Deducibilità costi leasing e noleggo auto e veicoli aziendali: quale conviene?
Le aziende o i datori di lavoro che intendono portare in dotazione della propria impresa delle auto aziendali, o altri veicoli, si pongo il problema di quale sia la scelta migliore dal punto di vista fiscale tra l’opzione dell’acquisto e quella delle locazioni, il leasing ed il noleggio. Ossia in termini di deducibilità dei costi di leasing e noleggio auto e veicoli aziendali quale scelta migliore operare.
Ci sono diverse deducibilità dei costi sostenuti per questi mezzi, anche in riferimento alla scelta aziendale relativa all’uso, ossia se il mezzo poi viene assegnato ai dipendenti per l’esercizio delle attività d’impresa o anche come benefit.
L’uso può essere rilevante ai fini fiscali, ai fini delle deducibilità dei costi. Ossia è importante fiscalmente se l’automobile ad esempio viene concessa al dipendente per esclusivo uso aziendale, oppure in uso promiscuo (aziendale e personale), o addirittura in uso esclusivo personale. In quest’ultimo caso, si parla di una concessione al dipendente di un fringe benefit, tassato come reddito di lavoro dipendente, mentre negli altri casi ci sono varie deducibilità.
Le deducibilità per auto e veicoli. Prima di tutto va chiarito che la legge Fornero prima e la legge di Stabilità 2013 poi, hanno notevolmente ridotto le percentuali di deducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi (Ires, per le società). E’ stato modificato l’art. 164 del TUIR che disciplina i limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni. Le nuove misure per l'anno 2013 e seguenti sono le seguenti:
- Deducibilità al 20% delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori ed ai motocicli che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali;
- Deducibilità al 70% della quota deducibile dei costi relativi ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.
L’art. 164 del TUIR, così modificato, non contiene solo l’indicazione delle percentuali, ma anche dei limiti di deducibilità, ossia di un limite oltre il quale non si tiene conto dell’ammontare dei costi eccedente, cioè una cifra oltre la quale non si calcola più la deducibilità. Nel caso delle autovetture ad esempio è ari a 18.075,99 euro e quindi l’eventuale 20% applicato su tale cifra porta ad una deducibilità massima di 3.615, 20 euro. Ma per maggiori informazioni vediamo l’approfondimento sulla deducibilità piena e limitata dei veicoli.
Approfondiamo ora l’aspetto relativo alle opzioni diverse dall’acquisto, ossia l’opzione auto o veicolo in leasing, oppure l’opzione auto o veicolo in noleggio. Vediamo gli aspetti relativi alla deducibilità ed ai limiti previsti specificamente dall’art. 164 per le locazioni finanziarie o operative.
Leasing auto: la deducibilità dei costi al 20%
Il contratto di leasing è un contratto atipico di finanziamento, composto da due contratti separati connessi tra di loro: uno di compravendita e un altro di locazione del bene. C’è il leasing finanziario, che è un contratto mediante il quale il locatore (società di leasgin) acquista da un fornitore dei beni strumentali, nel caso in questione auto o veicoli poi destinati all’azienda, per concederli in uso ad un azienda (conduttore) per un periodo prefissato e contro il pagamento di un canone periodico. Il contratto prevede che il conduttore, l’azienda che fruisce del bene in leasing, al termine del periodo di locazione finanziaria, acquisti la proprietà del bene ad un prezzo predeterminato esercitando l’opzione di acquisto.
Chiarito ciò, il conduttore, l’azienda che fruisce del bene in leasing, destina lo stesso al proprio dipendente per l’utilizzo che può essere di vario tipo: uso esclusivo aziendale oppure uso promiscuo. La distinzione sull’uso come abbiamo detto è rilevante ai fini fiscali, ai fini soprattutto della deducibilità dei costi dei canoni di leasing, nel calcolo delle imposte dirette dovute dall’impresa.
L’art. 164 del TUIR prevede, nella parte che tratta dei mezzi di trasporto a deducibilità limitata, anche un riferimento ai beni utilizzati in locazione finanziaria (ossia in leasing). La deducibilità limitata, ricordiamo ancora, è stata ridotta dopo la riforma Fornero e la legge di stabilità nella misura del 20% (70% in caso di veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta).
L’art. 164 prevede una riferimento diretto alle locazioni finanziarie, ossia che, ai fini del calcolo della deducibilità dei costi nella misura del 20%, non si tiene conto “dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria”.
Leasing finanziario e deducibilità al 20% fino ad un massimo di 3.615,20 euro. Questo vuol dire che il leasing finanziario è deducibile nella misura del 20% (fino al 2012 era pari al 40% la percentuale di deducibilità) del valore delle rate annue complessive, ma per un massimo complessivo di 18.075,99 euro, che è l’entità del limite indicato come deducibilità delle auto aziendali. In sostanza, come per le autovetture di proprietà, anche quelle in leasing sono deducibilità fino ad un massimo di 3.615,20 euro (che è il 20% di 18.075,99 euro).
Uso promiscuo e deducibilità del leasing al 70%. Lo stesso discorso vale per il leasing finanziari riguardante beni dati in suo promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta. In questo caso la deducibilità è nella misura del 70% (fino al 2012 la percentuale era pari al 90%), sempre nel limite di 18.076 euro di valore delle rate annue complessive. Ne consegue che l’importo massimo di deducibilità è pari 12.653,20 euro negli anni 2013, 2014, 2015 e seguenti (70% di 18.075,99 euro).
La durata dei contratti di leasing è importante ai fini della deducibilità, essendo il costo fiscalmente deducibile da ragguagliare al periodo di utilizzazione del bene durante l’anno. Quindi va tenuto conto di questo parametro per calcolare la quota di deducibilità.
Il limite del coefficiente ministeriale. L’art. 102 comma 7 del TUIR prevede che la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2 (dello stesso art. 102). Questo comma 2 stabilisce che la deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.
Le quote deducibili dei canoni di leasing di competenza quindi si determinano con riferimento alla proporzione tra costo deducibile (che sarebbe 18.075,99 euro) e costo di acquisto del veicolo da parte della società di leasing. Quindi la percentuale di deducibilità dei canoni è pari al limite di costo fiscalmente riconosciuto diviso il costo per la società di leasing, il tutto ovviamente moltiplicato per 100.
Deducibilità dei costi delle auto a noleggio
Anche per quanto riguarda invece il noleggio, ai fini fiscali, in materia di applicazione della deducibilità, il punto di riferimento è sempre l’art. 164 del TUIR, il quale disciplina tutti i limiti di deduzione delle spese. Ricordiamo che il leasing, come abbiamo già detto, è una locazione finanziaria che prevede il riscatto finale del bene e quindi la proprietà da parte dell’azienda. Il noleggio invece è una locazione operativa che non comporta l’acquisto del bene.
L’applicazione è sempre quella della deducibilità limitata, nella misura del 20% negli anni 2013, 2014, 2015 e seguenti ,e ci sono anche in questo caso dei limiti di cui tener conto. L’art. 164 alla lettera b) del comma 1, dispone che ai fini della deducibilità “non si tiene conto dell’ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede le seguenti misure:
- 3.615,20 euro per le autovetture e gli autocaravan (quota di deducibilità massima pari al 20%, ossia 723,04 euro);
- 774,69 euro per i motocicli (quota di deducibilità massima pari al 20%, ossia 159,94 euro);
- 413,17 euro per i ciclomotori (quota di deducibilità massima pari al 20%, ossia 82,63 euro)”.
I limiti appena descritti, entro i quali sono rilevabili i costi sostenuti per la stipula di contratti di noleggio, possono essere variati, anche in questo caso sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nell’anno precedente, con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle Attività produttive.
Pertanto in caso di noleggio di un veicolo, i canoni pagati sono riconosciuti ai fini fiscali entro i limiti appena indicati. Ne consegue che è possibile dedurre, negli anni 2013, 2014, 2015 e seguenti, massimo il 20% di 3.615,20 euro dei canoni pagati. Fino al 2012, prima delle modifiche approvate dalla riforma Fornero e dalla legge di Stabilità 2013, la percentuale era del 40%.
Inoltre, analogamente ai contratti di locazione finanziaria (leasing), anche per i contratti di locazione o noleggio di un veicolo, il costo fiscalmente rilevante deve essere ragguagliato al periodo di utilizzazione del bene durante l’anno.
Esempio deducibilità in caso di noleggio di un’auto. Sei mesi di noleggio di un’auto al costo di 3.000 euro. Nonostante per i 180 giorni il costo sia di 3.000 euro, essendo la quota di competenza pari a massimo 3.615,20 euro da rapportare al periodo di utilizzazione del bene durante l’anno, si avrà una quota di competenza pari a 3.615,20 euro diviso 365 per 180 giorni, ossia pari alla metà: 1.782,84 euro. Su questa cifra, il calcolo della quota deducibile è pari al 20%, quindi 356,57 euro. Sulla base di questo esempio, se il costo di un anno di locazione (e non 180 giorni) fosse stato di 6.000 euro, la quota deducibile sarebbe stata comunque il 20% di 3.615,20 euro, ossia 723,04 euro.