Conferimento TFR al Fondo di Tesoreria Inps: il calcolo dei 50 dipendenti
Le aziende che hanno alle proprie dipendenze almeno 50 lavoratori sono obbligate, dal 2007, al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria istituito presso l’Inps. Si tratta di tutte le quote di TFR accantonate nell’anno per quei lavoratori che hanno scelto di far restare il TFR all’azienda non destinandolo alla previdenza complementare, ai Fondi pensione. In queste aziende di medie o grosse dimensioni il trattamento di fine rapporto non resta in azienda ma c’è l’obbligo di versamento al Fondo.
L’obbligo di versamento del TFR, non destinato alla previdenza complementare, al Fondo di Tesoreria Inps scatta, come abbiamo detto, per i datori di lavoro con almeno 50 addetti. A questo punto assume rilevanza il computo dei lavoratori a tal fine. Ai fini del calcolo relativo al numero di addetti, vanno computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia di rapporto di lavoro (contratto a termine, indeterminato, ecc.) e dall’orario di lavoro (contratto di lavoro part-time).
Anno solare di inizio attività. Ai fini della determinazione del requisito occupazione, si deve prendere a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività (per le aziende che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2006) oppure nell’anno solare 2006 (per le aziende in attività al 31/12/2006). Inoltre si considera la struttura aziendale complessivamente considerata, a prescindere dal numero di unità o filiali cui la stessa è articolata.
Si computano i lavoratori dipendenti destinatari delle disposizioni di cui all’art. 2120 del codice civile. Sono altresì inclusi altri lavoratori, secondo i seguenti criteri:
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, che sono computati in base alle previsioni dell’articolo 6 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, ossia in proporzione all’orario svolto;
- il lavoratore assente (qualunque sia la causa, compresa l’aspettativa per cariche elettive o sindacali, aspettativa motivi famiglia e altre) è computato nel limite, a meno che in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore, nel qual caso sarà computato quest’ultimo;
- I lavoratori somministrati sono computati in capo all’impresa di somministrazione e, pertanto non devono essere computati dall’impresa utilizzatrice;
- I lavoratori distaccati all’estero o in Italia sono computati nella forza aziendale del distaccante, in quanto titolare unico del rapporto di lavoro;
- Sono altresì computati nel limite dimensionale i soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato.
I lavoratori a tempo parziale (part-time), sono computati in proporzione all’orario di lavoro svolto, mentre il lavoratore assente è computato qualunque sia la causa, a meno che non sia sostituito da altro lavoratore (in questo caso viene computato quest’ultimo). I lavoratori somministrati sono computati in campo all’impresa di somministrazione, mentre i lavoratori distaccati sono computati nella forza aziendale del distaccante. I soci di cooperative sono computati se hanno un rapporto di lavoro di tipo subordinato (soci lavoratori).
Lavoratori occupati all’estero. I datori di lavoro sono tenuti a computare ed effettuare il relativo versamento al Fondo anche per i lavoratori occupati all’esterno, indipendentemente dalla esistenza di convenzione di sicurezza sociale e del conseguente regime previdenziale applicato. Per questi soggetti, anche a seguito di applicazione di clausole contrattuali di miglior favore, viene comunque accantonato presso il datore di lavoro il TFR secondo quando previsto dall’art. 2120 del codice civile.
Lavoratori per i quali non c’è obbligo di versamento TFR al Fondo Tesoreria. L’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria dell’Inps per le aziende con più di 50 dipendenti non sussiste in alcuni casi, per alcuni lavoratori e per alcune tipologie contrattuali. Sono i seguenti casi:
- Lavoro a tempo determinato inferiore a 3 mesi (nel caso di una proroga del contratto, l’obbligo decorre dalla proroga). L’esclusione dall’obbligo del versamento non riguarda i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche se il relativo rapporto si interrompa prima dei 3 mesi;
- lavoratori stagionali del settore agro-alimentare per i quali il termine non è prestabilito ma è legato al verificarsi di un evento, per es. il termine della campagna saccarifera;
- lavoratori a domicilio;
- impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo (assicurati per il TFR presso l’Enpaia);
- lavoratori assicurati ai fondi Esattoriali e Dazio assoggettati alla disciplina delle prestazioni in conto capitale;
- lavoratori in congedo straordinario per assistenza ai disabili (art. 42, comma 5 del D. Lgs. n. 151 del 2001) in quanto, fatte salve diverse previsioni ad opera della contrattazione collettiva o di pattuizioni individuali, il lavoratore durante il periodo di congedo straordinario ha retribuzione utile ai fini del TFR;
- lavoratori i cui CCNL prevedano la corresponsione periodica delle quote di TFR maturato o prevedano l’accantonamento delle quote di TFR presso terzi.
Calcolo della soglia di 50 dipendenti. Per ciascun lavoratore sarà preso in considerazione il numero di mesi o le frazioni di mesi di attività (escludendo i periodi di disponibilità per i lavoratori intermittenti e per i somministrati), riconducendo il periodo di attività al numero di giornate convenzionalmente fissato in 26 per il lavoratore in forza all’azienda per l’intero mese ovvero nel minor numero di giornate proporzionalmente ridotte per i rapporti di lavoro di durata inferiore al mese. La sommatoria delle giornate di tutti i lavoratori sarà divisa per 312 (26 x12) ovvero per un numero proporzionalmente ridotto nel caso di inizio attività nel corso del 2006.
Esempio di calcolo del limite dimensionale di 50 addetti: periodo di attività intero anno; orario normale 40 ore settimanali; con i seguenti lavoratori occupati nell’anno:
- 40 lavoratori a tempo pieno e indeterminato, di cui 30 che hanno lavorato tutto l’anno, 5 assunti il 1° luglio e 5 che hanno dato le dimissioni dal 1° ottobre;
- 20 lavoratori a tempo determinato e intermittenti che hanno lavorato ciascun per 6 mesi e per 9 giornate al mese;
- 40 lavoratori a tempo parziale di cui 10 verticale che hanno lavorato tutto l’anno e 10 che hanno lavorato solo 6 mesi, entrambi con orario al 40% di quello normale e 20 con part-time orizzontale al 50% che hanno lavorato metà tutto l’anno e l’altra metà solo 6 mesi.
Il totale degli addetti (teste) è 100. La media nell’anno è pari a 16.602 diviso 312 giornate, ossia 53,21 di media (quindi superiore a 50 addetti). La media è determinata come segue:
- 30 lavoratori full time a tempo indeterminato per un numero di giornate mensili pari a 26 e per 12 mesi, il totale delle giornate è 9.360 (i 30 che hanno lavorato tutto l’anno);
- 5 lavoratori a tempo pieno indeterminato per un numero di giornate mensili pari a 26 e per 6 mesi, per un totale giornate pari a 780 (quelli assunti 1 luglio);
- 5 lavoratori full time a tempo indeterminato per 26 giornate e per 9 mesi per un totale giornate di 1.170 (quelli dimessi l’1 ottobre);
- 20 lavoratori a tempo determinato e intermittenti per un numero di 9 giornate al mese per 6 mesi, totale di 1.080 giornate;
- 10 lavoratori part-time di tipo verticale al 40% per numero 12 mesi, ossia 10 lavoratori per 0,4 per 26 giornate e per 12 mesi, totale giornate 1.248;
- 10 lavoratori part-time di tipo verticale, sempre al 40% per 12 mesi, ossia 10 lavoratori per 0,4 per 26 giornate e per 6 mesi, totale giornate 624;
- 10 lavoratori part-time di tipo orizzontale al 50% per 12 mesi, ossia 10 lavoratori per 0,5 per 26 giornate e per 12 mesi, totale giornate 1.560;
- 10 lavoratori part-time di tipo orizzontale al 50% per 6 mesi, ossia 10 lavoratori per 0,5 per 26 giornate e per 6 mesi, totale giornate di 780.
Il totale complessivo delle giornate così sommate è pari a 16.602, che in 312 giornate annuali è pari a 53,21 addetti di media. Quindi l’azienda, superando i 50 addetti, è tenuta al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria, essendo il numero di giornate che fa scattare l’obbligo contributivo deve essere pari, almeno, per l’intero anno di attività, a 15.600 (50x26x12). Un eventuale valore inferiore, individuato con i criteri sopra enunciati, non determina l’obbligo del versamento al Fondo di Tesoreria. Esempio: Totale complessivo giornate lavorate pari a 15.599, corrispondente alla media di 49,99 lavoratori (15.599:312), è escluso l’obbligo del versamento.
Variazioni della forza aziendale. Le variazioni successive della consistenza aziendale sono ininfluenti. Quindi se un’azienda obbligata scende sotto i 50 dipendenti continuerà a versare, così come un’azienda che al momento della verifica del requisito occupazionale sia sotto i 50 dipendenti, rimarrà esclusa dal versamento anche per il futuro qualora superasse tale limite. Lo precisa l’Inps in un messaggio del 2009.
Analogamente se l’azienda nel 2006, anno di riferimento per l’introduzione dell’obbligo di versamento al Fondo Tesoreria avvenuta nel 2007, o nell’anno solare di inizio attività ha meno di 50 dipendenti, rimarrà esclusa se nel futuro supererà i 50 dipendenti.
Per quanto riguarda le operazioni societarie, come acquisizione del ramo d’azienda, incorporazione, ecc., oppure per le operazioni di cessione di contratto, i datori di lavoro devono operare a seconda dei casi: nel caso in cui un datore di lavoro obbligato al versamento del contributo acquisisca lavoratori provenienti da un datore di lavoro non assoggettato all’obbligo, il nuovo datore di lavoro è tenuto al versamento del contributo anche per il personale acquisito, a partire dal periodo di paga in corso alla data dell’acquisizione del dipendente.
Nel caso in cui un datore di lavoro non tenuto al versamento al Fondo acquisisca lavoratori provenienti da un datore di lavoro tenuto invece al versamento, il nuovo datore di lavoro è tenuto comunque al versamento al fondo (anche se sotto i 50 dipendenti), limitatamente a tale personale.