Contributo a fondo perduto: a chi spetta tra imprese e professionisti
L'articolo 25 del Decreto Rilancio (Decreto Legge n. 34/2020) ha previsto l'erogazione di una somma di denaro da parte dell'Agenzia delle Entrate come contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al TUIR (D.P.R. 917/1986). Il contributo a fondo perduto a chi spetta? Ai titolari di partita iva, che siano imprese, società di capitali e di persone, lavoratori autonomi, professionisti esclusi gli iscritti alle casse professionali private (quindi esclusi notai, avvocati, commercialisti, ingegneri, consulenti del lavoro, medici, giornalisti, ecc.). E viene erogato in somma di denaro dall'Agenzia delle Entrate.
Il contributo a fondo perduto, erogato dall'Agenzia delle Entrate su apposita domanda, va dal 20% al 10% della perdita di fatturato (con un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 per le persone non fisiche) nel confronto tra ricavi e compensi di aprile 2019 e di aprile 2020. Il contributo a fondo perduto spetta solo se nel confronto vi è stato un calo di fatturato di almeno il 33,34%.
In particolare, il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (comma 4, primo periodo, dell’art. 25 del decreto). Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Vediamo nello specifico, secondo la normativa del Decreto Rilancio, a chi spetta il contributo a fondo perduto e l'elenco corposo degli esclusi.
A chi spetta il fondo perduto per imprese
Il contributo a fondo perduto può essere richiesto da numerosi soggetti titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario. Per identificare con precisione gli operatori economici beneficiari del contributo, il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 ha stabilito alcuni specifici requisiti.
Il contributo a fondo perduto può essere richiesto, ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del Decreto Legge n. 34 del 2020, cosiddetto Decreto Rilancio:
- dai titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del TUIR con volume d’affari nell’anno 2019 non superiore a 5 milioni di euro;
- dagli altri soggetti con ricavi di cui all'art. 85 , comma 1 , lett. a) e b) ,del TUIR;
- o compensi di cui all'art. 54, comma 1, del medesimo TUIR non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
L'art. 85 del TUIR richiamato disciplina la determinazione dei ricavi ai fini Ires. Nella sostanza, il richiamo è alle imprese, più specificamente alle società e agli enti commerciali che percepiscono ricavi ai sensi dell'art. 85, comma 1:
- lettera a) del TUIR che comprende i "corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa";
- lettera b) del TUIR che comprende "i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione".
L'art. 54, comma 1, del TUIR richiamato riguarda i compensi in denaro o in natura rilevanti ai fini Irpef e derivanti dall'esercizio di arti e professioni.
Quindi sono compresi nel contributo a fondo perduto i titolari di redditi di lavoro autonomo ai fini Irpef.
Quindi il contributo a fondo perduto spetta sostanzialmente:
- alle imprese individuali;
- alle società di persone e di capitali;
- agli artigiani e commercianti;
- ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- ed in generale ai titolari di redditi ai sensi dell'art. 32 del TUIR, di ricavi ai sensi dell'art. 85 del TUIR e di compensi ai sensi dell'art. 54 del TUIR, che non superano i 5 milioni di euro di fatturato.
- E che non rientrano nei casi di esclusione del comma 2, dell'art. 25, che ora vediamo, perché contenente esclusioni importanti nel settore dei lavoratori autonomi e dei professionisti.
Esclusi dal contributo a fondo perduto
Ai sensi del comma 2 dell'art. 25, il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:
- soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir;
- intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir;
- professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali);
- soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”).
Elenco professionisti esclusi dal contributo a fondo perduto
Gli ultimi due punti in elenco estromettono dal contributo a fondo perduto i professionisti che hanno percepito l'indennità per professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ed il corposo elenco di professionisti italiani iscritti alla propria cassa di previdenza privata. Si tratta dei seguenti titolari di reddito ai sensi dell'art. 54 del TUIR non beneficiari del contributo a fondo perduto:
- Agenti e Rappresentanti di commercio iscritti alla Fondazione ENASARCO;
- Agenti Spedizionieri e Corrieri iscritti alla Fondazione FASC;
- Attuari, Chimici, Dottori Agronomi, Dottori Forestali, Geologi iscritti all'EPAP;
- Avvocati iscritti alla Cassa Forense;
- Biologi iscritti all'ENPAB;
- Consulenti del lavoro iscritti all'ENPACL;
- Dottori Commercialisti iscritti alla CNPADC;
- Farmacisti iscritti all'ENPAF;
- Geometri iscritti alla CIPAG;
- Giornalisti iscritti all'INPGI;
- Infermieri iscritti all'ENPAPI;
- Ingegneri e Architetti liberi professionisti iscritti Inarcassa;
- Notai iscritti alla Cassa nazionale del notariato;
- Medici e odontoiatri iscritti alla Fondazione ENPAM;
- Periti industriali e Periti industriali laureati iscritti all'EPPI;
- Psicologi iscritti all'ENPAP;
- Ragionieri e Periti commerciali iscritti alla CNPR;
- Veterinari iscritti all'ENPAV.
Limiti di reddito
Tutti coloro che sono titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del TUIR, i soggetti con ricavi di cui all'art. 85 , comma 1 , lett. a) e b) ,del TUIR o compensi di cui all'art. 54, comma 1, del medesimo TUIR non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente, sono potenziali beneficiari del contributo a fondo perduto, ma solo ed esclusivamente se sono in possesso dei requisiti.
Oltre al limite di 5 milioni di euro, il più importante requisito è che per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è inoltre necessario che sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti:
1. ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
2. inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
3. domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).
Pertanto coloro che rientrano tra i beneficiari potenziali ma non hanno subito un calo di fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 e più precisamente un ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 inferiore a due terzi dell'ammontare del fatturato e corrispettivi di aprile 2019, non sono beneficiari del contributo fondo perduto perché non hanno subito un calo superiore al 33,33% confrontando aprile 2020 e aprile 2019.
Contributo minimo di 1.000 o 2.000 euro
Coloro che rispecchiano il requisito del calo di fatturato, avranno diritto al riconoscimento del contributo a fondo perduto pari al:
- 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro;
- 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro
- 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro.
La percentuale si calcola sulla differenza di fatturato. Ma la norma, al comma 6 dell'art. 25, prevede un contributo a fondo perduto minimo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2 mila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Quindi anche se il 20% o 15% o 10% del calo del fatturato è inferiore, al beneficiario in possesso dei requisiti, spetta comunque come minimo 1.000 o 2.000 euro a fondo perduto.