuali richiesti nonché la parte del credito IVA concernente l’anno d’imposta che il contribuente intende richiedere a rimborso. Tali dati, infatti, rilevanti per la definitiva liquidazione dell’imposta, dovranno essere indicati esclusivamente nella relativa dichiarazione annuale.

La comunicazione dati IVA non riguarda la comunicazione del calcolo dell’imposta dovuta, né il saldo IVA annuale, né la dichiarazione IVA. E’ infatti con questi ultimi due adempimenti che il contribuente calcola in maniera definitiva l’IVA dovuta e procede ai relativi versamenti.

Contribuenti obbligati e contribuenti esonerati

L'obbligo di presentare la comunicazione annuale dati Iva riguarda tutti i titolari di partita Iva, anche se nell'anno non hanno effettuato operazioni imponibili, oppure non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche. Sono quindi tenuti alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA, in linea generale, i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se nell’anno non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche, con le eccezioni di seguito elencate.

Non sono tenuti alla presentazione della comunicazione dati IVA:

  • i contribuenti che per l’anno cui si riferisce la comunicazione sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e cioè:
  • i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti, ancorché siano tenuti per lo stesso anno alla presentazione della dichiarazione annuale IVA in conseguenza dell’effettuazione delle rettifiche di cui all’art. 19-bis. L’esonero non si applica invece qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni normative, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (es. acquisti di oro e argento puro, rottami ecc.);
  • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6, (produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 euro);
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
  • le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell’IVA nell’anno cui si riferisce la comunicazione;
  • i soggetti passivi d’imposta nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo del d.l. n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinques per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;
  • i soggetti di cui all’articolo 74 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e cioè: gli organi e le amministrazioni dello Stato; i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni; gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali; gli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali;
  • i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
  • le persone fisiche che hanno realizzato nell’anno d’imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di affari uguale o inferiore a 25.000 euro ancorché tenuti a presentare la dichiarazione annuale;
  • i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • le persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;sono, inoltre, esonerati i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio,

Ai fini della determinazione del volume d’affari realizzato nell’anno cui la comunicazione dati si riferisce, il contribuente deve fare riferimento al volume d’affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate ancorché gestite con contabilità separate, comprendendo nel calcolo anche l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell’ambito dell’attività per la quale è previsto l’esonero dalla dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, dalla comunicazione dati.

Sanzioni per omessa o errata comunicazione. Le sanzioni sono cambiate e vanno da  250 a 2.000 euro (in precedenza erano 258 a 2.065 Euro.

La comunicazione dati Iva non ha natura dichiarativa, pertanto non è possibile rettificare o integrare la dichiarazione. Il contribuente può invece esporre i dati definitivi nella dichiarazione annuale IVA.

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