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Cosa si può riscattare ai fini della buonuscita, TFS e TFR dei dipendenti pubblici

I dipendenti pubblici possono riscattare a titolo oneroso alcuni periodi ai fini della buonuscita o liquidazione, del TFR o TFR: dal servizio militare ai servizi preruolo o non di ruolo, dall’abilitazione professionale al dottorato di ricerca. Vediamo l’elenco completo e quanto costa il riscatto.
A cura di Antonio Barbato
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riscatto per tfs tfr

I dipendenti pubblici possono riscattare ai fini della buonuscita, della liquidazione, o per meglio dire del TFS o TFR una serie di periodi: dal servizio militare, ai servizi statali non di ruolo, dai periodi di abilitazione professionale al dottorato di ricerca. Il riscatto ai fini della buonuscita è a titolo oneroso e l’importo da pagare varia in base alla retribuzione annua percepita alla data di presentazione della domanda, all’età del dipendente, al periodo di riscatto richiesto e all’età del collocamento a riposo.

L’istituto della buonuscita prevede inoltre il riscatto oneroso dei servizi preruolo non soggetti alla trattenuta previdenziale, la domanda può essere presentata dal personale in regime di buonuscita (TFS).

Quali sono i periodi riscattabili a fini della buonuscita (liquidazione), quindi del TFS (trattamento di fine servizio) o del TFR (trattamento di fine rapporto). Possono essere riscattati:

  • servizi statali non di ruolo;
  • servizi non di ruolo prestati presso enti locali per cui non è stata liquidata l’indennità di fine servizio;
  • abilitazione professionale, nella misura massima di cinque anni, quale requisito necessario per l’ingresso nei ruoli della Magistratura e dell’Avvocatura dello Stato (articolo 4, comma 2, legge 425 del 1984);
  • periodi di lavoro all’estero nel territorio libico o altre colonie italiane (articolo 3 Dlgs 184 del 1997);
  • diploma di assistente sociale;
  • corso accademia militare, riscattabile a partire dal 5 gennaio 1966;
  • corso scuole militari, riscattabile a partire dal 5 gennaio 1966;
  • il biennio del corso aspirante commissario cui ha fatto seguito il proseguimento degli studi universitari con il conseguimento del diploma di laurea (articolo 16 Dpr 341 del 1982);
  • periodo trascorso in qualità di partigiano, equiparato al servizio militare;
  • servizio militare obbligatorio reso presso la Repubblica sociale italiana;
  • servizio di fatturista, riscattabile dal primo gennaio 1976 (articolo 28 legge 177 del 1976);
  • servizio di operaio giornaliero, riscattabile dal 5 gennaio 1966 se svolto con mansioni impiegatizie, o dal primo giugno 1974 negli altri casi (Dpr 1092 del 1973). Gli operai giornalieri del Ministero delle poste e telegrafi possono esercitare il riscatto di tale servizio a partire dal 23 aprile 1968 (legge 325 del 1968);
  • servizio scuole popolari, riscattabile dal 5 gennaio 1966;
  • scuole sussidiate, riscattabile dal primo gennaio 1976 (legge 177 del 1976);
  • servizio scuole pareggiate, riscattabile dal 5 gennaio 1966 (legge 1368 del 1965);
  • servizio scuole parificate, riscattabile dal 12 novembre 1974 (Dpr 417 del 1974);
  • servizio presso scuole legalmente riconosciute, utile ai fini pensionistici, riscattabile dal 12 novembre 1974 (articolo 417 Dpr 417 del 1974);
  • Scuola superiore di pubblica amministrazione: corso riscattabile se richiesto come requisito essenziale per l’accesso alla qualifica, equiparato al corso di specializzazione post-laurea (sentenza Corte di Cassazione 257 del 1991);
  • per i professori, la differenza tra orario di cattedra e quello ridotto reso nella precedente posizione non di ruolo, differenza utile ai fini della pensione; dottorato di ricerca; assistente volontario nelle università;
  • periodo di borsista riscattabile prima del passaggio nei ruoli della docenza universitaria (articolo 130 Dpr 382 del 1980);
  • diploma di baccellierato: dall’anno scolastico 1990/91 è titolo utile per l’insegnamento di religione cattolica (Dpr 751 del 1985);
  • diploma in Sacra teologia: corso riscattabile (sezione 3, parere Consiglio di Stato del 5 ottobre 1977);
  • periodi di formazione professionale, studio e ricerca, successivi al 31 dicembre 1996, finalizzati all’acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l’assunzione al lavoro e per la progressione in carriera (articolo 6 Dlgs 564 del 1996) periodo di contrattista (articolo 7 legge 28 del 1980);
  • corso legale del diploma di traduttore e interprete;
  • servizi Vigili del fuoco precedenti al 5 novembre 1966 con domanda presentata all’amministrazione entro il 6 novembre 1972 e pervenuta all’ex Enpas entro il 30 novembre 1973;
  • diploma presso l’Accademia delle belle arti, già previsto per i professori delle accademie ed esteso dal 23 febbraio 2000 agli insegnanti delle altre scuole statali, (sentenza della Corte costituzionale 52 del 2000); per le domande presentate prima di tale data, tale diploma è valorizzabile solo se è stato richiesto per l’ammissione al lavoro;
  • diploma Isef: il corso di studi è riscattabile ai fini previdenziali dal 5 gennaio 1966 (deliberazione Corte dei conti 1054 del 27 marzo 1980, che ha equiparato tale diploma alla laurea);
  • istituti di patronato: servizio reso fino alla data di entrata in vigore della legge 112 del 1980;
  • servizio reso quale “esercitatore” presso le università: equivalente alla figura di assistente volontario, è utile ai fini pensionistici e quindi riscattabile.

 

Servizi speciali. Si definiscono speciali quei servizi prestati in condizioni di particolare disagio per i quali si giustifica il riconoscimento di una maggiorazione valutabile ai fini della pensione e quindi riscattabili ai fini dell’indennità di buonuscita.
Tali servizi sono:

  • indennità d’impiego operativo: maggiorazione di 1/5 per ogni anno di servizio (leggi 187 del 1976 e 284 del 1977);
  • indennità di paracadutismo: maggiorazione di 1/3 per ogni anno di servizio;
  • servizi di confine: maggiorazione del 50% per i primi due anni e di 1/3 per ogni anno successivo (articolo 21 Dpr 1092 del 1973);
  • servizi di volo: maggiorazione di 1/3 per ogni anno (articolo 20 Dpr 1092 del 1973);
  • servizi di navigazione: maggiorazioni che variano da 1/3, 2/5 al 50% per anno di servizio in funzione dell’appartenenza del richiedente (Marina, Aeronautica, Esercito o Corpi di polizia) e del grado (articolo 19 Dpr 1092 del 1973);
  • servizi nei reparti di correzione nelle carceri minorili resi dal personale militare: maggiorazione di 1/5 per ogni anno (articolo 22 Dpr 1092 del 1973);
  • maggiorazione dei servizi prestati negli uffici disagiati di frontiera terrestre: i primi 2 anni a 1/2 e successivi a 1/3. Detti servizi, se già riscattati a 1/5, 1/4, 1/3 ecc., possono essere riconsiderati, perché più favorevoli, a seguito di nuova domanda di riscatto per l’ulteriore differenza;
  • il decreto legislativo 165 del 1997 al primo comma dell’articolo 5 stabilisce che le maggiorazioni conseguenti all’espletamento dei servizi speciali previsti dall’articolo 17 comma 2 della legge 187 del 1976, dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del Dpr 1092 del 1973, dall’articolo 8 comma 5 della legge 838 del 1973 e dall’articolo 3 comma 5 della legge 284 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni, computabili ai fini pensionistici, a decorrere dal primo gennaio 1998 non possono eccedere complessivamente i 5 anni. Questo limite vale anche per gli aumenti relativi a servizi comunque prestati. Il successivo articolo 7 comma 3 dispone che gli aumenti maturati sino al 31 dicembre 1997, anche se eccedenti i 5 anni, restano comunque valutabili nel loro insieme senza la possibilità di ulteriore riconoscimento di maggiorazioni. La stessa limitazione dei 5 anni è stata estesa al personale dell’Enav (decreto 149 del 1997). La legge finanziaria 1998 ha abrogato anche l’articolo 24 comma 3 – nella parte riguardante le maggiorazioni per i servizi resi nelle scuole delle Province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia e Udine – e gli articoli 45 e 46 del Dpr 1092 del 1973; servizio reso dal personale del Ministero degli affari esteri in sedi disagiate o particolarmente disagiate: maggiorazioni rispettivamente pari a 1/3 e 1/2 per ogni anno di servizio (articolo 23 Dpr 1092 del 1973); osservatori Onu: maggiorazioni pari 1/2 e 3/4 a seconda che il servizio sia stato svolto in sede disagiata o particolarmente disagiata (articolo 23 Dpr 1092 del 1973) servizi di operai addetti a lavori insalubri o ai polverifici: maggiorazioni di 1/4 (articolo 25 Dpr 1092 del 1973); maggiorazioni di 1/2 per i primi 2 anni e 1/3 per i successivi (articolo 24 Dpr 1092 del 1973);
  • servizi di colonia: maggiorazioni di 1/2 per i primi due anni e 1/3 per il periodo successivo;
  • servizi in zona di armistizio: maggiorazioni di 1/2 per i primi due anni e 1/3 per il periodo successivo;
  • campagne di guerra: maggiorazione di 1 anno (sono sufficienti 3 mesi di permanenza in zone di operazione) (articolo 18 Dpr 1092 del 1973);
  • servizio reso sino al 13 luglio 1980 da personale docente direttivo e assistente educatore presso scuole e istituzioni statali con particolari finalità: scuole con classi differenziali, classi annesse a case di rieducazione e agli istituti penali, scuole all’aperto e per nomadi. La maggiorazione è di 1/3 (articolo 63 legge 312 del 1980);
  • servizio reso da centralinisti non vedenti: maggiorazione di 1/3 (legge 113 del 1985); servizio reso da impiegati civili e militari non vedenti: maggiorazione di 1/3 per ogni anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 120 del 1991.

Altri periodi riscattabili purché non contemporanei a servizi con iscrizione al Fondo Opera di Previdenza:

  • il corso di laurea;
  • il corso di specializzazione post – laurea;
  • i corsi per il conseguimento di diplomi universitari (laurea breve).

A decorrere dal 12 luglio 1997 i periodi per il conseguimento della laurea, della specializzazione post-laurea, del diploma universitario (laurea breve) e del dottorato di ricerca sono riscattabili anche se i relativi titoli non sono previsti per il posto ricoperto durante la carriera (Dlgs 184 del 1997). Questi periodi possono essere riscattati per intero o parzialmente.

Nell’eventualità che il riscatto non produca concreti effetti, poiché l’interessato non matura il diritto al trattamento di fine servizio, i contributi versati all’Inpdap a tale titolo non sono rimborsabili.

Servizi non riscattabili

Oltre quelli non computabili ai fini pensionistici, non sono riscattabili:

  • diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, non essendo equiparabile al diploma universitario;
  • diploma di laurea conseguito all’estero se non è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo di studio rilasciato in Italia (il riconoscimento avviene con decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta ufficiale).
  • deportato civile in tempo di guerra;
  • servizi per i quali sia già stata liquidata una indennità.

Quanto costa il riscatto ai fini della buonuscita

Il riscatto consente la valutazione:

  • ai fini del Tfs (indennità di buonuscita e indennità premio di servizio) di servizi e periodi non coperti dal contributo previdenziale obbligatorio;
  • ai fini del Tfr di un periodo quantificato in termini di somma da accantonare e che va a costituire quota di Tfr. Tale somma sarà valorizzata con il Tfr relativo al rapporto di lavoro durante il quale l’iscritto ha prodotto la domanda o con la sua riliquidazione (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 1999).

Il riscatto è subordinato al pagamento di un contributo a totale carico dell’interessato, determinato sulla base di un coefficiente applicato ai seguenti elementi:

  • retribuzione annua percepita alla data di presentazione della domanda;
  • età del dipendente;
  • età del collocamento a riposo per limiti di età o di servizio prevista per la qualifica o per il grado rivestito;
  • periodo di riscatto concesso.

Come si ottiene: la domanda

È necessario presentare la domanda di riscatto in attività di servizio.
Il personale statale, iscritto alla gestione ex Enpas, deve presentare la domanda di riscatto (utilizzando gli appositi moduli reperibili sul sito) all’amministrazione di appartenenza, che provvede ad istruire e inoltrare telematicamente  il riscatto. Per accedere al servizio è necessario che l’amministrazione si accrediti mediante apposite credenziali di accesso.
Per i riscatti del personale degli Enti locali e della Sanità, iscritto alla gestione ex Inadel, l’interessato compila e invia telematicamente l’istanza, accedendo al servizio attraverso l’utilizzo del PIN.

Chi può chiedere il riscatto

Ai fini del Tfr:

  • i dipendenti pubblici in costanza di lavoro in regime Tfr che alla data del 30 maggio 2000 risultavano in servizio con contratto a tempo determinato.

Ai fini del Tfs (indennità di buonuscita):

  • i dipendenti civili e militari dello Stato assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000 e personale non contrattualizzato (militari, docenti e ricercatori universitari, magistrati, personale diplomatico) in posizione di ruolo.

Ai fini del Tfs (indennità premio di servizio):

  • i dipendenti degli Enti locali, del Servizio sanitario nazionale e degli altri enti iscritti al Fondo di previdenza ex Inadel assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000.

Periodi riscattabili ai fini dell’indennità premio di servizio

Possono essere riscattati:

  • i servizi non di ruolo resi presso enti locali anteriormente al 2 aprile 1968;
  • i servizi di ruolo o non di ruolo prestati dai dipendenti delle comunità israelitiche anteriormente al 31 dicembre 1962;
  • i servizi non di ruolo prestati alle dipendenze di enti locali in territori non più italiani;
  • il servizio militare di leva terminato prima del 30 gennaio 1987;
  • i servizi non di ruolo prestati prima del 2 aprile 1968 presso lo Stato, sempre che gli stessi non abbiano dato luogo a iscrizione o non siano stati già riscattati ai fini dell’indennità di buonuscita;
  • il servizio prestato presso l’arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza, nel corpo delle Guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell’Esercito, purché sia stato effettuato prima del 2 aprile 1968 e non abbia dato luogo a iscrizione ai fini dell’indennità di buonuscita;
  • il servizio di assistente volontario prestato dai sanitari presso enti ospedalieri: si può riscattare per un massimo di 2 anni (legge 409 del 1954);
  • il servizio reso in qualità di assistente volontario nelle università: si riscatta l’intera durata del servizio prestato prima del 2 aprile 1968;
  • il servizio non di ruolo prestato prima del 2 aprile 1968 presso enti di diritto pubblico, per i quali gli interessati non abbiano maturato o percepito alcun trattamento di fine rapporto;
  • il servizio civile reso dagli obiettori di coscienza: si riscatta l’intero periodo riportato sul foglio matricolare (legge 772 del 1972);
  • il servizio civile presso comuni colpiti da calamità naturali: si riscatta solo il periodo corrispondente alla ferma di leva documentata sul foglio matricolare (legge 953 del 1970);
  • il servizio di volontario civile nei paesi in via di sviluppo: si riscatta il periodo corrispondente alla ferma di leva (legge 1222 del 1971);
  • il servizio militare reso presso l’Arma dei carabinieri e corpi speciali non coperto da iscrizione previdenziale.

Altri periodi riscattabili purché non contemporanei a servizi con iscrizione previdenziale:

  • il corso di laurea;
  • il corso di specializzazione post-laurea;
  • i corsi per il conseguimento di diplomi universitari (laurea breve);
  • i corsi di dottorato di ricerca;
  • i corsi di formazione professionale, seguiti dopo il conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore e riconosciuti dallo Stato, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano purché il relativo diploma sia prescritto per l’ammissione al posto ricoperto: sono riscattabili dal 10 settembre 1991;
  • il tirocinio pratico per sanitari e farmacisti: sono riscattabili dal 10 settembre 1991;
  • il periodo per il conseguimento del diploma di infermiera professionale e vigilatrice d’infanzia;
  • il periodo per il conseguimento del diploma di assistente sociale: è riscattabile dal 10 ottobre 1990;
  • il periodo per il conseguimento del diploma di tecnico fisioterapista e della riabilitazione: è riscattabile dal 3 aprile 1991;
  • i periodi di iscrizione agli albi professionali: riscattabili dal 10 settembre 1991 ed esclusivamente per gli anni esplicitamente richiesti dal bando di concorso o dal regolamento organico dell’ente come condizione necessaria per l’ammissione al posto ricoperto;
  • i periodi dì interruzione dal servizio per eventi bellici;
  • i periodi di assenza dal servizio per il personale cessato e successivamente riammesso in servizio a domanda, ai sensi della legge 537 del 1993.

A decorrere dal 12 luglio 1997 i periodi per il conseguimento della laurea, della specializzazione post-laurea, del diploma universitario (laurea breve) e del dottorato di ricerca sono riscattabili anche se i relativi titoli non sono previsti per il posto ricoperto durante la carriera (Dlgs 184 del 1997). Questi periodi possono essere riscattati per intero o parzialmente.
Se il riscatto non produce effetti poiché l’interessato non matura il diritto al trattamento di fine servizio, i contributi versati all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici a tale titolo non sono rimborsabili.

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