Deducibilità canoni di noleggio a lungo termine per agenti e rappresentanti di commercio
La Legge di Bilancio, ex Legge di Stabilità 2017 ha apportato importanti modifiche legislative per agenti e rappresentanti di commercio in tema di deducibilità dei canoni di noleggio a lungo termine di autovetture e autocaravan. Il limite annuo di deducibilità è stato elevato a 5.164,57 euro in caso di locazione o noleggio, mentre è fissato a 25.822,84 euro il limite annuo di deducibilità in caso di acquisto dell’automobile o dell’autocaravan.
Il comma 37 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2017, meglio conosciuta come Legge di Stabilità 2017, ha modificato quindi la disciplina riguardante la deducibilità dei canoni di noleggio a lungo termine per agenti o rappresentanti di commercio.
Il noleggio a lungo termine è stato già ampiamente regolato dall’art. 164 comma 1, lettera b) del TUIR, ma la Legge di Bilancio 2017 è intervenuta a modifica del suddetto articolo del TUIR.
Essenzialmente il comma 37 art. 1 della Legge di Bilancio stabilisce che, in materia di deducibilità dei canoni di noleggio a lungo termine, sale a 5.164,57 euro il limite annuo alla deducibilità dei costi di locazione e noleggio per i mezzi di agenti o rappresentanti di commercio. Mentre fissa a 25.822,84 euro il limite di importo deducibile per acquisto e leasing di autovetture utilizzate da agenti e rappresentanti di commercio.
Limiti di deducibilità fino al 2016
Vediamo innanzitutto come funzionava la deducibilità canoni di noleggio a lungo termine prima della Legge di Bilancio 2017.
L’art. 164 comma 1 lett. b) del TUIR in tema di deducibilità dei veicoli a favore degli agenti di commercio in caso di noleggio a lungo termine, stabiliva i seguenti limiti di rilevanza fiscale per:
l’acquisto/leasing di autovetture era pari a € 18.075,99 per le imprese ed i lavoratori autonomi e ad € 25.822,84 per gli agenti di commercio; il noleggio a lungo termine di autovetture il limite di deducibilità era pari a € 3.615,20 sia per le imprese che per i lavoratori autonomi che per gli agenti di commercio.
Deducibilità dei costi dei veicoli al 80% per agenti e rappresentanti di commercio. Tale norma prevede, inoltre, che i costi relativi alle autovetture e agli autocaravan utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio godano di una percentuale di deducibilità dell’80% del costo stesso, rispetto al 20% previsto per le altre categorie di soggetti. In questo senso è rimasto tutto immutato, nonostante la nuova Legge di Bilancio.
Cosa cambia nel 2017
La legge di bilancio, come già anticipato, attraverso una modifica all’articolo 164, comma 1, lettera b), del TUIR interviene in materia di limiti annui di deducibilità fiscale dei canoni di noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.
L’art. 1 comma 37 della Legge di Bilancio recita “All’articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio»”.
La norma oggetto del nostro studio incrementa quindi i limiti annui di deducibilità fiscale dei canoni di noleggio a lungo termine da euro 3.615,2 a euro 5.164,57 e, nella stessa proporzione che già esiste tra il limite di importo per acquisto e leasing di autovetture aziendali rispetto alle altre tipologie di contribuenti euro 25.822,84 rispetto euro 18.075,99.
Con l’obiettivo di permettere ad agenti e rappresentanti di commercio di godere di trattamenti di favore anche in caso di noleggio e non solo di acquisto di un’auto.
Essenzialmente la disposizione vigente stabilisce che gli agenti o rappresentanti di commercio possono dedurre dal proprio reddito il costo di acquisizione di autovetture e autocaravan fino a un limite massimo di 25.822,84 euro, permettendo così ad agenti e rappresentanti di commercio di dedurre i costi entro una soglia più alta rispetto a quella riconosciuta per coloro che utilizzano lo stesso bene nell'esercizio di imprese, arti e professioni fissata a 18.075,99 euro
Secondo la stessa logica, agenti o rappresentanti di commercio possono dedurre dal proprio reddito i costi di locazione e di noleggio per autovetture e autocaravan fino a un limite massimo di 5.164,57 euro, rispetto alla soglia base di 3.615,20.
Con le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio il trattamento di favore già previsto per agenti e rappresentanti di commercio in relazione al limite di deducibilità per l’acquisto di autovetture è stato esteso anche al noleggio a lungo termine.
C’è da dire che il noleggio a lungo termine, nella maggior parte dei casi, è per gli agenti e i rappresentanti di commercio una scelta strategica. Infatti, tali soggetti attraverso il noleggio a lungo termine godono di un minor carico di incombenze sia burocratiche che economiche.
Inoltre attraverso il noleggio a lungo termine è possibile sostituire il mezzo in maniera molto più rapida rispetto a quanto accade quando si decide di acquistarlo.
Se poi si considera che nel canone mensile sono ricompresi la maggior parte sei costi e servizi che la tenuta di un’auto richiede e, che per agenti e rappresentanti di commercio è possibile (ma anche per i liberi professionisti) scaricare fiscalmente il canone di noleggio si comprende perché tali categorie di soggetti sono sempre più propensi a scegliere questa forma contrattuale.
Ma quali saranno gli effetti di tale manovra?
Secondo la relazione illustrativa alla legge di bilancio, la manovra oggetto del nostro studio produrrà effetti negativi di gettito ai fini IRPEF ed IRAP.
Attraverso modelli di micro simulazione dei costi dei veicoli aziendali, si è provveduto a ricalcolare la deducibilità annua fiscale in capo ai veicoli aziendali presi a noleggio lungo termine con i nuovi limiti; a riattribuirla al soggetto competente; a calcolare per ogni agente e rappresentante di commercio le variazioni IRPEF e IRAP. Tutto ciò è stato possibile raffrontando i modelli UNICO 2015 delle società di capitali, società di persone, persone fisiche, enti non commerciali ed IRAP, abbinate con l’archivio PRA degli autoveicoli e motoveicoli veicoli esistenti al 31 dicembre 2014.
Si è così arrivati alla conclusione che tale manovra porterà nel tempo effetti di cassa negativi, sia per l’IRPEF che per l’IRAP.