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Credito di imposta 36% per l’acquisto di plastica riciclata

La Legge di Bilancio 2019 ha previsto un credito d’imposta del 36 per cento per le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e per gli acquisti di imballaggi biodegradabili e compostabili. Il credito è previsto nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per gli anni 2019 e 2010. Vediamo nello specifico di cosa si tratta.
A cura di Antonio Barbato
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credito imposta plastica

Nella Legge di Bilancio 2019 sono stati stanziati fondi per la realizzazione del credito d’imposta del 36% per le imprese che acquistano prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati. La misura è prevista ai commi 73-77 art.1 della legge di Bilancio 2019 e ha la finalità di aumentare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti di lavorazione, ma anche di ridurre l’impatto ambientale di imballaggi e rifiuti da imballaggio che non possono essere riciclati.

Il beneficio è pari a 20.000 euro annui per ogni beneficiario per un imposto complessivo di 1 milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021.

Vediamo la normativa e come funziona questo credito d'imposta.

Normativa credito d’imposta plastiche riciclate

Il credito d’imposta per “plastica riciclata” è previsto dai commi 73 a 77 della legge di Bilancio 2019.

Si tratta di un credito d’imposta riconosciuto nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate dalle imprese per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica nonché per l’acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio.

Il comma 73 della legge di Bilancio infatti stabilisce che: “Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, un credito d’imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti”.

Quindi, il comma 73 riconosce, per ognuno degli anni 2019 e 2020, un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate dalle imprese per gli acquisti di:

  • prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
  • imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio.

Riferimento normativo. Qualora si volesse consultare, è bene sapere che la norma tecnica UNI EN 13432:2002 è la versione ufficiale in lingua italiana della norma tecnica europea EN 13432 (del settembre 2000) che specifica i requisiti e i procedimenti per determinare le possibilità di compostaggio e di trattamento anaerobico degli imballaggi e dei materiali di imballaggio.

Plastica riciclata: credito d’imposta 36%

Il credito d’imposta del 36 per cento per le spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica nonché per l’acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio spetta per gli anni 2019 e 2020 alle imprese che sostengono questo tipo di spese sempreché tali spese siano anche documentate.

Mentre il comma 73 stabilisce finalità e percentuali del credito, il comma 74 detta quanto segue: “Il credito d’imposta di cui al comma 73 è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021”.

Il credito d'imposta è riconosciuto quindi fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro, per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021.

Credito d’imposta: importo massimo 20 mila euro annui

Il credito di imposta per la plastica riciclata va indicato in dichiarazione dei redditi, quindi nel Modello Redditi relativo al periodo d'imposta di riconoscimento del credito.

Tale credito non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi.

Modalità di utilizzo del credito. Il credito d’imposta per le imprese che acquistano prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati è utilizzabile solo in compensazione e non si applica il limite annuale di 250 mila euro, di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.

Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti ed è utilizzabile solo ed esclusivamente in compensazione.

Il modello F24 relativo alla fruizione del credito d’imposta, va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Come già detto prima, tale tipologia di credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021.

Credito di imposta: decreto per requisiti tecnici e certificazioni

La finalità del credito d’imposta pr l’acquisto di prodotti riciclati è quella appunto di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico, nonché di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio.

I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate relativamente a tale credito sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».

Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze tramite decreto definirà, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della Legge di Bilancio:

  • i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa, europea e nazionale;
  • i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

Quindi gli interessati dovranno aspettare il decreto del Ministero dell’ambiente, dello sviluppo Economico e del MEF che definirà aspetti tecnici, e certificazioni idonee a accertare la natura ecosostenibile e le modalità per usufruire del credito d’imposta.

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