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Nessuna comunicazione PEC all’Agenzia delle Entrate per i professionisti (antiriciclaggio)

L’Agenzia delle Entrate con una risoluzione e un comunicato stampa annulla l’obbligo di comunicazione della PEC entro il 31 ottobre 2014. Era previsto per i Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati, Notai, Ragionieri e Revisori contabili, ossia tutti i professionisti indicati nella normativa antiriciclaggio. Obbligo che resta solo se l’indirizzo PEC non risulta nell’elenco INI-PEC. Vediamo tutti i dettagli.
A cura di Antonio Barbato
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professionisti antiriciclaggio e comunicazione pec

AGGIORNAMENTO 14-10-2014 – Con la risoluzione n. 88/E del 14 ottobre 2014 e con successivo comunicato stampa, l’Agenzia delle Entrate comunica che i professionisti non sono più tenuti a comunicare il proprio indirizzo PEC all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2014, in quanto hanno già inviato la propria PEC all’INI-PEC. Restano obbligati alla comunicazione i Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Notai per i quali la PEC è assente. 

Ecco dove cercare il proprio indirizzo PEC in INI-PEC. Se l'indirizzo è presente, la comunicazione non è dovuta.

“COMUNICATO STAMPA

Monitoraggio fiscale, stop a obbligo di comunicare la Pec entro fine mese Per intermediari e professionisti valgono le mail già presenti in INI-PEC

Niente più obbligo di comunicare l’indirizzo Pec al Fisco entro il 31 ottobre per intermediari e professionisti che l’hanno già inviato all’Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Con la risoluzione n. 88/E di oggi l’Agenzia scioglie alcuni dubbi sollevati dalle associazioni di categoria e, in un’ottica di semplificazione e ottimizzazione, alleggerisce gli adempimenti per i contribuenti interessati dalle nuove regole per il contrasto al riciclaggio e agli illeciti internazionali. Per chi è già presente negli elenchi INI-PEC, scompare così l’obbligo previsto dal provvedimento dell’8 agosto scorso in materia di monitoraggio fiscale. 

Più scambio d’info tra gli Enti, meno vincoli per i contribuenti – L’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata raccoglie tutti gli indirizzi Pec delle imprese e dei professionisti presenti sul territorio italiano e può essere consultato liberamente da parte delle pubbliche amministrazioni. Proprio grazie alla condivisione dei dati tra i due enti, l’Agenzia può acquisire direttamente le informazioni dall’INI-PEC, evitando così di appesantire gli obblighi per i contribuenti.

Inoltre, l’Agenzia può utilizzare gli indirizzi di posta elettronica certificata già comunicati sulla base dei protocolli d’intesa sottoscritti con altri organismi associativi. 

Chi sono i professionisti all’appello via Pec – L’obbligo di comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata al Fisco interessa gli intermediari finanziari e coloro che esercitano attività finanziaria, i professionisti e i revisori contabili, oltre che i soggetti previsti dall’art.14 del decreto legislativo n. 231/2007. All’interno di questa platea interessata dalle nuove regole per il monitoraggio fiscale, l’adempimento è cancellato per tutti coloro che hanno già comunicato in passato l’indirizzo Pec attraverso le modalità illustrate, quindi all’INI-PEC o direttamente alle Entrate in base ad intese con altri organismi associativi. 

Obbligo ancora presente se la Pec è assente – L’obbligo di segnalare al Fisco la Pec entro fine mese resta in piedi per tutti coloro che non sono tenuti a comunicare l’indirizzo all’Indice nazionale o che non rientrano in uno degli organismi associativi che hanno stipulato intese con le Entrate. A questo proposito, l’Agenzia ricorda che per comunicare la Pec secondo le modalità dettate al punto 6 del provvedimento dell’8 agosto scorso occorre utilizzare il tracciato record disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, con il codice operatore n. 16”.

Ecco il testo dell'articolo del 10/10/2014 prima della risoluzione:

I professionisti interessati dalla normativa antiriciclaggio (D. Lgs. n. 231 del 2007) hanno un nuovo obbligo: comunicare del proprio indirizzo PEC all’Agenzia delle Entrate. La Comunicazione PEC antiriciclaggio va effettuata entro il 31 ottobre 2014 all’Agenzia delle Entrate tramite Entratel o Fisconline. L’obbligo riguarda le seguenti categorie di professionisti: Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Ragionieri e periti commerciali e Revisori Contabili. Per Avvocati e Notari, obbligo solo in caso di alcune operazioni effettuate in nome e per conto dei clienti.

Facciamo chiarezza su questo obbligo comunicativo della PEC. Con un provvedimento congiunto prot. 2014/105953 datato 8 agosto 2014, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno emanato disposizioni di attuazione relative alla rilevazione ai fini fiscali di trasferimenti da e per l`estero di denaro, titoli e valori (c.d. Monitoraggio fiscale), di cui al D.L. 28/6/1990 n. 167, decreto da ultimo modificato dalla Legge 6 agosto 2013 n. 167.

L’art. 2 di questo provvedimento prevede che il Fisco possa chiedere informazioni ai soggetti di cui agli articoli da 11 a 14 del D. Lgs. n. 231 del 2007, la normativa antiriciclaggio per i professionisti.

Le informazioni che il Fisco può richiedere ai professionisti tramite apposite richieste inviate via PEC, anche dalla Guardia di Finanza, e che quindi giustificano la richiesta di comunicare la PEC, riguardano degli specifici casi: le operazioni da e per l’estero effettuate in nome e per conto dei clienti. E di importo pari o superiore a 15.000 euro, nonché informazioni sull`identità dei titolari effettivi di queste operazioni.

Anche le operazioni riguardano solo l’estero, il provvedimento obbliga una vasta platea di professionisti a fornire al Fisco il proprio indirizzo PEC tramite la comunicazione da effettuarsi entro il 31 ottobre 2014.

In seguito chiariremo per quali operazioni estere il professionista deve dare conto al Fisco comunicando dati. Vediamo ora l’aspetto più importante a questo punto, ossia quali professionisti sono obbligati ad effettuare questa comunicazione PEC entro 31 ottobre 2014 all’Agenzia delle Entrate, tramite Entratel o Fisconline.

Professionisti obbligati a comunicare la PEC entro il 31 ottobre 2014

Il punto 6.2 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dice: “ Entro il 31 ottobre 2014, i soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 comunicano all’Agenzia delle Entrate, per l’inserimento delle caselle di posta elettronica certificata nel registro degli indirizzi elettronici di cui al punto 7 del provvedimento del 22 dicembre 2005, il proprio indirizzo di PEC, utilizzando il servizio Entratel o Fisco on line…”.

Sono obbligati coloro che sono interessati dalla normativa antiriciclaggio.  Bisogna andare a guardare, come lo stesso provvedimento dice, i soggetti di cui agli articoli da 11 a 14 del D. Lgs. n. 231 del 2007 sia per verificare quali professionisti sono obbligati e quali operazioni sono interessate.

L’art. 11 riguarda gli intermediari finanziari, quindi banche e poste, mentre l’art. 12 è quello che interessa i professionisti, ossia Ragionieri e Periti commerciali, Dottori Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Notai e Avvocati. L’art. 12 infatti recita: “Professionisti: 1. Ai fini del presente decreto per professionisti si intendono: a) i soggetti iscritti nell’albo dei ragionieri e periti commerciali, nell’albo dei dottori commercialisti e nell’albo dei consulenti del lavoro; b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi; c) i notai e gli avvocati…”. Sono altresì obbligati i Revisori Contabili (art. 13).

Sono pertanto obbligati a comunicare la PEC tutti i professionisti di cui sopra.

Per quanto riguarda i Notai e gli Avvocati, non tutti rientrano nella normativa antiriciclaggio ma solo i Notai e Avvocati che eseguono le seguenti tipologie di consulenze o operazioni interessate dalla normativa antiriciclaggio:

  • “…..quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare;
  •  e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;

2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

3) l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;

4) l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società;

5) la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;

Quindi quando il Notaio o Avvocato esegue le operazioni sopraelencate, è un professionista interessato dalla normativa antiriciclaggio. E quindi sussiste l’obbligo di comunicazione della PEC entro il 31 ottobre 2014.

Come comunicare la PEC all’Agenzia delle Entrate. Il provvedimento stabilisce che “La comunicazione della casella di posta elettronica certificata è effettuata utilizzando il tracciato di cui all’allegato n. 5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 22 dicembre 2005”.

Le richieste del Fisco via PEC riguardano operazioni estere di almeno 15.000 euro

Chiarito che una vasta platea di professionisti sono obbligati a comunicare il proprio indirizzo PEC entro il 31 ottobre 2014,

I professionisti che invece effettuato operazioni interessate dalla normativa antiriciclaggio, comunicano la loro PEC all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2014. Ma che tipo di richieste riceveranno? Quali dati dovranno comunicare al Fisco?

Le richieste di informazioni, infatti, perverranno dall`Ufficio Centrale per il Contrasto agli Illeciti Finanziari dell`Agenzia Entrate (U.C.I.F.I.) o dal Reparto Speciale della Guardia di Finanza, con messaggio di posta elettronica certificata (PEC), in formato XML e le risposte dovranno essere fornite sempre a mezzo PEC.

L’oggetto della richiesta nello specifico riguarda, leggendo l’art. 2 del Provvedimento, “le operazioni intercorse con l’estero per le quali sono tenuti agli obblighi di registrazione ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 eseguite per conto o a favore di soggetti diversi da quelli per i quali gli intermediari finanziari già forniscono le informazioni ai sensi dell’articolo 1 dello stesso decreto legge”.

E l’oggetto della richiesta è “le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, sia che si tratti di un’operazione unica che di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata”.

Gli elementi informativi da fornire nella risposta del professionista che dovrà essere inviata, relativi alle operazioni sono: la data, la causale, l’importo e la tipologia dell’operazione; l’eventuale rapporto continuativo movimentato, ovvero in caso di operazione fuori conto, l’eventuale presenza di denaro contante, ecc.

Insomma il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che poi obbliga i professionisti a comunicare la PEC, stabilisce che l’effettiva PEC al professionista arriverà se ci sono operazioni con l’estero e con importi pari o superiori a 15.000 euro.

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