Coronavirus: aumentano obblighi e responsabilità del datore di lavoro
Il Governo italiano sta approvando con cadenza giornaliera una serie di decreti immediatamente esecutivi che aumentano le restrizioni nella lotta contro l'emergenza della pandemia Coronavirus. Con il DPCM 11 marzo 2020, dopo una serie di interventi dove si consigliava il ricorso al lavoro agile, il Governo ha pubblicato una serie di raccomandazioni molto importanti nei confronti dei datori di lavoro. Con il Coronavirus che avanza, aumentano le responsabilità del datore di lavoro nel caso di contagio di un dipendente, soprattutto se l'azienda non ha ottemperato a pieno a tutti i propri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il Governo insiste in tutti i decreti nell'invitare le aziende a fare ricorso al lavoro agile o smart working, laddove possibile, ad utilizzare assenze tutelate dalla legge quali ferie e congedi retribuitivi, anche se quest'ultimi sono a carico aziendale come costi.
Con il DPCM 11 marzo 2020, in vigore fino al 25 marzo 2020, sono state pubblicate delle raccomandazioni che, se non osservate, aumentano la responsabilità dell'azienda. Per il semplice fatto che un mancato rispetto delle stesse, combinato con un contagio del Covid-19 da parte di un dipendente aziendale (o qualsiasi persona nel contesto produttivo aziendale), può portare a conseguenze importanti.
Con il DPCM 11 marzo 2020 sono state sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sono state sospese le attività inerenti i servizi alla persona, tranne alcune specifiche attività, nei decreti precedenti sono state anche stati chiusi interi settori.
Nel Decreto è stato inserito ai punti 7), 8), 9) e 10) dell'art. 1 – Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, sono state pubblicate anche delle raccomandazioni alle attività produttive e alle attività professionali.
Questo vuol dire che il Governo, che finora si era preoccupato di chiudere i luoghi pubblici che comportano assembramenti, ha previsto una norma di sostanziale restrizione nei confronti delle imprese impegnate in attività produttive e per i professionisti e coloro che svolgono attività professionali.
Le raccomandazioni per le attività produttive e professionali
Vediamo il testo del punto 7) dell'art. 1 del DPCM 11 marzo 2020 ed i successivi punti 8), 9) e 10):
7) In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
8) per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
9) in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
10) Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
Il tenore delle raccomandazioni è sostanzialmente un invito ai datori di lavoro a valutare le raccomandazioni stesse come vere e proprie responsabilità nei confronti dei proprio lavoratori, con obbligo di effettuare valutazioni, anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, su tutto il contesto produttivo aziendale.
Il datore di lavoro è tenuto a leggere le raccomandazioni immaginando le conseguenze del mancato o parziale rispetto delle stesse e gli effetti sulla propria responsabilità nei confronti dei lavoratori.
La lettura attenta di tali raccomandazioni comporta l'aumento sensibile degli obblighi e delle responsabilità dei datori di lavoro nei confronti dei lavoratori, così come investe il diritto dei datori di lavoro di pretendere dai dipendenti un rispetto rigoroso delle disposizioni aziendali di contrasto all'emergenza Coronavirus Covid-19.
Coronavirus: cosa deve fare il datore di lavoro?
Il lavoro agile o smart working viene eletto come principale modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato. In tutti i Decreti viene individuata come soluzione tampone in ambito lavorativo.
Lavoro agile quasi obbligato
Chiunque abbia in qualsiasi modo possibilità di adibire i lavoratori al lavoro a domicilio, non può non prevedere tale soluzione di emergenza, perché elimina drasticamente i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ed è questo il motivo per il quale il Governo insiste verso gli imprenditori, chiedendo a più riprese tale modalità di lavoro.
Tale raccomandazione è presente in tutti i Decreti, e nel DPCM 11 marzo 2020 è richiamato con invito al "massimo utilizzo". Soprattutto per "tutte le attività non sospese".
Come ben precisato dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro in una circolare inviata a tutti i professionisti, tale modalità non è più una raccomandazione di facciata, ma una raccomandazione più imperativa.
La Fondazione Studi precisa: "I datori di lavoro sono obbligati a verificare la potenziale compatibilità delle lavorazioni all'interno dei propri processi produttivi e di servizio con le peculiarità dello smart working, che consente di dare piena attuazione alla direttiva generale di rimanere nelle proprie case, anche per svolgere la prestazione lavorativa".
I lavoratori possono pretendere lo smart working?
Il tenore usato nel DPCM, secondo la Fondazione Studi, "consente di ritenere plausibile la sua pretendibilità anche da parte dei lavoratori qualora il difetto del ricorso al lavoro agile non appaia giustificato da ragioni organizzative o produttive oggettive, senza escludere la possibilità di una richiesta anche risarcitoria, qualora l'alternativa si possa essere risolta in termini negativi della sfera giuridica ed economica dei lavoratori interessati".
Viene anche richiamato l'art. 41 della Costituzione Italiana che richiede un bilanciamento di interessi, tra la libera iniziativa economica dell'imprenditore ma non se ciò possa "recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana".
Ciò conferma che la raccomandazione del Governo sul lavoro agile, è sostanzialmente un invito ai datori di lavoro ad approfondire i rischi sul non ricorso al lavoro agile.
Detto ciò, vi sono attività per le quali il lavoro agile non è proprio possibile, come ad esempio l'edilizia o alcune attività industriali. Vediamo di approfondire.
Alternativa al lavoro agile dopo DPCM 11 marzo 2020
Nessuna sanzione è prevista per chi non applica il lavoro agile o smart working, ma il problema di salute dei propri dipendenti (e del datore di lavoro stesso).
Anche l'art. 2087 del codice civile, tra l'altro, impegna il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro.
Infatti, la valutazione su come reagire all'emergenza Coronavirus nelle attività produttive va effettuata combinando le varie raccomandazioni inserite nel Decreto.
In particolare il datore di lavoro, nei settori produttivi e nelle attività professionali, come alternativa al lavoro agile deve scegliere tra gli altri punti:
- concedere le ferie e i congedi retribuiti;
- sospendere le attività dei reparti aziendali non indispensabili;
- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale.
Non solo, se il datore di lavoro delle attività produttive (quindi escluso le attività professionali) deve scegliere, per esigenze aziendali, il non ricorso a ferie o sospensioni di attività, quindi la permanenza dei lavoratori nel contesto produttivo aziendale, deve accompagnare il tutto con intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
E' obbligatorio in ogni caso ottemperare di fatto alle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.
Il richiamo di legge è di fatto alla rielaborazione della valutazione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con il rischio alto chiamato Coronavirus Covid-19.
Quanto appena descritto vale per tutte le attività produttive, anche per chi ha un solo dipendente. Pertanto il datore di lavoro che fosse tentato dal sottovalutare il problema, perché impegnato in un'attività lavorativa meno complessa a livello organizzativo, deve tener conto di quanto descritto dal DPCM 11 marzo 2020.
Obblighi dei lavoratori
Se è vero che i datori di lavoro sono richiamati ad un forte senso di responsabilità, anche i lavoratori sono obbligati, ancor più fortemente nell'emergenza Coronavirus Covid-19, a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone, colleghi e collaboratori.
In altre parole, obbligati ad un rigoroso comportamento responsabile, prudente, attento, rispettoso del momento di emergenza, anche e soprattutto in ambiente lavorativo.
Usando parole più legali, il lavoratore è obbligato a rispettare tutte le disposizioni aziendali atte a contrastare l'emergenza Coronavirus sui luoghi di lavoro, pertanto a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro e mettere in atto tutti i comportamenti a tutela della salute e sicurezza del lavoro personale e di tutto il contesto aziendale. Pena, il procedimento disciplinare ai sensi dello Statuto dei lavoratori, con sanzione massima il licenziamento.
Attività produttive da riorganizzare
Per i datori di lavoro che non fanno ricorso al lavoro agile, alle ferie e congedi straordinari, alle sospensioni delle attività aziendali, o comunque per tutti quei reparti aziendali ritenuti indispensabili alla produzione che restano aperti e quindi nei confronti dei lavoratori rimasti a lavorare nel contesto produttivo aziendale, è sostanzialmente obbligatorio riorganizzare le attività produttive.
Le raccomandazioni in tal senso assumono un contorno di disposizione di legge. Nel senso che nel riorganizzare le attività produttive, il datore di lavoro in primis deve sanificare i luoghi di lavoro, anche utilizzando ammortizzatori sociali.
Poi, fermo restante la raccomandazione di sospendere i reparti aziendali non indispensabili alla produzione, per i reparti in funzione con presenza dei lavoratori, devono essere effettuate le seguenti operazioni:
- assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- limitare al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- effettuare intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Tali raccomandazioni investono anche una valutazione più ampia riguardo agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 81/08.
Valutazione dei rischi da rielaborare per Coronavirus
La sospensione delle attività produttive così come il ricorso alle ferie e permessi (anche se le ferie "forzate" sono concedibili riguardo alle ferie già maturate al 31/12/2019, quanto meno come utilizzo prioritario), comportano la permanenza del lavoratore al proprio domicilio e rappresentano uno stop di fatto ai rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fermo restante la necessità di sanificare i luoghi aziendali.
In ogni caso, l'ottemperanza alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Decreto Legislativo n. 81/2008, comportano la necessità per tutti i datori di lavoro, nelle attività produttive, negli esercizi commerciali rimasti aperti, nonché nelle attività professionali, di rielaborare la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 81/08.
La valutazione dei rischi va effettuata indipendentemente dal numero degli occupati, quindi anche per un solo dipendente, con qualsiasi contratto di lavoro. L'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR) va effettuata da parte di tutti i datori di lavoro, anche coloro che hanno un rischio basso come le attività professionali richiamate dal DPCM 11 marzo 2020.
Il contagio da Coronavirus Covid-19 è sostanzialmente un rischio alto in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
E nella valutazione dei rischi va ovviamente affrontata nel complesso la massima prevenzione del rischio Coronavirus Covid-19 nei luoghi di lavoro, indipendentemente dalla tipologia dei rapporto di lavoro e dalla prestazione lavorativa (se rischio basso, alto o medio).
Il DVR va aggiornato in collaborazione con il responsabile di servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del medico competente.
Il piano di intervento per contagio Covid-19
Oltre a prevedere tutte le disposizioni per la prevenzione del rischio di contagio da Coronavirus Covid-19, da indicare nel DVR, tra le attività da fare nel redigere il Documento di valutazione dei rischi, anche il piano di intervento in caso di contagio di un dipendente.
Pertanto va prevista una procedura di gestione dell'eventualità di un contagio in azienda, tra le attività previste come combinato tra le esigenze di natura organizzativa/gestionale e la valutazione dei rischi stessa.
Dispositivi di protezione individuale
La situazione sanitaria generale nazionale comporta la necessità di rivalutare tutti i rischi, ma anche di adottare, oltre alle misure previste dal DPCM 11 marzo 2020, oltre alle misure inserite nel DVR riscritto per emergenza Coronavirus Covid-19, le misure precauzionali principali.
E tra queste misure c'è sicuramente l'obbligo di dotare ogni dipendente e ogni persona che transita nel contesto produttivo aziendale di dispositivi di protezione individuale (DPI), quali mascherine e ogni strumento di protezione individuato proprio nella valutazione dei rischi e nel DVR aggiornato all'emergenza Coronavirus Covid-19.
Tale rivalutazione va comunque fatta anche in caso di ricorso al lavoro agile, prevedendo una comunicazione dell'azienda sui rischi sulla salute e sicurezza sul lavoro per tale modalità di svolgimento del lavoro subordinato.