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Contributi Inps in più gestioni: effetti sul calcolo della pensione di inabilità

La pensione di inabilità in caso di contribuzione versata in più di una gestione Inps (lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata) o anche ex-Enpals (lavoratori dello spettacolo) o Ex-Inpdap (dipendenti pubblici) va liquidata e tenendo conto di tutti i contributi versati. Vediamo la novità riguardante il sistema di calcolo pro quota.
A cura di Antonio Barbato
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doppia contribuzione e pensione di inabilità

La legge di Stabilità 2013 ha introdotto un’importante novità in materia di pensione di inabilità in caso di contributi in più gestioni Inps. La liquidazione della pensione, quindi il calcolo della stessa, va effettuata tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile del lavoratore (nella varie gestioni, lavoratori dipendenti, autonomi o separata, ecc.), anche se il soggetto ha maturato i requisiti contributivi in una sola gestione. Ciò comporta che nel calcolo sono inclusi anche i contributi, ad es. nella Gestione Separata, ma anche contributi ex-Inpdap o ex-Enpals, che in passato non erano considerati nel calcolo. Il sistema è quello pro quota calcolato in ogni singola gestione, anche se la pensione è richiesta all’ultima gestione a cui fa riferimento il lavoratore.

La novità, a partire dal 1 gennaio 2013 è stata introdotta dall’art. 1 comma 240 della legge n. 228 del 2012, appunto la Legge di Stabilità. Quindi i contributi in due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, rientrano nel calcolo per la liquidazione della pensione di inabilità.

Con la circolare Inps n. 140 del 2013 vengono dettagliate tutte le modalità di calcolo, che vedremo. Va premesso che sono destinatari della norma della Legge di Stabilità i “soggetti, iscritti a due o più forme assicurative individuate dalla stessa norma, che presentano domanda di pensione di inabilità dal 1° gennaio 2013 o, nel caso in cui la domanda sia stata presentata in attività di servizio da parte dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alla Gestione dei Dipendenti Pubblici, dalla cessazione dal servizio intervenuta in data successiva al 1° gennaio 2013”. Per le altre opzioni, per i vari casi, vediamo l’approfondimento sulla pensione di inabilità con doppia contribuzione.

Calcolo e liquidazione della pensione di inabilità con la doppia contribuzione

Entrando nel merito del calcolo della pensione di inabilità, l’art. 1 comma 240 della Legge di Stabilità, come detto e come precisato anche dalla circolare Inps n. 140/2013, comporta che il trattamento di inabilità, di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, deve essere liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile, anche se coincidente, nelle forme assicurative individuate dalla stessa norma, ancorché i soggetti richiedenti abbiano già maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni.

La misura del trattamento pensionistico di inabilità si compone di due quote:

  • una quota riferita all’anzianità contributiva maturata dall’assicurato fino alla data di decorrenza della pensione di inabilità;
  • una quota costituita dalla maggiorazione convenzionale dell’importo del punto precedente (articolo 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222). 

Maggiorazione convenzionale fino ai 60 anni, calcolata col sistema contributivo. Per la quantificazione di tale maggiorazione occorre tener conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni assicurative. Dopo l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 201 del 2011, che ha riformato il sistema pensioni, la maggiorazione convenzionale si calcola secondo le regole del sistema contributivo.

Pertanto detta maggiorazione si calcola aggiungendo al montante individuale dei contributi, posseduto all'atto del pensionamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di compimento del sessantesimo anno di età dell'interessato, computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni di contribuzione e rivalutate, indipendentemente dal sesso dell'assicurato e dalla gestione a carico della quale viene liquidata la pensione. In ogni caso non può essere computata un'anzianità contributiva complessiva superiore a 40 anni.

Pensione di inabilità dei dipendenti pubblici: misura massima 80% della base pensionabile. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici l’importo del trattamento di pensione di inabilità non può superare l’ottanta per cento della base pensionabile né l’ammontare del trattamento privilegiato spettante, ove applicabile tale tipologia di pensione, in caso di inabilità riconosciuta dipendente da causa di servizio (articolo 9, comma 4, del DM n. 187/1997).

Liquidazione della pensione di inabilità.  La pensione di inabilità viene liquidata ed erogata dalla gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante con le modalità da questa previste.

Misura determinata pro quota da ogni gestione  Inps. L’articolo 1, comma 245, della citata legge n. 228 stabilisce che le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano la misura del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni e/o reddito di riferimento.

Ai fini della misura del trattamento pensionistico pro quota vengono presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni.

Anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 per il sistema retributivo o misto. Per la determinazione del sistema di calcolo, ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995, occorre aver riguardo all’anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni assicurative. In tale contesto l’accertamento dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 dovrà essere effettuato tenendo conto della contribuzione complessiva maturata nelle gestioni interessate al cumulo, purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente.

Quota di pensione di inabilità dopo 2012 calcolata col sistema contributivo, obbligatorio per tutti. La quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata comunque con il sistema di calcolo contributivo, come già detto, per effetto della riforma pensioni del 2011 (articolo 24, comma 2, del decreto legge n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011).

I periodi contributivi maturati nelle diverse gestioni nelle quali l’assicurato è stato iscritto concorrono con quelli maturati nella gestione “accertatrice” alla determinazione dell’anzianità contributiva massima riconoscibile come maggiorazione convenzionale.

Nel calcolo della quota di maggiorazione convenzionale, per determinare la quota di contribuzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rilevano esclusivamente le retribuzioni esistenti in tale gestione. La ripartizione dell’onere derivante dalla maggiorazione convenzionale tra le diverse gestioni si effettua tenendo conto del rapporto tra l’anzianità contributiva utile per la misura della pensione posseduta dal lavoratore in ciascuna gestione e l’anzianità contributiva utile per la misura acquisita complessivamente dal lavoratore nelle diverse gestioni.

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