Coronavirus, Reddito di cittadinanza percepito senza obblighi per 2 mesi
Durante l’emergenza Coronavirus il Reddito di cittadinanza potrà essere percepito senza le misure di condizionalità previste dalla legge, ossia senza gli obblighi connessi alla fruizione dei benefici economici. Nella sostanza per due mesi i beneficiari potranno percepire il reddito di cittadinanza, senza ottemperare agli obblighi previsti, alle misure di condizionalità e, quindi, senza rischiare la decurtazione delle mensilità o la decadenza dal diritto al RdC.
Nel Decreto Legge n. 18 de 17 marzo 2020, approvato dal Governo per il contrasto all'epidemia da Coronavirus Covid-19, sono state sospese tutte le misure di condizionalità delle prestazioni a sostegno del reddito: dal reddito di cittadinanza alla Naspi, dalla Dis-coll alla cassa integrazione.
I beneficiari potranno incassare per due mesi il reddito di cittadinanza, così come la Naspi e le altre prestazioni, senza osservare gli obblighi connessi alla fruizione.
Sono altresì sospesi termini di convocazione dei Centri per l'Impiego e limitate tutte le loro attività e quindi per i beneficiari del Reddito di cittadinanza lo stop è anche agli obblighi che comportano, in caso di violazione, la decurtazione delle mensilità o la decadenza dal beneficio.
Coronavirus: La norma sul reddito di cittadinanza
La norma che contiene la "Sospensione delle misure di condizionalità è l'art. 40 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Ecco il testo ufficiale:
"Art. 40 – (Sospensione delle misure di condizionalità)
1. Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerata la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con
delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8 e 9 marzo
2020, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per due mesi dall’entrata in vigore del presente decreto gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, e i relativi termini ivi previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e per i beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all’articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le procedure di avviamento a selezione di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150″.
Elenco obblighi Reddito di cittadinanza sospesi per Coronavirus
Vediamo l'elenco degli obblighi dei beneficiari del Reddito di cittadinanza che sono sospesi per due mesi per l'emergenza Coronavirus Covid-19.
Obbligo di rendere la DID
Tra gli obblighi, in caso di accoglimento della domanda, ed entro 30 giorni, vi è quello di rendere la Dichiarazione di immediata Disponibilità al lavoro (DID) tramite piattaforma digitale o presso i Centri per l’Impiego o presso i Patronati convenzionati, salvo quelli esclusi che sono i minorenni e soggetti di oltre 65 anni di età, soggetti con disabilità, soggetti già occupati oppure che frequentano un regolare corso di studi o di formazione.
Tra gli obblighi è prevista l’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e di accompagnamento all’inclusione sociale.
Convocazione al Centro per l'Impiego
Tra gli obblighi vi è la convocazione del Centro per Impiego, nel caso di un nucleo familiare in cui vi sia almeno un componente, tra quelli tenuti agli obblighi, in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Reddito di cittadinanza:
- assenza di occupazione da non più di due anni;
- età inferiore a 26 anni;
- essere beneficiario della NASPI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;
- aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio in corso di validità presso i Centri per l’impiego ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 150 del 2015.
Obbligo di stipula del Patto per il Lavoro
Tra gli obblighi c’è la stipula del Patto per il lavoro, che assume le caratteristiche del patto di servizio personalizzato previsto dall’articolo 20 del D. Lgs. 150 del 2015, integrato dall’accettazione espressa di rispettare gli impegni previsti nel Patto per il Lavoro.
Obblighi di ricerca attiva di un lavoro
Tra gli obblighi vi è l’obbligo di registrarsi sull’apposita piattaforma digitale e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca del lavoro. Tra gli obblighi vi è lo svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite nel Patto per il Lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente.
Obbligo di accettare corsi e sostenere colloqui
Tra gli obblighi del beneficiario del Reddito di cittadinanza vi è l'obbligo di accettare di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale, ovvero progetti per favorire l’auto-imprenditorialità, secondo le modalità individuate nel Patto per il Lavoro, tenuto conto del bilancio delle competenze, delle inclinazioni professionali o di eventuali specifiche propensioni.
Vi è l'obbligo di sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all’assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate.
Obbligo di accettare le offerte di lavoro
Tra i principali obblighi vi è quello di accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue. Ciò accade quando l'offerta rispecchia alcuni requisiti tra i quali:
- si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi;
- si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore all’80% di quello dell’ultimo contratto di lavoro;
- prevede una retribuzione superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio di Reddito di cittadinanza massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione.
La congruità dell'offerta di lavoro è definita anche con riferimento alla durata di fruizione del beneficio del Reddito di cittadinanza e al numero di offerte rifiutate. In particolare nei primi 12 mesi è congrua un'offerta entro 100 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile in 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. In caso di seconda offerta, è congrua se si tratta di offerta, entro 250 chilometri di distanza. Se è la terza offerta, è congrua qualsiasi offerta ovunque collocata nel territorio italiano.
Dopo 12 mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta entro 250 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta, ovvero, ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta.
Decadenza sospesa per 2 mesi: ecco in quali casi
Non essendo previsto il rispetto delle misure di condizionalità per i beneficiari del reddito di cittadinanza, di fatto, le misure di decadenza sono sospese anch'esse per due mesi dall'entrata in vigore del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020.
La decadenza dal Reddito di cittadinanza è prevista infatti quando uno dei componenti il nucleo familiare:
- non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, anche a seguito del primo incontro presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi competenti per il contrasto della povertà, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
- non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l'inclusione sociale, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
- non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
- non aderisce ai progetti di inclusione sociale;
- non accetta almeno una di tre offerte congrue ovvero, in caso di rinnovo, non accetta la prima offerta congrua utile;
- non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare.
Resta confermata la decadenza in questi casi, che non riguardano misure di condizionalità, ma violazioni della normativa:
- non effettua le comunicazioni di intervenuta occupazione, ovvero effettua comunicazioni false producendo un beneficio economico del Reddito di cittadinanza maggiore;
- viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni previste;
- il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Reddito di cittadinanza in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione falsa in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, comprese le comunicazioni di avvenuta occupazione, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.
Sospese le decurtazioni delle mensilità
Non essendo previsti gli obblighi di condizionalità, in alcuni casi, quelli legati alle convocazioni dei Centri per l'Impiego, vengono sospese per Coronavirus anche le decurtazioni del reddito di cittadinanza per violazione delle regole sull'offerta di lavoro. Ed in particolare:
- la decurtazione di una mensilità del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione;
- la decurtazione di due mensilità alla seconda mancata presentazione;
Scatterebbe, ma è sospesa, la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione (la terza).
Sono altresì sospese le decurtazioni per le violazioni sulle iniziative formative. La normativa prevede infatti che nel caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:
- la decurtazione di due mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
Scatterebbe, ma è sospesa, la decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata presentazione.
Sono infine sospese le decurtazioni per le violazioni alle proposte di inclusione sociale. La normativa in questo caso prevede che n caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l'inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenne ovvero impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni:
- la decurtazione di due mensilità dopo un primo richiamo formale al rispetto degli impegni;
- la decurtazione di tre mensilità al secondo richiamo formale;
- la decurtazione di sei mensilità al terzo richiamo formale;
Scatterebbe, ma è sospesa, la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo.