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Congedo parentale a ore: come fare domanda online sul sito dell’Inps

E’ online la circolare dell’Inps sul congedo parentale a ore, la modalità di fruizione su base oraria e frazionata dell’ex astensione facoltativa. Vediamo quali sono le modifiche introdotte dal decreto attuativo del Jobs Act e come fare domanda per il congedo parentale a ore tramite il sito dell’Inps.
A cura di Antonio Barbato
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domanda inps per congedo parentale

L’Inps ha pubblicato la circolare esplicativa nella quale viene spiegato come fare domanda per il congedo parentale a ore. La richiesta va presentata on line con una apposita procedura telematica sul sito dell’Inps. I lavoratori dipendenti possono finalmente chiedere il congedo parentale frazionato ad ore, che sarà di mezza giornata, ed è alternativo e cumulabile tra l’altro con il congedo parentale giornaliero o mensile.

La circolare esplicita alcuni esempi importanti, in quanto in alcuni casi le domeniche non sono computate nel calcolo e possono consentire al lavoratore di fruire di più giorni di assenza da lavoro sfruttando il congedo parentale. Le modalità di fruizione dipendono dal CCNL, ma nei settori in cui la contrattazione collettiva non ha disciplinato il congedo parentale orario, c’è uno specifico criterio di fruizione del congedo, che ora vediamo.

Congedo parentale a ore: come funziona. L’iter che ha portato alla possibilità di richiedere il congedo parentale su base oraria è partito con la legge di Stabilità 2013 (legge 24 dicembre, n. 228), nella quale è arrivata la modifica del Testo Unico maternità / paternità (Decreto Legislativo n. 151 del 2001). Nello specifico è stato modificato l’art. 32 ed è stata introdotta la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di fruire del congedo parentale in modalità oraria previa definizione, in sede di contrattazione collettiva (quindi nel CCNL di settore), delle modalità di fruizione del congedo parentale ad ore, dei criteri di calcolo della base oraria e dell’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

La stessa legge di stabilità ha previsto inoltre l’obbligo per il genitore richiedente di comunicare al datore di lavoro l’inizio e la fine del periodo di congedo parentale richiesto, nonché la possibilità per lavoratore e datore di lavoro di concordare, durante il periodo di fruizione di congedo, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.

Con uno dei decreti del Jobs Act, il decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 80, il legislatore è nuovamente intervenuto sull’art. 32 citato introducendo un criterio generale di fruizione del congedo in modalità oraria che trova attuazione in assenza di contrattazione collettiva anche di livello aziendale (comma 1 ter dell’art. 32 cit.).

Congedo parentale a ore di mezza giornata lavorativa. In particolare, secondo questo criterio generale, in assenza di una contrattazione collettiva che disciplini compiutamente il congedo parentale su base oraria, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale ad ore in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

La riforma prevede inoltre, in questa ipotesi, l’incumulabilità del congedo parentale frazionato ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. La riforma in esame ha natura sperimentale ed è quindi attualmente in vigore per i periodi di congedo parentale fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, salva l’adozione di ulteriori decreti legislativi. Ma con un comunicato stampa, il Ministero del Lavoro e l’Inps hanno chiarito che il congedo parentale ad ore sarà permanente. Pertanto continuerà anche dal 2016 in poi.

Con la circolare Inps n. 152 del 18 agosto 2015 sono stati comunicati i criteri di fruizione, computo ed indennizzo del congedo parentale su base oraria. Vediamoli.

Come fruire del congedo parentale ad ore – Jobs Act

Prima di tutto va chiarito che la modalità di fruizione oraria del congedo parentale, prevista dal novellato art. 32 del T.U maternità/paternità, si aggiunge alla modalità di fruizione su base giornaliera e mensile. Rispetto quest’ultime modalità già in uso (giornaliera o mensile), l’introduzione della modalità oraria non modifica la durata del congedo parentale e pertanto rimangono invariati i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro a tale titolo.

Congedo parentale fino ai 12 anni di età del bambino. Si rammenta che, con il decreto legislativo n. 80 del 2015, è stato previsto l’ampliamento sia del periodo entro il quale è possibile fruire del congedo parentale (da 8 a 12 anni del bambino) sia del periodo entro il quale il congedo è indennizzabile a prescindere dalle condizioni di reddito (da 3 a 6 anni del bambino). Su tale disposizione è stata emanata la circolare n. 139 del 17 luglio 2015. Le istruzioni contenute in questa circolare trovano quindi applicazione anche nel caso di fruizione del congedo parentale in modalità oraria.

I genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale nelle diverse modalità loro consentite (giornaliera o mensile o oraria). Pertanto giornate o mesi di congedo parentale possono alternarsi con giornate lavorative in cui il congedo parentale è fruito in modalità oraria, nei limiti eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva.

In ordine alla fruizione frazionata del congedo parentale l’Inps richiama le istruzioni a suo tempo fornite nei messaggi n. 28379 del 25 ottobre 2006 e n. 19772 del 18 ottobre 2011.

Computo delle domeniche in caso di congedo parentale ad ore. Se la fruizione di un periodo di congedo parentale avviene su base oraria – con copresenza quindi nella stessa giornata di assenza oraria a titolo di congedo e di svolgimento di attività lavorativa – le domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell’indennizzo. Infatti, in caso di congedo parentale fruito in modalità oraria è sempre rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa.

Esempio 1: genitore dipendente che prende congedo parentale ad ore in ogni giornata lavorativa compresa tra il 1° luglio ed il 22 luglio 2015 – le domeniche ed i sabati, in caso di settimana corta, ricadenti nell’arco temporale indicato non si computano né si indennizzano a titolo di congedo parentale.

Esempio 2: lavoratrice che prende congedo parentale dal 3 luglio al 13 luglio 2015 con la seguente articolazione: parentale ad ore nella giornata di venerdì’ 3 luglio – congedo parentale a giornata per la settimana successiva, cioè dal lunedì 6 a venerdì 10 – parentale ad ore nella giornata di venerdì’ 13 luglio – le domeniche ed i sabati compresi nel periodo considerato, ossia i giorni del 4 e 5 e dell’11 e 12 luglio 2015 non si computano né si indennizzano a titolo di congedo parentale.

Per espressa previsione di legge, qualora trovi applicazione il criterio generale di fruizione del congedo parentale ad ore è esclusa la cumulabilità del congedo stesso con permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità.

Congedo parentale ad ore e allattamento. Il congedo parentale frazionato ad ore quindi non può essere fruito nei medesimi giorni in cui il genitore fruisce di riposi giornalieri per allattamento ex artt. 39 e 40 del T.U. maternità/paternità oppure nei giorni in cui il genitore fruisce dei riposi orari ex art. 33 del T.U. cit. per assistenza ai figli disabili.

Congedo parentale ad ore e permessi legge 104. Risulta invece compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U., quali ad esempio i permessi di cui all’art. 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Rimane fermo che la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale può prevedere diversi criteri di compatibilità.

Domanda di congedo parentale ad ore

Congedo parentale ad ore? Ecco come richiederlo. Il genitore lavoratore dipendente avente diritto al congedo parentale, secondo i presupposti di legge già noti, richiede il congedo al datore di lavoro ed all’Inps, ai fini del trattamento economico e previdenziale.

Nella fase transitoria, la richiesta all’Inps è presentata mediante un’apposita domanda on line, che è diversa dalla domanda telematica in uso per la richiesta del congedo parentale giornaliero o mensile. Per tale motivo, se in un determinato arco di tempo, il genitore intende fruire il congedo parentale in modalità giornaliera e/o mensile ed in modalità oraria, dovrà utilizzare le due diverse procedure di invio on line.

Ecco come fare richiesta all’Inps per il congedo parentale ad ore. L’applicazione per la presentazione all’Inps delle domande di congedo parentale su base oraria è stata inserita all’interno del gruppo di servizi denominati “Domande di maternità on line”.
L’acquisizione delle domande in oggetto è possibile tramite i seguenti tre canali:

  • WEB: il servizio è disponibile tra i servizi OnLine dedicati al Cittadino presenti sul sito dell’INPS (www.inps.it); in particolare, una volta effettuato l’accesso tramite PIN, il cittadino dovrà selezionare le voci “Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”, “Maternità”, “Acquisizione domanda”;
  • CONTACT CENTER INTEGRATO: contattando il numero verde 803164, gratuito da rete fissa, o il numero 06164164 da telefono cellulare. In questo caso, il servizio è a pagamento in base al piano tariffario applicato dai diversi gestori telefonici;
  • PATRONATI: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

I documenti utili per l’istruttoria della domanda di congedo parentale vanno allegati telematicamente seguendo le istruzioni indicate nella procedura. Tali documenti, differenti a seconda dell’evento trattato, sono quelli previsti per le domande di congedo parentale a mesi e/o giornate, indicati anche nell’ambito della procedura on line (a titolo esemplificativo, in caso di domanda di congedo parentale presentata per figlio adottato, al fine di accelerare i tempi dell’istruttoria, il genitore ha la possibilità di allegare la sentenza di adozione).

Per presentare la domanda per il congedo parentale ad ore è necessario il PIN INPS di tipo dispositivo. In caso di PIN non dispositivo, sarà comunque possibile accedere al servizio e acquisire la domanda, ma la stessa verrà istruita solo a seguito dell’avvenuto “rafforzamento” del PIN.

Anche l’acquisizione della domanda di congedo parentale su base oraria prevede la possibilità che il richiedente possa acquisire la specifica domanda in modo parziale, in tempi diversi, e di ufficializzarne la trasmissione in modo esplicito solo alla fine del processo, momento in cui viene assegnato un numero di protocollo e una ricevuta di presentazione per la domanda.

Per agevolare la presentazione di domande di congedo parentale a ore successive alla prima, l’applicazione consente inoltre le seguenti possibilità:

  • acquisizione di una nuova domanda avente le stesse caratteristiche di una domanda di congedo parentale su base oraria già presentata (funzione di “Replica”); La funzione consente quindi di ripercorrere l’intera domanda replicata per modificarne le parti di interesse;
  • acquisizione, a partire da una domanda già presentata, di una nuova domanda, indicando solamente il numero di giornate intere da fruire su base oraria all’interno di un nuovo periodo (funzione “Nuovo periodo”). La funzione consente quindi di inserire direttamente un nuovo periodo all’interno della domanda replicata senza necessità di ripercorrere le pagine relative ad altri dati.

Contenuto della domanda. Nella domanda di congedo parentale ad ore il genitore dichiara:

  • se il congedo è richiesto in base alla contrattazione di riferimento oppure in base al criterio generale previsto dall’art. 32 del T.U. (si rammenta che in questo caso la fruizione nella singola giornata di lavoro è necessariamente pari alla metà dell’orario medio giornaliero);
  • il numero di giornate di congedo parentale da fruire in modalità oraria. La procedura infatti prevede che il totale delle ore di congedo richieste sia calcolato in giornate lavorative intere; il periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo parentale saranno fruite.

Nella prima fase di attuazione delle nuove disposizioni, le domande di congedo parentale ad ore sono presentate secondo le seguenti istruzioni:

la domanda è presentata in relazione a singolo mese solare. Quindi, ad esempio, se si intende fruire di congedo parentale ad ore, sia nel mese di luglio sia nel mese di agosto, dovranno essere presentate due distinte domande, una per ciascun mese, seguendo la procedura semplificata “Nuovo periodo” descritta nel successivo paragrafo; la domanda di congedo può riguardare anche giornate di congedo parentale fruite in modalità oraria in data antecedente alla presentazione della domanda stessa.

A regime, analogamente a quanto avviene attualmente per la fruizione del congedo parentale a giorni, la domanda di congedo parentale dovrà essere presentata all’Istituto prima dell’inizio del congedo, al limite anche lo stesso giorno di inizio di fruizione; su tale regola non incidono i nuovi termini di preavviso previsti dall’art. 32, comma 3, del T.U. maternità/paternità per la richiesta del congedo parentale al datore di lavoro.

Preavviso di due giorni per il congedo parentale ad ore. Si rammenta che, salvi i casi di oggettiva impossibilità, il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e criteri definiti dai contratti collettivi e comunque, con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni, in caso di richiesta di congedo parentale mensile o giornaliero, e non inferiore a 2 giorni in caso di congedo orario (art. 32, comma 3, T.U.).

Esempio 1. In base alla contrattazione collettiva, una giornata di congedo parentale è equivalente a 6 ore – il genitore che intende fruire di congedo parentale per 2 giornate (pari a 12 ore di assenza dal lavoro) dal 14.09.2015 al 22.09.2015 dovrà indicare 2 giornate nel predetto arco temporale. La fruizione del congedo avverrà secondo le modalità indicate dalla contrattazione.

Esempio 2. Assenza di contrattazione collettiva – la giornata media lavorativa è pari ad 8 ore – il genitore intende fruire di 5 giorni di congedo parentale in modalità oraria, 2 nel mese di gennaio e 3 nel mese di febbraio – il genitore presenta la domanda per il mese di gennaio specificando n. 2 giornate e il periodo all’interno del mese solare in cui intende fruire del congedo a ore. Per il mese di febbraio, il genitore, a partire dalla domanda già presentata, attiva la funzione “Nuovo periodo” indicando per questo mese n. 3 giornate e il periodo all’interno del mese solare in cui intende fruire del congedo a ore.

Criteri di computo ed indennizzo del congedo parentale fruito su base oraria

In una prima fase iniziale il computo e l’indennizzo del congedo parentale avvengono su base giornaliera anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria.

Ai fini del congedo parentale su base oraria, la contrattazione deve prevedere anche l’equiparazione di un monte ore alla singola giornata lavorativa. In assenza di contrattazione, la giornata di congedo parentale si determina prendendo a riferimento l’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale (ossia lo stesso periodo preso a riferimento dal citato art. 23 per il calcolo dell’indennità).

In assenza di ulteriori specificazioni di legge, per orario medio giornaliero si intende l’orario medio giornaliero contrattualmente previsto.
In tale caso, il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà di tale orario medio giornaliero.

L’introduzione del congedo parentale su base oraria non ha modificato le regole di indennizzo del congedo stesso; pertanto il congedo parentale è indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria.

Al riguardo, l’art. 34 comma 1 del T.U. richiama l'articolo 23 dello stesso T.U., in forza del quale, per l’indennizzo del congedo parentale viene presa a riferimento la retribuzione media giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo parentale;

Nella retribuzione del congedo parentale ad ore escluso il rateo giornaliero di tredicesima. Nella base retributiva di riferimento non si computano il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al genitore richiedente.

Incumulabilità con altri riposi o permessi

Con il messaggio n. 6704 del 3 novembre 2015, l’Inps ha chiarito quali sono i casi di incumulabilità del congedo parentale fruito in modalità oraria con altri riposi o permessi.

Tale incumulabilità risponde all’esigenza di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro utilizzando il congedo in modalità oraria essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare, nella medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa.

Congedo parentale ad ore solo per un figlio. Il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore (ex art. 32 T.U.) non può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore per altro figlio, né dei riposi orari per allattamento (ex artt. 39 e 40 del T.U.) anche se richiesti per bambini differenti.

Il congedo parentale ad ore non è compatibile con i riposi per allattamento, anche per altro figlio.

Allo stesso modo il congedo parentale ex art. 32 T.U. fruito in modalità oraria, non è cumulabile con i riposi orari giornalieri di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42 comma 1 del T.U., previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale (art. 33 co. 1 T.U.[1]), anche se richiesti per bambini differenti.

Cumulabilità con permessi legge 104/1992. Risulta invece compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. maternità/paternità, quali ad esempio i permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, quando fruiti in modalità oraria.

Le ipotesi di incumulabilità sopra dettagliate trovano applicazione nei casi di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria.

Il Congedo parentale ad ore (art. 32 T.U.) non è compatibile con:

  • il congedo parentale ad ore per altro figlio (art. 32 T.U.);
  • i riposi per allattamento, anche per altro figlio (artt. 39 e 40 T.U.);
  • i permessi orari, fruiti in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche per altro figlio (artt. 33 e 42 T.U.).

Il Congedo parentale è invece compatibile con:

  • Permessi fruiti in modalità oraria per l’assistenza ai familiari, anche se minori (art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104);
  • Permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di se stesso (art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104).

Le ipotesi di incumulabilità sopra dettagliate trovano applicazione nei casi di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria.

Ne consegue quindi che la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale, può prevedere tra l’altro anche criteri di cumulabilità differenti rispetto a quelli definiti dalla legge.

Congedo parentale e contribuzione figurativa

Le ore di congedo parentale – diano o non diano diritto all’indennità di cui all’art. 34 del D.lgls.151/2001 – sono coperte da contribuzione figurativa.

Anche nel caso di fruizione oraria del congedo parentale, si applica quanto già disposto al punto 3 della circolare numero 139/2015 e cioè che la fruizione del congedo parentale tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento.

Per la valorizzazione del periodo di congedo parentale fruito dopo il 6° anno di vita del bambino o dopo il 6° anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato si applica il comma 2 dell’art. 35 del T.U. (retribuzione convenzionale, integrabilità con riscatto o versamenti volontari). Tale disposizione si applica anche per i periodi di congedo fruiti dai genitori oltre il periodo complessivo di 6 mesi (anche se fruiti entro il predetto 6° anno).

La valorizzazione della contribuzione figurativa sulla base della retribuzione avviene in forza dell’art. 40 della legge 183 del 2010, cioè in base alle voci retributive ricorrenti e continuative perse per le ore di congedo.

La valorizzazione della contribuzione figurativa sulla base della retribuzione convenzionale avviene in forza di quanto disposto dal comma 2 dell’art.35, D.lgls.151/2001.

Il beneficio della fruizione oraria del congedo parentale è finalizzato a conciliare i tempi “di lavoro” con la cura della prole. D’altro canto, la base oraria del congedo, o è stabilita dalla contrattazione collettiva (art. 32, comma 1- bis ) o fissata dalla legge con riferimento al periodo di paga immediatamente precedente (art.32, comma 1-ter del D.lgls.151/2001 ). Tutto ciò implica che la modalità oraria di fruizione del congedo sia concepibile esclusivamente nel corso del rapporto di lavoro e che dunque sia esclusa l’applicazione “su base oraria” del riscatto dei periodi corrispondenti fuori dal rapporto di lavoro di cui al comma 5 dell’art.35, D.lgs.151/2001.

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