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Comunicazione dati sanitari dei lavoratori: scadenza 31 marzo 2015

Il Medico competente aziendale ha l’obbligo di inviare, entro il 31 marzo, una comunicazione all’Inail dei dati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria per il giudizio di idoneità alla mansione, effettuate nell’anno precedente. Vediamo nel dettaglio.
A cura di Antonio Barbato
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Entro il primo trimestre di ogni anno, quindi entro il 31 marzo 2015, il Medico competente aziendale, nominato ai sensi del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, deve trasmettere all’inail, esclusivamente per via telematica, i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria durante l’anno precedente (in questo caso nell’anno 2014).

A prevedere questo obbligo è l’art.. 40 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008. A definire i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni è stato il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2012 come modificato da Decreto interministeriale del 6 agosto 2013. La comunicazione si effettua sul sito dell’Inail che ha predisposto un applicativo web. All’Inail va inviato un allegato 3B al T.U. Tale obbligo esiste dal 2014.

Medico competente: compiti e funzioni. La comunicazione all’Inail entro il 31 marzo di ogni anno è quindi un adempimento a cui sono obbligati i medici competenti e non l’azienda. Il Medico competente, nominato dal datore di lavoro, si occupa della sorveglianza sanitaria, della valutazione dei rischi e fornisce il proprio contributivo anche nella redazione del Documento di valutazione dei rischi sulla salute e sicurezza sul lavoro, che l’azienda è obbligata ad effettuare secondo quanto previsto dalla normativa del T.U., il Decreto Legislativo n. 81 del 2008. La collaborazione, è stato chiarito dal Ministero, deve essere attiva.

I lavoratori devono essere sottoposti dal medico competente a visita medica preventiva, visita medica periodica e di controllo. Quindi il medico competente ha un ruolo importante in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il lavoratore sottoposto a visita può essere ritenuto idoneo o idoneo parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni (a quel punto è necessario adibirlo a mansione diversa). Quando l’assenza da lavoro, anche per malattia, di un lavoratore si protrae nel tempo, il lavoratore stesso può essere inviato a visita presso il medico competente per il giudizio di idoneità alla mansione specifica del lavoratore.

Il medico competente ovviamente custodisce la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore. Ed ogni anno ha quindi l’obbligo comunicativo riguardo ai dati sanitari e di rischio dei lavoratori già sottoposti nell’anno precedente a sorveglianza sanitaria.

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