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Condomini: detrazione per l’installazione del sistema di contabilizzazione del calore

Le spese sostenute dai condomini per l’installazione del sistema di contabilizzazione del calore possono rientrare tra le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Vediamo quando spetta la detrazione del 65% fino a 30.000 euro e quando invece spetta la detrzione del 50%.
A cura di Antonio Barbato
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condomini detrazione per risparmio energetico

L’Agenzia delle Entrate nella circolare n.  18/E del 6 maggio 2016 ha chiarito in che modo può essere fruita la detrazione per l’installazione del sistema di contabilizzazione del calore nei condomini, i quali devono essere obbligatoriamente installati nei condomini e negli edifici polifunzionali entro il 31 dicembre 2016.

Vediamo in che modo e in quali casi tali spese di installazione del sistema di contabilizzazione del calore rientrino tra quelle ammesse alla detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

La normativa che obbliga i condomini all’installazione del sistema di contabilizzazione del calore. L’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, prevede che per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale, nei condomini e negli edifici polifunzionali, riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione, entro il 31 dicembre 2016, di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.

Qualora, l’uso di tali contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, sono installati sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari.

Eco bonus: quando spetta la detrazione

Se i dispositivi in questione sono installati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione – e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione – ovvero con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, le relative spese sono già ammesse alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica ai sensi dell’articolo 1, comma 347 della legge n. 296 del 2006 pari, attualmente, al 65 per cento delle spese stesse per un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Se, invece, i dispositivi in argomento sono installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l’impianto di climatizzazione invernale ovvero nel caso in cui quest’ultimo sia sostituito con un impianto che non presenta le caratteristiche tecniche richieste ai fini della citata detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, le relative spese sono ammesse alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lett. h) del TUIR nella misura attuale del 50 per cento trattandosi di intervento finalizzato al conseguimento di risparmio energetico.

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