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Credito d’imposta del 15% sugli investimenti in beni strumentali nuovi

Il Decreto Competitività ha introdotto un credito d’imposta del 15% sugli investimenti in beni strumentali nuovi. L’agevolazione spetta ai titolari di reddito d’impresa (ditte individuali e società), sugli acquisti fino al 30 giugno 2015, ed è calcolato sulle spese eccedenti rispetto alla media degli investimenti aziendali negli ultimi 5 anni. Il bonus è utilizzabile in compensazione per tre anni, a partire dal 2016. I beni, destinati a strutture produttive in Italia, non possono essere ceduti o trasferiti all’estero. Vediamo tutti i dettagli.
A cura di Antonio Barbato
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agevolazione fiscale sugli acquisti di beni strumentali

Con il Decreto Competitività, il Decreto Legge n. 91/2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014 è stato introdotto un credito d’imposta del 15% per gli investimenti in beni strumentali nuovi realizzati dai titolari di redditi di impresa e destinati a strutture produttive in Italia. Si tratta di un bonus fiscale, di un’agevolazione, che viene riconosciuto sulle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti aziendali in beni strumentali nell’ultimo quinquennio, ed è utilizzabile in compensazione a partire dal 2016 e per tre anni. I beni oggetto di agevolazione devono essere acquistati entro il 30 giugno 2015 e non possono essere ceduti o trasferiti all’estero.

Tra le disposizioni urgenti per le imprese del capo III del Decreto Legge c’è l’art. 18 che tratta il “Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi”. Il comma 1: “Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO…., destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2015, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore”. La data di entrata in vigore del decreto è il 24 giugno 2014.

Soggetti beneficiari. Dalla lettura del primo comma si evince che l’incentivo è riconosciuto a tutti i titolari di reddito d’impresa. Possono essere destinatarie delle agevolazioni quindi:

  • le ditte individuali;
  • le società di persone (società semplice, società in nome collettivo s.n.c., società in accomandita semplice s.a.s.);
  • le società di capitali (società per azioni S.p.A., società a responsabilità limitata s.r.l., società a responsabilità limitata semplificata S.r.l.s., società in accomandita per azioni S.a.p.a.);
  •  le cooperative e le stabili organizzazioni in Italia di imprese estere.

Investimenti agevolabili: ecco quali acquisti. Si tratta degli investimenti in beni strumentali nuovi (acquistati o in leasing) rientranti tra quelli compresi nella divisione 28 della tabella ATECO di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007. In calce all’articolo l’elenco completo dei beni per i quali potrebbe spettare il credito d’imposta del 15%.

Gli investimenti, per essere oggetto dell’agevolazione fiscale, devono essere effettuati dal 24 giugno 2014 al 30 giugno 2015 e devono essere destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

Il credito d’imposta del 15% sull’eccedenza della media degli investimenti in beni strumentali. E’ necessario un calcolo quinquennale degli investimenti, perché il 15% viene riconosciuto sulle “spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti”. E nel calcolo è data “facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore”. Il comma 3 precisa però che “il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro”, quindi questi acquisti non sono considerati.

Start up: La media degli investimenti per le imprese con meno di 5 anni di attività. A dettagliare il tutto nel caso di aziende recentemente costituite è il comma 2 dell’art. 18 del Decreto Legge n. 91 del 2014: “Il credito d'imposta si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (24 giugno 2014), anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO da considerare è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il credito d'imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta”.

Modalità di utilizzo del credito d’imposta. Il comma 4 dice che il credito d'imposta va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non concorre a formare il reddito di impresa (IRES). Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione col modello F24 e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sarebbe il limite annuale di 250.000 euro.

La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1 gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento. Quindi per gli investimenti effettuati nel 2014 il credito d’imposta del 15% è recuperabile a decorrere dal 1 gennaio 2016. Mentre gli investimenti effettuati fino alla scadenza del 30 giugno 2015 sono recuperabili dal 1 gennaio 2017. Ovviamente sempre attraverso la compensazione in F24 con le ritenute da versare al Fisco (ad esempio quelle trattenute sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti).

Esempio di utilizzo del credito d’imposta del 15%. L’azienda effettua 150.000 euro di investimenti agevolabili, quindi nel periodo tra i 24 giugno 2014 ed il 30 giugno 2015, e la media degli ultimi 5 esercizi, escluso l’anno con investimento maggiore, è pari a 50.000 euro. A quel punto il credito d’imposta spettante è 150.000 euro meno 50.000 euro, ossia il 15% di 100.000 euro, quindi 15.000 euro. Il sistema di ripartizione triennale prevede una compensazione a partire dal 1 gennaio 2016 da effettuarsi per 5.000 euro dal 1 gennaio 2016, poi ulteriori 5.000 euro a partire dal 1 gennaio 2017 ed infine gli ultimi 5.000 euro a partire dal 1 gennaio 2018.

Il comma 5 dice: “I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire del credito d'imposta solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto”.

La revoca del credito d’imposta. Ci sono dei casi in cui l’agevolazione non spetta e quindi arriva la revoca. Il comma 6 dell’art. 18 stabilisce che “il credito d'imposta è revocato in questi due casi:

  • se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto;
  • se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione”.

Quindi, nel primo caso in elenco, l’imprenditore ha un vincolo di possesso fino al 31 dicembre 2015 per gli investimenti effettuati nel 2014, mentre per gli investimenti effettuati nel 2015 il vincolo è fino al 31 dicembre 2016.

Il secondo caso in elenco pone il trasferimento all’estero dei beni oggetto di credito d’imposta al termine per gli accertamenti fiscali, quindi il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione del modello Unico. Ciò significa che la vendita del bene agevolato a strutture produttive fuori dall’Italia potrà essere effettuata, per gli investimenti effettuati nel 2014, dopo il 31 dicembre 2019.

La restituzione del credito d’imposta. Il comma 7 dice: “Il credito d'imposta indebitamente utilizzato ai sensi del comma 6 è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate”.

Mentre il comma 8 conclude introducendo interessi e sanzioni per il credito d’imposta non spettante: “Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge”.

Divisione 28 – Tabella Ateco 2007 – Fabbricazione di macchinari e apparecchiature NCA

Ecco l’elenco completo:

28.11.11 Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)

28.11.12 Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna

28.11.20 Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)

28.12.00 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche

28.13.00 Fabbricazione di altre pompe e compressori

28.14.00 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole

28.15.10 Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)

28.15.20 Fabbricazione di cuscinetti a sfere

28.21.10 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori

28.21.21 Fabbricazione di caldaie per riscaldamento

28.21.29 Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento

28.22.01 Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili

28.22.02 Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli

28.22.03 Fabbricazione di carriole

28.22.09 Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

28.23.01 Fabbricazione di cartucce toner

28.23.09 Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)

28.24.00 Fabbricazione di utensili portatili a motore

28.25.00 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi

28.29.10 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)

28.29.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)

28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)

28.29.91 Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico

28.29.92 Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico

28.29.93 Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)

28.29.99 Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca

28.30.10 Fabbricazione di trattori agricoli

28.30.90 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia

28.41.00 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)

28.49.01 Fabbricazione di macchine per la galvanostegia

28.49.09 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca

28.91.00 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)

28.92.01 Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri

28.92.09 Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)

28.93.00 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)

28.94.10 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e

per maglieria (incluse parti e accessori)

28.94.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)

28.94.30 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)

28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

28.96.00 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)

28.99.10 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)

28.99.20 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)

28.99.30 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere

28.99.91 Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili

28.99.92 Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento

28.99.93 Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento

28.99.99 Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)

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