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Cosa succede ai contratti a progetto dopo la cancellazione voluta dal Governo Renzi

E’ stato approvato un decreto legislativo del Jobs Act contenente il divieto di stipula di contratti a progetto. Previsto un periodo transitorio. E dal 1 gennaio 2016 si applica la disciplina del lavoro subordinato a tutte le collaborazioni con lavoro personale, ripetitivo, continuativo da parte del lavoratore. Vediamo cosa succede e come regolarsi ora con i contratti a progetto dopo le novità volute dal Governo Renzi.
A cura di Antonio Barbato
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contratto a progetto jobs act 2015

Il Governo Renzi interviene in maniera decisa sui contratti a progetto e le collaborazioni coordinate e continuative. E’ stato approvato un Decreto Legislativo in attuazione del Jobs Act che cancella la possibilità di stipulare contratti a progetto dall’entrata in vigore dello stesso, che probabilmente sarà entro marzo. Viene introdotto un periodo transitorio per i contratti ancora in esecuzione, e durante il quale è possibile firmare un accordo di conciliazione e trasformare le collaborazioni in contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Al termine del periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2015) viene stabilita nel Decreto l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato, dal 1 gennaio 2016, a tutte le collaborazioni nelle quali il collaboratore presta lavoro personale, continuativo, di contenuto ripetitivo e con modalità di esecuzione organizzate dal datore di lavoro.

La stretta decisa sui contratti a progetto è arrivata con il Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2015, durante il quale il Governo Renzi ha approvato dei Decreti Legislativi riguardanti le tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni, all’interno del quale appunto c’è la normativa sul superamento del contratto a progetto.

Sono stati inoltre approvati definitivamente due Decreti attuativi del Jobs Act in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e nuovi ammortizzatori sociali.

Cosa succede e come regolarsi ora con i contratti a progetto. Le tappe che porteranno il mondo del lavoro ad una sostanziale cancellazione dei contratti a progetto, ed una forte riduzione delle collaborazioni coordinate e continuativa, sono due:

  • la prima fase è immediatamente operativa e comporta il divieto di stipula di nuovi contratti a progetto;
  • la seconda fase dal 1 gennaio 2016 riconduce al lavoro subordinato ogni collaborazione che nasconda sostanzialmente degli elementi di subordinazione.

Il Titolo II dello schema del Decreto prevede un art. 47 che introduce una norma denominata “Applicazione della disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni organizzate dal committente”, che disciplina appunto la riconduzione al lavoro subordinato delle collaborazioni coordinate e continuativa o a progetto che perdurano oltre il 31 dicembre 2015.

Lo stesso titolo II del Decreto prevede inoltre un art. 48 che “suggerisce” ai datori di lavoro italiani un meccanismo di “stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA”, ossia una soluzione per passare dalle collaborazioni a vere e proprie subordinazioni”. Esso si concretizza in un possibile accordo in sede protetta (conciliazioni), quindi per trovare un accordo datore di lavoro e lavoratore sul pregresso per avviare sostanzialmente un futuro con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Il titolo II si esaurisce con una norma che taglia immediatamente ogni possibilità di nuova stipula di contratti a progetto. Viene infatti previsto dall’art. 49 il “superamento del contratto a progetto”.

Andiamo per ordine temporale e vediamo come gestire i contratti e i lavoratori attualmente inquadrati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o contratto a progetto.

Superamento del contratto a progetto già da marzo

Il primo articolo da applicare, in quanto esecutivo dalla data di entrata in vigore del decreto (entro marzo probabilmente) è appunto l’art. 49, il quale recita: “(Superamento del contratto a progetto). 1. Le disposizioni degli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003, rimangono in vigore esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Resta salvo quanto disposto dall’articolo 409 del codice di procedura civile”.

Nessun nuovo contratto a progetto, possibile solo una proroga della scadenza?

Le certezze sono che i datori di lavoro non potranno più applicare l’intera normativa sul contratto a progetto (art. 61-69 della Legge Biagi), quindi non è possibile più stipulare nuovi contratti a progetto dopo la data di entrata in vigore del decreto.

Restano infatti in vigore tali norme solo per i contratti a progetto in essere alla data dell'entrata in vigore del decreto (entro marzo 2015 probabilmente).

Ma nell’ambito dei contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto (quindi i contratti già esistenti ed in esecuzione in quella data) potrebbe essere decisa dal committente e dal lavoratore una proroga del termine di scadenza del contratto a progetto.

In questo senso, in attesa di chiarimenti ministeriali, c’è da pensare che possa essere comunque ancora possibile prorogare la scadenza di un contratto a progetto in essere. La proroga del contratto a progetto è infatti consentita alle parti in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto individuale alla data di fine contratto a progetto stesso. La proroga della scadenza del contratto a progetto però pur se stipulata, nella maggior parte dei casi non può andare oltre il 31 dicembre 2015 per evitare le conseguenze stabilite dal Decreto stesso, che ora vediamo.

Per quanto riguarda ciò che è indicato nel comma 2 dello stesso art. 49 dello schema di decreto, il codice di procedura civile all’art. 409 disciplina le controversie individuali di lavoro e pertanto a livello procedurale nel contenzioso di lavoro (avvio di un’azione giudiziaria) nulla cambia nonostante l’introduzione della norma riguardante il superamento della normativa sul contratto a progetto.

Riconduzione al lavoro subordinato dal 1 gennaio 2016

Come abbiamo visto, le aziende non possono quindi stipulare più nuovi contratti a progetto dal 1 marzo. Ma il Governo Renzi indica una tappa ulteriore per la programmazione della politica del lavoro aziendale. Viene introdotta una norma sostanzialmente esecutiva dal 1 gennaio 2016 e che detta precise condizioni al cui verificarsi qualsiasi collaborazione, sia coordinata e continuativa che a progetto, viene considerata lavoro subordinato.

L’art. 47 introdotto nello schema del Decreto così recita: “(Applicazione della disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni organizzate dal committente). A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.

Le indicazioni sono precise, anche se necessitano anche in questo di chiarimenti da parte del Ministero del lavoro.

Sono da ricondurre al lavoro subordinato (e quindi al contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato), con tutte le conseguenze economiche del caso per lavoratori e aziende soprattutto, tutti i rapporti di collaborazione (quindi sia co.co.co. che co.co.pro., quindi sia collaborazioni coordinate e continuative che collaborazioni con contratto a progetto) che manifestano una serie di requisiti, ossia:

  • Prestazioni di lavoro esclusivamente personali rese dal lavoratore;
  • Prestazioni che sono continuative e di contenuto ripetitivo;
  • E le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

E’ chiaro ed evidente che la maggior parte delle collaborazioni con o senza progetto, rientrano secondo tali principi nell’alveo della subordinazione. Soprattutto perché molte attività dei collaboratori a progetto hanno i requisiti della prevalenza della personalità della prestazione (ossia che prevale il lavoro personale del collaboratore), della continuità (prestazione che perduri nel tempo e comporti un impegno costante del lavoratore in favore del committente) e ripetitività.

Un ulteriore requisito richiamato è quello della coordinazione, che è presente in tutte le collaborazioni, anche coordinate e continuative. Infatti secondo la giurisprudenza la coordinazione avviene quando c’è una connessione funzionale dovuta al protratto inserimento nell’organizzazione aziendale del lavoratore.

Un aspetto ancor più evidente è che la circostanza che nell’esecuzione dei contratti a progetto molto spesso il luogo di lavoro è la sede del committente e, pur essendoci una concreta o fittizia libertà riguardo gli orari di lavoro e l’organizzazione del lavoro, il lavoratore comunque esegue la sua prestazione con modalità di esecuzione organizzate dal committente, anche e soprattutto riguardo ai tempi di realizzazione.

E pertanto il Governo Renzi invia un monito preciso ai datori di lavoro: dal 1 gennaio 2016, quasi tutte le collaborazioni saranno considerate lavoro subordinato. Sia contratti a progetto che anche collaborazioni coordinate e continuative, visto che pur se quest’ultime presentano requisiti di autonomia ed effettività della prestazione, sono comunque coordinate, ripetitive molto spesso e organizzate dal committente.

In questa ottica, le aziende hanno tempo fino al 31 dicembre 2015 per organizzarsi nel rivedere i contratti di lavoro in essere in azienda.

Nessuna subordinazione nel settore pubblico fino al 1 gennaio 2017. Il comma 3 stabilisce: “In attesa del riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, quanto disposto dal comma 1 non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni fino al 1° gennaio 2017”. Pertanto per i lavoratori con contratto di collaborazione nel settore pubblico c’è da attendere.

Le deroghe: quali contratti possono continuare ad esserci

Il comma 2 dell’art. 47 introduce però delle deroghe all’applicazione della disciplina del lavoro subordinato a partire dal 1 gennaio 2016: “2. Restano salve da quanto disposto al comma 1:

a) le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;

b) le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;

c) le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;

d) le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Ciò significa che non saranno considerate subordinazioni dal 1 gennaio 2016 tutti quei contratti di collaborazione coordinata e continuativa o contratti a progetto che sono supportati da accordi collettivi, quindi da appositi accordi inseriti nel CCNL di settore.

Pertanto se il CCNL di riferimento conterrà norme che consentono la stipula di collaborazioni o contratti a progetto, le aziende di quel settore potranno continuare a stipulare tali contratti senza incorrere nell’applicazione della norma che dal 1 gennaio 2016 “trasforma” le collaborazioni in contratti in natura subordinata (contratto a tempo indeterminato), ovviamente ipotesi che si concretizza se esistono i requisiti sopra descritti (che ricordiamo “prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”).

Viene altresì esclusa la subordinazione se le collaborazioni, anche con contratto a progetto, hanno una natura più di lavoro autonomo in quanto il lavoratore è iscritto in appositi albi professionali e la collaborazione ha oggetto materie oggetto di iscrizione all’albo. Pertanto, ad esempio, un contratto di collaborazione (co.co.co. o co.co.pro.) con un iscritto all’ordine degli avvocati o commercialisti o consulenti del lavoro o giornalismo o altri albi, potrà continuare ad essere operativo, se riferito alle loro specifiche attività professionali. Analogo discorso per i contratti di collaborazione riguardanti gli amministratori o altri componenti degli organi di amministrazione controllo.

Stabilizzazione dei collaboratori con accordo tra le parti

Una volta posto il divieto alla stipula di contratti a progetto dal 1 marzo 2015, una volta determinata la norma relativa alla riconduzione dei contratti di collaborazione a partire dal 1 gennaio 2016, il Governo Renzi indica ai datori di lavoro la strada per poter “sistemare” i contratti di lavoro.

Più precisamente indica come trasformare i contratti a progetto (co.co.pro.) o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) in contratti di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, tra l’altro con la possibilità, nei casi previsti di godere anche dell’esonero contributivo fino a 8.060 euro annui per 3 anni sui contributi previdenziali.

L’art. 48 infatti riguarda la “Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA”.

Il comma 1: “Al fine di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, nel periodo compreso fra l’entrata in vigore del presente decreto (1 marzo 2015 probabilmente) e il 31 dicembre 2015, i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di persone titolari di partita IVA, godono degli effetti di cui al successivo comma 2 a condizione che:

a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’articolo 2113, comma 4, del codice civile, e all’articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003;

b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

Il comma 2: ”L’assunzione a tempo indeterminato alle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), comporta l'estinzione delle violazioni previste dalle disposizioni in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, salve le violazioni già accertate prima dell’assunzione”.

Pertanto è lo stesso Governo Renzi che prevede una strada per trasformare i contratti senza incorrere in eventuali sanzioni, o comunque contenziosi di lavoro da parte del dipendente.

L’accordo sindacale o presso la DTL. In sostanza se il datore di lavoro e il lavoratore sono d’accordo nel continuare il proprio rapporto lavorativo attraverso la stipula di un contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, è possibile sottoscrivere un atto di conciliazione (in sede sindacale o presso la DTL), con il quale vengono definiti tutti i periodi pregressi e con il quale il datore di lavoro “promette” di non recedere dal rapporto (licenziamento) entro i successivi 12 mesi, se non per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Il lavoratore dal suo lato accetta la conciliazione ed ottiene un contratto di lavoro indeterminato. Ma rinuncia ad ulteriori pretese.

Ad essere importante in tal senso è quanto prevede il comma 2, il quale estingue per legge, in caso di conciliazione e successiva stipula di un contratto a tempo indeterminato tra le parti, qualsiasi violazione in materia di contributi previdenziali, assicurativi e di ritenute fiscali connesse al non corretto inquadramento del lavoratore nel periodo pregresso.

In molti casi infatti, soprattutto per i lavoratori con contratto a progetto, i requisiti per la subordinazione, nel corso del rapporto di lavoro nell’espletamento del progetto, ci sono e quindi teoricamente, se dimostrato dal lavoratore, spetta il diritto alla conversione del rapporto di lavoro, con tanto di differenze retributive in favore del lavoratore. Tali differenze retributive generano inoltre maggiori contributi previdenziali e associativi da versare, nonché ritenute Irpef sulle differenze retributive. Ebbene, il Governo Renzi, indica la strada: chi concilia col lavoratore e trasforma il suo contratto co.co.co. o co.co.pro. in contratto di lavoro a tutele crescenti, non rischia più sanzioni.

Consulente del lavoro in Napoli. Esperto di diritto del lavoro e previdenza, di buste paga e vertenze di lavoro. Ama districarsi nell’area fiscale. E risolvere problemi dei lavoratori, delle imprese e dei contribuenti. Email: abarbato@fanpage.it.

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