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Controlli sui crediti da 730 oltre € 4.000: solo in due casi. Rimborsi entro ottobre 2014

I controlli sui crediti da 730 oltre 4.000 euro scattano se sono presenti familiari a carico o eccedente d’imposta Irpef a credito dell’anno precedente. Lo spiega in un comunicato stampa l’Agenzia delle Entrate. I controlli preventivi, novità della Legge di Stabilità 2014, hanno creato non poche polemiche in quanto l’erogazione diretta del rimborsi Irpef a credito avviene tramite Fisco entro 6 mesi, e non tramite datore di lavoro o Inps nella busta paga di luglio o rata di pensione di agosto. La promessa è che gli accrediti arriveranno ad ottobre 2014.
A cura di Antonio Barbato
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Con una risoluzione ed un successivo comunicato stampa l’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sui controlli preventivi sui rimborsi Irpef oltre 4.000 euro. Il controllo del Fisco, ed il successivo accredito entro 6 mesi (con l’esclusione del rimborso tramite datore di lavoro che tante polemiche ha scatenato), scatta solo in due specifici casi: se il rimborso Irpef a credito è determinato da una richiesta di detrazioni per carichi di famiglia oppure da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni (quindi dal 730/2013 o Unico PF 2013). La platea dei contribuenti sottoposti a controlli preventivi è in realtà a 100.000 persone, ossia lo 0,50% del totale. E il Fisco dà anche una importante novità: i pagamenti arriveranno ad ottobre 2014.

Il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate: “In relazione alle notizie diffuse da alcuni organi di stampa si precisa che solo una parte dei rimborsi del modello 730 superiori a 4mila euro sarà sottoposta a controllo preventivo da parte dell’Agenzia delle Entrate”.

La Legge di Stabilità 2014, infatti, ha previsto questa verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate esclusivamente nei casi in cui il rimborso di importo superiore a 4mila euro sia determinato anche:

  • da detrazioni per familiari a carico (e non da assegni per il coniuge separato);
  •  o da crediti riportati dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente. 

Questo significa che i rimborsi superiori ai 4mila euro derivanti, per esempio, da spese per le ristrutturazioni, interessi passivi sul mutuo prima casa, avranno il controllo preventivo solo se sono presenti familiari a carico (non assegni per il coniuge) oppure crediti riportati dalla dichiarazione dell’anno precedente. In  queste due ipotesi, infatti, sono state intercettate diverse frodi dall’Agenzia delle Entrate sui rimborsi erogati direttamente e automaticamente dal sostituto d’imposta (datore di lavoro e ente pensionistico) nelle buste paga o nel cedolino della pensione.

100.000 persone interessate: lo 0,50% degli contribuenti: “Si tratta di un riscontro che riguarderà quindi una platea molto ristretta di contribuenti, pari a circa 100mila persone, ossia meno dello 0,5% dei 18 milioni di contribuenti che presentano il modello 730 (e meno dell’1% di chi richiede un rimborso attraverso il modello 730)”.

I rimborsi arrivano entro ottobre 2014. Conclude il comunicato stampa del 10 giugno 2014: “Nella maggior parte dei casi i rimborsi saranno disposti dall’Agenzia delle Entrate non più tardi di ottobre, prima cioè del termine massimo di sei mesi previsto dalla Legge di Stabilità”. 

Dalle parole del comunicato stampa si evince quindi che se il rimborso è determinato (ossia composto) anche da detrazioni per familiari a carico o da crediti che il contribuente si porta dalla precedente dichiarazione dei redditi (modello 730/2013 o Unico PF 2013), il controllo preventivo scatta e quindi il contribuente non può ricevere i rimborsi Irpef in busta paga o sulla rata di pensione. C’è da chiarire che quando si parla di credito Irpef determinato dalle detrazioni per familiari a carico si parla di tutti quei casi in cui il lavoratore soprattutto, ma anche il pensionato, non ha fruito delle detrazioni per moglie o marito o figli a carico direttamente tramite il datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta. Non va inteso che se nel 730 ci sono indicate i familiari a carico vuol dire che il controllo preventivo scatta. In tal senso è stata chiara anche la risoluzione n. 57/E del 30 maggio 2014, sempre dell’Agenzia delle Entrate. Vediamola.

I chiarimenti per la presentazione del modello 730/2014

La risoluzione n. 57/E del 30 maggio 2014 nel pubblicare chiarimenti in merito allo svolgimento dell’assistenza fiscale (di CAF e professionisti abilitati) per la presentazione della dichiarazione con il modello 730/2014, ha trattato l’argomento dei controlli preventivi sui rimborsi complessivamente superiori a quattromila euro. Chiarimenti resi necessari da alcuni quesiti pervenuti, dai sostituti d’imposta (datori di lavoro), dai Centri di assistenza fiscale (CAF), dai professionisti abilitati e da altri operatori del settore.

La risoluzione ricorda che la novità sui controlli preventivi è originata dall’art. 1, comma 586, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Tale norma sostanzialmente dice che “Al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale… l'Agenzia delle entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione… ovvero dalla data della trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini, effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni”.

La norma è chiara ma, viste le polemiche, l’Agenzia delle Entrate specifica che “i rimborsi complessivamente superiori ai quattromila euro derivanti da dichiarazioni che non presentano richiesta di riconoscimento di detrazioni per carichi di famiglia, ovvero righi da 21 a 24 compresi, del prospetto di liquidazione mod.730-3, non valorizzati e eccedenze da precedente dichiarazione, righi 58, 74, 77 e 82 del prospetto di liquidazione 730-3 non valorizzati, sono rimborsati con le retribuzioni nei tempi ordinari dal sostituto d’imposta”.

Quindi nessun controllo preventivo se i 4.000 euro non derivano da richieste di riconoscimento di detrazioni per familiari a carico o di eccedenze a credito da 730/2013 o Unico PF 2013. La risoluzione infatti dice: “Nelle ipotesi in cui il rimborso superiore ai quattromila euro è determinato da crediti diversi dalle detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze da precedente dichiarazione, non trovando applicazione il controllo preventivo, il rimborso è erogato dal sostituto d’imposta previa ricezione dei risultati contabili”.

Continua la risoluzione: “Le somme identificate come eccedenza rilevano ai fini del controllo anche se derivanti esclusivamente da fattori diversi dalla richiesta di detrazioni per carichi di famiglia nella precedente dichiarazione”.

Credito utilizzato in compensazione: quando i controlli sono esclusi. Ulteriore precisazione “qualora l’imposta a credito risultante da precedente dichiarazione sia stata interamente utilizzata per versamenti con il modello F24 non risulterà come eccedenza nel quadro F del modello 730/2014 e pertanto non concorrerà al raggiungimento dei quattromila euro”. Inoltre “Le somme risultanti dal quadro “I Imposte da compensare” del modello 730/2014, destinate alla compensazione di imposte da versare autonomamente con il modello F24, (nella forma congiunta vengono considerate per entrambi i coniugi) non facendo parte dell’importo risultante a rimborso non concorrono al raggiungimento dei quattromila euro”.

In presenza di rimborsi superiori a quattromila euro e contemporanea richiesta di detrazioni per carichi di famiglia e/o di eccedenza derivante dalla precedente dichiarazione, i rimborsi sono effettuati direttamente dall’Agenzia delle entrate a seguito dei previsti controlli. L’erogazione del rimborso, al fine di tener conto della presenza del secondo o unico acconto Irpef o cedolare secca, è effettuato al netto dei predetti acconti.

Rimborsi effettuati direttamente dall’Agenzia delle entrate 

Come detto, ai 100 mila contribuenti interessati, lo 0,5% del totale,  l’Agenzia delle entrate effettua direttamente l’erogazione dei rimborsi soggetti a controllo preventivo disposto dall’articolo 1, comma 586, della legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di stabilità per il 2014) in presenza di richiesta di detrazioni per carichi di famiglia e/o di eccedenza da precedente dichiarazione se di importo complessivamente superiore ai quattromila euro.

L’Agenzia delle entrate, effettua i previsti controlli, entro sei mesi dalla data di trasmissione della dichiarazione modello 730 (ma l’Agenzia promette entro ottobre 2014) e, verificata la spettanza del rimborso relativamente ai controlli preventivi previsti, rimborsa l’ammontare risultante al rigo 164 del prospetto di liquidazione 730-3 (al netto della seconda o unica rata di acconto Irpef e/o cedolare secca, riferite anche al coniuge dichiarante) poiché, in tali fattispecie il sostituto d’imposta è esonerato dall’effettuazione del conguaglio e pertanto non riceve il relativo risultato contabile.

Modalità di accredito sul conto corrente: bisogna fornire l’IBAN. I contribuenti che vogliono ottenere l’accredito dei rimborsi fiscali sul conto corrente bancario o postale, accelerando i relativi tempi di erogazione, e che non hanno ancora comunicato il codice IBAN, possono farne richiesta tramite apposito modello reperibile nel sito dell’Agenzia delle entrate alla pagina: Cosa devi fare-Richiedere-Rimborsi-Accredito rimborsi su conto corrente. Nel modello vanno indicati i dati relativi a un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario del rimborso (codice IBAN).

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