Credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo 2017 al 50% [GUIDA]
La legge di Bilancio 2017, ex Legge di Stabilità 2017, ha apportato importanti modifiche al Credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo 2017. E’ stato raddoppiato il credito riconosciuto alle imprese, che passa dal 25% al 50% e va applicato a tutte le tipologie di spese in R & S che erano già state previste dalla normativa. Innalzato inoltre l’importo del credito d’imposta massimo per beneficiario, che passa da 5 a 20 milioni di euro. Prorogata anche di un anno la validità dell’agevolazione fiscale alle imprese, che è valido fino all’anno d’imposta 2020.
Tra le spese ammissibili tutte quelle relative al personale tecnico e altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.
Novità riguardano anche le imprese non residenti, che siano prive di una stabile organizzazione nel territorio italiano.
Vediamo tutte le modifiche alla normativa sul Credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo a partire dal 1 gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2020.
- Le novità della Legge di Stabilità 2017
- Il Credito d’imposta passa al 50 per cento
- Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo per soggetti non residenti
- Quali sono le attività di ricerca e sviluppo
- Quali sono le spese ammissibili
- Credito d’imposta: importo minimo e massimo annuale
- Credito d’imposta anche per le spese del personale tecnico
- Credito d’imposta: periodo di fruizione
- Come funzionano i controlli dell’Agenzia delle Entrate
Le novità della Legge di Stabilità 2017
La legge di bilancio per il 2017, ai commi 15 e 16, interviene in materia di credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.
In particolare, la legge di bilancio, modifica l’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n.145, già interamente sostituito dal comma 35 della Legge di Stabilità 2015, intervenendo in materia di credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo e, quindi, in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo, al fine di potenziarne gli effetti.
Le principali modifiche apportate dalla legge di bilancio in merito al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo riguardano:
l’innalzamento del credito d’imposta incrementale dal 25 per cento al 50 per cento da applicare a tutte le tipologie di spesa in R&S previste al comma 4 dell’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145; il riconoscimento del credito d’imposta ad un’impresa non residente, priva di stabile organizzazione nel territorio dello Stato italiano, a un’impresa residente o alla stabile organizzazione di un soggetto non residente, l’innalzamento del credito d’imposta massimo concedibile per beneficiario a 20 milioni di euro; viene, inoltre, superata la distinzione tra personale tecnico e personale altamente qualificato.
Inoltre, al comma 16 si stabilisce che le modifiche apportate avranno efficacia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e, quindi, al periodo d’imposta 2017.
Il Credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo 2017 passa al 50 per cento
La lettera a) del comma 15 della legge di bilancio 2017 prevede che il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo sia riconosciuto nella misura unica del 50 per cento e non più del 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in ricerca e sviluppo realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, disponendone, allo stesso tempo, la proroga di un anno e quindi facendo valere il beneficio fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.
Il nuovo art. 3 comma 1 che definisce il credito d’imposta è il seguente: “Art. 3. – (Credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo). — 1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonche' dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, e' attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Il comma 2 dell’art. 3 poi definisce come va operata la media per le nuove aziende: “Per le imprese in attivita' da meno di tre periodi d'imposta, la media degli investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale e' calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione”.
Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo per soggetti non residenti
La lettera b), invece, inserisce un nuovo comma 1-bis all’art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n.145 al fine di ampliare il campo di applicazione del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.
Tale comma stabilisce che possono godere del credito d’imposta anche le attività di ricerca e sviluppo svolte da imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, come da ultimo modificata dal decreto 9 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2016.
Quali sono le attività di ricerca e sviluppo
Come abbiamo visto la Legge di Stabilità 2017 ha previsto l’innalzamento del credito d’imposta incrementale dal 25 per cento al 50 per cento da applicare a tutte le tipologie di spesa in R&S previste al comma 4 dell’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145. Ma quali sono tali attività.
Ecco l’elenco previsto dall’art. 3 comma 4 di cui sopra: “Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attivita' di ricerca e sviluppo:
a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalita' l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; puo' trattarsi anche di altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attivita' possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purche' non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalita' commerciali.
Attività escluse. Quali interventi non sono considerati attività di ricerca e sviluppo. Lo stabilisce il comma 5 dell’art. 3 “Non si considerano attivita' di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti”.
Quali sono le spese ammissibili
Chiarito quali sono le attività considerate di ricerca e sviluppo è ora bene chiarire per quali spese spetta il credito di imposta per attività di Ricerca e Sviluppo (R & S) nel 2017 e anche nel 2016. A stabilirlo è l’art. 3 comma 6 del Decreto, come modificato dalla Legge di Stabilità 2015 e dalla Legge di bilancio 2017 (ex Legge di Stabilità 2017).
Il comma 6 è il seguente: “Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:
- personale impiegato nelle attivita' di ricerca e sviluppo di cui al comma 4; Quindi non più necessario che il personale sia in in possesso di “un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una universita' italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced (International Standard Classification of Education) o di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto”.
- quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attivita' di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
- spese relative a contratti di ricerca stipulati con universita', enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
Credito d’imposta: importo minimo e massimo annuale
L’art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n.145, al comma 3 stabiliva che: “Il credito d’imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000”.
La legge di bilancio, al comma 15 lettera c) innalza il beneficio massimo annuale riconoscibile ad ogni beneficiario a 20 milioni di euro.
Quindi, l’importo massimo del beneficio annuale riconoscibile per ciascun beneficiario passa dai precedenti 5 milioni di euro a 20 milioni di euro. Mentre l’importo minimo è di 30 mila euro.
Il nuovo articolo 3 comma 3. “Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 20 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attivita' di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000”.
Credito d’imposta anche per le spese del personale tecnico
Alla lettera d) del comma 15 della legge di bilancio, come abbiamo visto, viene modificato il comma 6, lettera a) dell’art. 3 decreto-legge 23 dicembre 2013 n.145. Tale intervento ha il fine di ammettere a godere, in via normativa, del credito d’imposta le spese relative a tutto il personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo, sia altamente qualificato sia tecnico.
Quindi viene superata la distinzione tra personale tecnico e personale altamente qualificato. Infatti, secondo la norma precedente in materia di credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, ai fini della determinazione del credito d’imposta erano ammissibili solo le spese relative al “personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo” escludendo quindi le spese per il personale tecnico impiegato in ricerca e sviluppo, che invece ora sono ammesse. Inoltre, alla lettera e) si abroga il comma 7 del più volte citato art. 3 decreto-legge 23 dicembre 2013 n.145. Tale comma prevedeva che: per le spese relative alle lettere a) e c) del comma 6 il credito d’imposta spettava nella misura del 50 per cento delle spese stesse.
Secondo l’intervento in esame, invece, tutte le spese incrementali ammissibili al credito d’imposta sono agevolabili nella misura del 50 per cento tenendo fermo il parametro di riferimento rispetto al quale si determina l’investimento eccedente, vale a dire la media degli investimenti del triennio precedente.
Credito d’imposta: periodo di fruizione
La lettera f) del comma 15 della legge di bilancio, inserisce nella norma di rango primario disposizioni che determinano il periodo d’imposta a decorrere dal quale è possibile fruire del credito d’imposta, attualmente contenute nel decreto interministeriale 27 maggio 2015 attuativo della misura.
Il comma 8 dell’art. 3 decreto-legge 23 dicembre 2013 n.145, stabilisce che: “Il credito d’imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, ne’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni”; a tale norma, la lettera f) della norma in esame aggiunge le seguenti parole: “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo”.
Quindi il periodo d’imposta in cui si può godere del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo è quello successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi che ne determinano la fruizione.
L’utilizzabilità in compensazione esterna mediante modello F24 del credito di imposta spetta a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi di cui al comma 6 dell’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n.145 sono stati sostenuti.
Infine, il comma 16 della legge di bilancio, disciplina l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel comma 15 stabilendo che le stesse hanno efficacia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
Come funzionano i controlli dell’Agenzia delle Entrate
Vediamo prima di tutto in caso di indebita fruizione del credito d’imposta R & S cosa succede.
A specificare le conseguenze di una indebita fruizione del credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo è l’art. 3 comma 10, come modificato dalla Legge di Stabilità 2015: “Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilita' dei costi sulla base dei quali e' stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge”.
Come funzionano i controlli. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio.
Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una societa' di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010.
Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).
Le spese sostenute per l'attivita' di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000.
Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi appena indicati.
Responsabilità del revisore legale. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 (documentazione contabile certificata) si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.