Congedo non retribuito per figli da 12 a 16 anni durante chiusura scuola
Ai genitori con figli da 12 a 16 anni spetta un congedo non retribuito, ma che dà diritto all’astensione dal lavoro con divieto di licenziamento e con diritto alla conservazione del posto. Il tutto solo per il periodo di chiusura delle scuole durante l’emergenza Coronavirus Covid-19.
Il Decreto Cura Italia, D. L. n. 18/2020, che introduce misure specifiche per le famiglie durante la pandemia da Coronavirus Covid-19 ha quindi previsto due misure di congedo per le famiglie:
- Congedo parentale straordinario retribuito di 15 giorni per figli fino a 12 anni;
- Congedo non retribuito per figli da 12 a 16 anni per tutta la durata della chiusura delle scuole.
La normativa sul congedo non retribuito per figli da 12 a 16 anni è contenuta nel comma 6 dell'art. 23 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020:
"6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado,
- senza corresponsione di indennità;
- né riconoscimento di contribuzione figurativa;
- con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro".
C’è una sostanziale differenza, quindi, tra le due misure, ed è il diritto all’indennità del 50% della retribuzione, quindi ad un congedo retribuito per un totale di 15 giorni da usufruire entro il 31 dicembre 2020, nel primo caso. Mentre nel secondo caso ci sono tutte le tutele accessorie, quindi il diritto all’assenza giustificata dal lavoro.
In entrambi i casi, il congedo spetta se entrambi i genitori sono lavoratori.
Il congedo non retribuito per figli da 12 a 16 anni in particolare spetta “a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore”. Cioè se uno dei due genitori è in cassa integrazione (CIGO) o CIG in deroga o percepisce l'assegno ordinario FIS, non hanno diritto al congedo.
In presenza di tali condizioni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività nelle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Quindi un ulteriore differenza, non è solo il mancato diritto all’indennità, ma anche la non copertura da contribuzione figurativa.
Tale congedo in sostanza è ulteriore tipologia di assenza da lavoro non retribuita pienamente giustificata che rende immune il lavoratore da procedimenti disciplinari, dalla normativa sul licenziamento.
Tale periodo di diritto all’assenza non retribuita giustificata, e spettante alla semplice richiesta senza possibilità di diniego del datore di lavoro, spetta per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni devono presentare domanda di congedo COVID-19 solamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.