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Credito d’imposta per mediazioni e conciliazioni nel modello 730

Con il modello 730/2017 è possibile beneficiare di un credito d’imposta per i contribuenti che nello svolgimento di procedimenti di mediazione per la conclusione di controversie civili o commerciali si sono serviti di soggetti abilitati e a questi hanno pagato un’indennità. Il credito d’imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali spetta fino al limite di 500 euro se la controversia si conclude con successo, altrimenti è ridotto alla metà. Nel 730/2017 tale credito è indicato nel quadro G al rigo G8. Vediamo nel dettaglio.
A cura di Antonio Barbato
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500 euro mediazione nel 730

Nel 730/2017 è prevista la possibilità per il contribuente di beneficiare di un credito d’imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali.

Il credito spetta a quei contribuenti che si sono serviti di soggetti abilitati a svolgere procedimenti di mediazione per la conclusione di controversie civili o commerciali.

Il credito d’imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali è regolato all’art. 20 del D.lgs. n.28 del 2010. Tale decreto legislativo regola la materia della mediazione in campo civile e commerciale, definendone sia gli aspetti generici che specifici.

Il credito è riconosciuto in misura diversa a seconda che la mediazione si concluda positivamente o negativamente; il credito in oggetto spetta entro il limite massimo di 500 euro in caso di successo della mediazione, in caso di insuccesso, invece, il credito spettante è ridotto della metà.

Cosa si intende per mediazione per la conciliazione

L’art. 1 del D.lgs. 28/2010 più volte modificato (con D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 e dal D.lgs. 6 agosto 2015, n. 130), fornisce una definizione del termine mediazione e di termini a questo collegati.

Ai sensi dell’art.1 D.lgs. 28/201 si intende per:

  • mediazione: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
  • mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
  • conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
  • organismo: l’ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;
  • registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 16 del presente decreto, nonché, sino all’emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.

Il D.lgs. 28/2010, all’art. 2 continua stabilendo quali sono le controversie che possono essere oggetto della mediazione.

A tale fine stabilisce che alla mediazione conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili può accedere chiunque.

Al comma 2, l’art. 2 stabilisce, infine, che non sono precluse le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.

Come funziona il credito d’imposta mediazioni e conciliazioni

Il credito d’imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali è regolato all’art. 20 del D.lgs. 28/2010.

Innanzitutto, è stabilito che il credito di imposta spetta a quei contribuenti che per la risoluzione di controversie civili o commerciali si avvalgono di soggetti abilitati a svolgere procedimenti di mediazione, pagando a questi soggetti un’indennità.

Il credito spetta in misura diversa a seconda che la mediazione si concluda con successo o con insuccesso.

Quindi:

  • in caso di successo della mediazione, è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa pagata al soggetto, fino a concorrenza di 500 euro;
  • in caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà, quindi 250 euro.

Cosa accade in caso di più mediazioni. Il limite di euro 500 o 250 è da intendersi riferito a ciascun procedimento di mediazione; quindi in caso di più mediazioni è possibile fruire di un importo superiore al limite di euro 500.

Come si determina il credito d’imposta mediazioni

È stata prevista un’apposita procedura per la determinazione del credito d’imposta per mediazioni.

Il comma 2 dell’art.20 del D.lgs. 28/2010 detta quanto segue: “A decorrere dall’anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l’ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d’imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell’anno precedente. Con il medesimo decreto è individuato il credito d’imposta effettivamente spettante in relazione all’importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell’importo indicato al comma 1”.

Quindi il Ministero della Giustizia ogni anno è tenuto a comunicare tramite decreto:

  • l’ammontare delle risorse destinate alla copertura delle minori entrate derivanti dal credito d’imposta relativo alle mediazioni concluse nell’anno precedente;
  • il credito d’imposta spettante in relazione all’importo di ciascuna mediazione in proporzione alle risorse stanziate e nei limiti previsti.

Inoltre, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data del 30 aprile, quindi entro il 30 maggio, il Ministero della giustizia:

  • comunica all’interessato l’importo del credito d’imposta spettante per la sua determinazione;
  • trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei beneficiari del credito e i relativi importi a ciascuno comunicati.

Come si fruisce del credito d'imposta

Il credito d’imposta mediazioni non è oggetto di rimborso, ed inoltre non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. Quindi, ciò vuol dire che nel caso in cui la quota del credito spettante per l’anno d’imposta 2016 risulti superiore all’imposta netta da pagare, il credito che non ha trovato capienza potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi.

L’importo che spetta sotto forma di credito può:

  • essere utilizzato in compensazione, tramite modello F24;
  • portato in diminuzione dell’IRPEF da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo.

Qualora il contribuente non indichi nel modello 730 2017 o in dichiarazione dei redditi il credito d’imposta, il beneficio ad esso relativo decade.

Credito d’imposta mediazioni nel 730/2017

Il 730/2017 dà al contribuente la possibilità di godere di un credito d’imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali. Tale credito è indicato nel rigo G8 del quadro G del 730/2017.

L’importo del credito d’imposta spettante risulta dalla comunicazione trasmessa all’interessato dal Ministero della giustizia entro il 30 maggio di ciascun anno. Il credito d’imposta è utilizzabile a partire dalla data di ricevimento della comunicazione ricevuta dal Ministero della Giustizia.

Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione con il modello F24 oppure, per i contribuenti non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, va utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi.

Il credito d’imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

Il credito è iscritto nel quadro G del modello 730/2017 alla sezione VI. Il rigo dedicato a tale credito è il rigo G8 del quadro G e si divide in due colonne, in cui vanno indicati due importi differenti:

  • nella colonna 1, denominata Credito anno 2016 va riportato l’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione del Ministero della giustizia, ricevuta entro il 30 maggio 2017;
  • nella colonna 2, invece, va indicato il credito d’imposta utilizzato in compensazione tramite modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione. In questo caso fino alla presentazione del modello 730/2017.

In merito al credito d’imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali è necessario conservare:

  • comunicazione Ministero della Giustizia;
  • modello F24 attestante l’importo del credito utilizzato in compensazione.
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