Contributi volontari per i lavoratori del part-time orizzontale e verticale
AGGIORNAMENTO 17-04-2014 – I lavoratori che hanno stipulato un contratto part-time possono richiedere all’Inps l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi. Si tratta dei contributi versati in proprio per integrare i propri requisiti per l’accesso alla pensione, sia in termini di mesi che di contributi accreditati. Per poter versare i contributi volontari i lavoratori a tempo parziale devono presentare la domanda per la richiesta di autorizzazione al versamento.
Nello specifico dei lavoratori con un contratto di lavoro parziale, il D. Lg.s. 564/96 consente ai titolari di un part time verticale o ciclico (il part-time con giorni o settimane o mesi alterni), di coprire con il versamento dei contributi volontari i periodi duranti i quali non viene effettuata alcuna attività lavorativa. Il D. Lgs. 278/98, invece, ha esteso la facoltà anche per i casi di part-time orizzontale (il part-time con lavoro per tutti i giorni della settimana ma con orario ridotto). Nel primo caso si parla di copertura totale e nel secondo caso di integrazione.
Contributi volontari per il part-time ed i contributi per la gestione separata. La contribuzione volontaria ad integrazione per i periodi di attività lavorativa subordinata a tempo parziale è compatibile con la contestuale contribuzione versata nella gestione separata dei lavoratori subordinati (es. è il caso di un lavoratore che svolge lavoro part-time e lavoro a progetto contemporaneamente).
Quali lavoratori possono versare
L’Inps comunica che possono richiedere l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari, sia in costanza di attività lavorativa a tempo parziale con requisito ridotto che con i normali requisiti in caso di cessazione del rapporto di lavoro, i seguenti lavoratori:
- assicurati al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- iscritti agli ex Fondi Speciali di Previdenza (trasporti, telefonici, elettrici, dazio e volo), sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria;
- dipendenti degli Enti creditizi;
- iscritti al Fondo dirigenti ex INPDAI;
- dipendenti del Fondo Ferrovie dello Stato s.p.a. (Circ. 29 del 23.2.2006).
Requisiti e presentazione della domanda di autorizzazione
I lavoratori sopra elencati per poter richiedere ed ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei contributi devono avere almeno un anno di contribuzione effettiva nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda. Per il calcolo devono essere utilizzate le settimane utili al diritto della pensione nel rispetto del minimale retributivo di accredito.
La domanda per ricevere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei contributi in caso di lavoro a tempo parziale, così come la domanda generale in caso di cessazione del rapporto di lavoro, deve essere presentata alla sede Inps territorialmente competente per residenza.
Il modello predisposto dall’Inps è il mod. 010/M/02/PT e può essere presentato sia direttamente dal lavoratore, sia tramite un Ente di patronato, che fornisce l’assistenza gratuita. Alla domanda non dovrà essere allegata alcuna documentazione comprovante l’attività lavorativa part-time, in quando l’Inps stessa provvederà a verificare nel proprio archivio la presenza del rapporto di lavoro a tempo parziale ed il relativo versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, che il lavoratore intende integrare con i contributi versati in prima persona.
Per quanto riguarda la scadenza per la presentazione, la domanda va presentate entro 12 mesi dalla data di scadenza ordinaria del termine per la consegna ai lavoratori della certificazione CUD riferita all’anno interessato (il 28 febbraio). Questo vuol dire che se la domanda viene presentata oltre il termine previsto, i periodi scoperti da contribuzione o per i quali si è interessati all’integrazione della contribuzione non potranno essere riscattati.
L’Inps, esaminata la domanda ricevuta, invierà il provvedimento di accoglimento direttamente al lavoratore con una raccomandata con avviso di ricevimento. Allegato al provvedimento saranno inviati i bollettini per il versamento.
L’importo dei contributi volontari ed il versamento
L’Inps stabilisce il sistema di calcolo dell’importo del contributo da versare, che viene determinato sulla base della retribuzione media settimanale, che si ottiene dividendo:
- la retribuzione imponibile corrisposta nel periodo di attività lavorativa part-time per il quale è richiesta l'integrazione con contribuzione volontaria; Sono escluse dal calcolo le eventuali retribuzioni percepite nello stesso anno per altra attività lavorativa a tempo pieno o part-time;
- per le settimane utili ai fini della misura a pensione accreditate nel periodo di riferimento (Circ. 54 del 7.3.2007).
L'importo del contributo volontario dovuto si ottiene applicando alla retribuzione media settimanale l’aliquota contributiva IVS prevista nello stesso anno di riferimento per la gestione Inps interessata.
Nessun ritardo nei versamenti all’Inps. Il versamento dei contributi, come detto, va effettuato in unica soluzione entro la fine del trimestre successivo dalla ricezione della notifica del procedimento di accoglimento. I versamenti effettuati in ritardo sono annullati dall'Inps e vengono rimborsati dall'istituto senza interessi e la copertura dei periodi riferiti al lavoro part-time potrà essere effettuata solo mediante riscatto.
I versamenti volontari consentono la copertura totale del periodo, sia per il diritto, sia per la misura della pensione se sono effettuati dal lavoratore part-time verticale (il part-time con giorni, settimane o mesi non lavorati). Mente per i lavoratori con part-time orizzontale (attività lavorativa con orario ridotto), i versamenti volontari sono ad integrazione, ai soli fini della misura della pensione.