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Credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo 2017 al 50% [GUIDA]

La Legge di bilancio ha modificato il credito d’imposta per la ricerca e sviluppo. L’agevolazione è del 50 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti nell’ultimo triennio. Credito riconosciuto anche per le spese del personale tecnico e altamente qualificato. Importo massimo 20 milioni di euro, beneficio esteso fino al 2020. Vediamo nel dettaglio.
A cura di Antonio Barbato
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credito imposta R & S al 50%

La legge di Bilancio 2017, ex Legge di Stabilità 2017, ha apportato importanti modifiche al Credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo 2017. E’ stato raddoppiato il credito riconosciuto alle imprese, che passa dal 25% al 50% e va applicato a tutte le tipologie di spese in R & S che erano già state previste dalla normativa. Innalzato inoltre l’importo del credito d’imposta massimo per beneficiario, che passa da 5 a 20 milioni di euro. Prorogata anche di un anno la validità dell’agevolazione fiscale alle imprese, che è valido fino all’anno d’imposta 2020.

Tra le spese ammissibili tutte quelle relative al personale tecnico e altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.

Novità riguardano anche le imprese non residenti, che siano prive di una stabile organizzazione nel territorio italiano.

Vediamo tutte le modifiche alla normativa sul Credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo a partire dal 1 gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2020.

 

Le novità della Legge di Stabilità 2017

La legge di bilancio per il 2017, ai commi 15 e 16, interviene in materia di credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

In particolare, la legge di bilancio, modifica l’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n.145, già interamente sostituito dal comma 35 della Legge di Stabilità 2015, intervenendo in materia di credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo e, quindi, in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo, al fine di potenziarne gli effetti.

Le principali modifiche apportate dalla legge di bilancio in merito al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo riguardano:

l’innalzamento del credito d’imposta incrementale dal 25 per cento al 50 per cento da applicare a tutte le tipologie di spesa in R&S previste al comma 4 dell’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145; il riconoscimento del credito d’imposta ad un’impresa non residente, priva di stabile organizzazione nel territorio dello Stato italiano, a un’impresa residente o alla stabile organizzazione di un soggetto non residente, l’innalzamento del credito d’imposta massimo concedibile per beneficiario a 20 milioni di euro; viene, inoltre, superata la distinzione tra personale tecnico e personale altamente qualificato.

Inoltre, al comma 16 si stabilisce che le modifiche apportate avranno efficacia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e, quindi, al periodo d’imposta 2017.

Il Credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo 2017 passa al 50 per cento

La lettera a) del comma 15 della legge di bilancio 2017 prevede che il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo sia riconosciuto nella misura unica del 50 per cento e non più del 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in ricerca e sviluppo realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, disponendone, allo stesso tempo, la proroga di un anno e quindi facendo valere il beneficio fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Il nuovo art. 3 comma 1 che definisce il credito d’imposta è il seguente: “Art.  3.  –  (Credito  d'imposta  per  attivita'  di  ricerca  e sviluppo). — 1. A tutte le imprese,  indipendentemente  dalla  forma giuridica, dal settore economico in cui operano  nonche'  dal  regime contabile adottato,  che  effettuano  investimenti  in  attivita'  di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta  successivo  a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in  corso  al  31 dicembre 2020, e' attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media  dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Il comma 2 dell’art. 3 poi definisce come va operata la media per le nuove aziende: “Per le imprese in attivita' da meno di tre periodi  d'imposta, la media degli investimenti in attivita' di  ricerca  e  sviluppo  da considerare per il calcolo della spesa incrementale e' calcolata  sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione”.

Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo per soggetti non residenti

La lettera b), invece, inserisce un nuovo comma 1-bis all’art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n.145 al fine di ampliare il campo di applicazione del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

Tale comma stabilisce che possono godere del credito d’imposta anche le attività di ricerca e sviluppo svolte da imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, come da ultimo modificata dal decreto 9 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2016.

Quali sono le attività di ricerca e sviluppo

Come abbiamo visto la Legge di Stabilità 2017 ha previsto l’innalzamento del credito d’imposta incrementale dal 25 per cento al 50 per cento da applicare a tutte le tipologie di spesa in R&S previste al comma 4 dell’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145. Ma quali sono tali attività.

Ecco l’elenco previsto dall’art. 3 comma 4 di cui sopra: “Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attivita' di ricerca e sviluppo:

a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalita'  l'acquisizione  di  nuove  conoscenze  sui  fondamenti  di fenomeni  e  di  fatti  osservabili,   senza   che   siano   previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad  acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto  nuovi  prodotti, processi o  servizi  o  permettere  un  miglioramento  dei  prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la  creazione  di  componenti  di sistemi  complessi,  necessaria  per  la  ricerca   industriale,   ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e  utilizzo  delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre  piani,  progetti  o  disegni  per prodotti, processi o servizi nuovi,  modificati  o  migliorati;  puo' trattarsi  anche  di  altre  attivita'  destinate  alla   definizione concettuale, alla pianificazione e  alla  documentazione  concernenti nuovi  prodotti,  processi  e   servizi;   tali   attivita'   possono comprendere  l'elaborazione  di  progetti,  disegni,  piani  e  altra documentazione,  purche'  non  siano  destinati  a  uso  commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi  commerciali  e  di progetti pilota destinati a esperimenti  tecnologici  o  commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per  poterlo  usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

d) produzione e collaudo di  prodotti,  processi  e  servizi,  a condizione  che  non  siano  impiegati  o  trasformati  in  vista  di applicazioni industriali o per finalita' commerciali.

Attività escluse. Quali interventi non sono considerati attività di ricerca e sviluppo. Lo stabilisce il comma 5 dell’art. 3 “Non  si  considerano  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo  le modifiche ordinarie o  periodiche  apportate  a  prodotti,  linee  di produzione, processi di  fabbricazione,  servizi  esistenti  e  altre operazioni  in  corso,  anche  quando  tali  modifiche  rappresentino miglioramenti”.

Quali sono le spese ammissibili

Chiarito quali sono le attività considerate di ricerca e sviluppo è ora bene chiarire per quali spese spetta il credito di imposta per attività di Ricerca e Sviluppo (R & S) nel 2017 e anche nel 2016. A stabilirlo è l’art. 3 comma 6 del Decreto, come modificato dalla Legge di Stabilità 2015 e dalla Legge di bilancio 2017 (ex Legge di Stabilità 2017).

Il comma 6 è il seguente: “Ai  fini della determinazione  del  credito  d'imposta  sono ammissibili le spese relative a:

  1. personale impiegato nelle attivita'  di ricerca e sviluppo di cui al comma 4; Quindi non più necessario che il personale sia in in possesso  di  “un  titolo  di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di  dottorato  presso una universita' italiana o  estera,  ovvero  in  possesso  di  laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico  secondo  la classificazione UNESCO Isced (International  Standard  Classification of Education) o di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto”.
  2. quote  di  ammortamento  delle  spese   di   acquisizione   o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei  limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti  stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre  1988,  pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n.  27  del  2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo  per l'attivita' di ricerca e sviluppo e comunque con  un  costo  unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
  3. spese  relative  a  contratti  di   ricerca   stipulati   con universita', enti di ricerca e  organismi  equiparati,  e  con  altre imprese comprese le start-up innovative di cui  all'articolo  25  del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
  4. competenze  tecniche  e  privative  industriali  relative   a un'invenzione industriale  o  biotecnologica,  a  una  topografia  di prodotto a semiconduttori o a  una  nuova  varieta'  vegetale,  anche acquisite da fonti esterne.

Credito d’imposta: importo minimo e massimo annuale

L’art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n.145, al comma 3 stabiliva che: “Il credito d’imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000”.

La legge di bilancio, al comma 15 lettera c) innalza il beneficio massimo annuale riconoscibile ad ogni beneficiario a 20 milioni di euro.

Quindi, l’importo massimo del beneficio annuale riconoscibile per ciascun beneficiario passa dai precedenti 5 milioni di euro a 20 milioni di euro.
Mentre l’importo minimo è di 30 mila euro.

Il nuovo articolo 3 comma 3. “Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'  riconosciuto,  fino ad  un  importo  massimo  annuale  di  euro  20  milioni  per  ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attivita' di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000”.

Credito d’imposta anche per le spese del personale tecnico

Alla lettera d) del comma 15 della legge di bilancio, come abbiamo visto, viene modificato il comma 6, lettera a) dell’art. 3 decreto-legge 23 dicembre 2013 n.145. Tale intervento ha il fine di ammettere a godere, in via normativa, del credito d’imposta le spese relative a tutto il personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo, sia altamente qualificato sia tecnico.

Quindi viene superata la distinzione tra personale tecnico e personale altamente qualificato. Infatti, secondo la norma precedente in materia di credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, ai fini della determinazione del credito d’imposta erano ammissibili solo le spese relative al “personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo” escludendo quindi le spese per il personale tecnico impiegato in ricerca e sviluppo, che invece ora sono ammesse. Inoltre, alla lettera e) si abroga il comma 7 del più volte citato art. 3 decreto-legge 23 dicembre 2013 n.145. Tale comma prevedeva che: per le spese relative alle lettere a) e c) del comma 6 il credito d’imposta spettava nella misura del 50  per  cento  delle spese stesse.

Secondo l’intervento in esame, invece, tutte le spese incrementali ammissibili al credito d’imposta sono agevolabili nella misura del 50 per cento tenendo fermo il parametro di riferimento rispetto al quale si determina l’investimento eccedente, vale a dire la media degli investimenti del triennio precedente.

Credito d’imposta: periodo di fruizione

La lettera f) del comma 15 della legge di bilancio, inserisce nella norma di rango primario disposizioni che determinano il periodo d’imposta a decorrere dal quale è possibile fruire del credito d’imposta, attualmente contenute nel decreto interministeriale 27 maggio 2015 attuativo della misura.

Il comma 8 dell’art. 3 decreto-legge 23 dicembre 2013 n.145, stabilisce che: “Il credito d’imposta  deve  essere  indicato  nella  relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del  reddito, ne’ della base  imponibile  dell’imposta  regionale  sulle  attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni,  ed è   utilizzabile   esclusivamente   in   compensazione   ai    sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241, e successive modificazioni”; a tale norma, la lettera f) della norma in esame aggiunge le seguenti parole: “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo”.

Quindi il periodo d’imposta in cui si può godere del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo è quello successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi che ne determinano la fruizione.

L’utilizzabilità in compensazione esterna mediante modello F24 del credito di imposta spetta a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi di cui al comma 6 dell’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n.145 sono stati sostenuti.

Infine, il comma 16 della legge di bilancio, disciplina l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel comma 15 stabilendo che le stesse hanno efficacia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Come funzionano i controlli dell’Agenzia delle Entrate

Vediamo prima di tutto in caso di indebita fruizione del credito d’imposta R & S cosa succede.

A specificare le conseguenze di una indebita fruizione del credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo è l’art. 3 comma 10, come modificato dalla Legge di Stabilità 2015: “Qualora, a  seguito  dei  controlli,  si  accerti  l'indebita fruizione, anche parziale,  del  credito  d'imposta  per  il  mancato rispetto    delle    condizioni    richieste    ovvero    a     causa dell'inammissibilita'  dei  costi  sulla  base  dei  quali  e'  stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia  delle  entrate  provvede  al recupero del relativo importo, maggiorato  di  interessi  e  sanzioni secondo legge”.

Come funzionano i controlli. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione  legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27  gennaio  2010, n. 39. Tale certificazione  deve  essere  allegata  al  bilancio.

Le imprese non soggette a revisione legale  dei  conti  e  prive  di  un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione  di un revisore legale dei conti o di una societa'  di  revisione  legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di  cui  all'articolo  6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010.

Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile  della  revisione  legale  dei conti,  nell'assunzione  dell'incarico,   osserva   i   principi   di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del  citato  decreto legislativo n. 39 del 2010,  e,  in  attesa  della  loro  emanazione, quelli previsti dal codice  etico  dell'International  Federation  of Accountants  (IFAC).

Le   spese   sostenute   per   l'attivita'   di certificazione contabile da parte  delle  imprese  di  cui  al  terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di  euro  5.000.

Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi appena indicati.

Responsabilità del revisore legale. Nei  confronti  del  revisore  legale  dei   conti   o   del professionista responsabile della  revisione  legale  dei  conti  che incorre in colpa  grave  nell'esecuzione  degli  atti  che  gli  sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 (documentazione contabile certificata)  si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del  codice  di  procedura civile.

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