Detraibilità spese sostituzione vasca da bagno e sanitari: ecco quando vanno nel 730
L’Agenzia delle Entrate in una circolare ha pubblicato chiarimenti in merito alla detraibilità delle spese per sostituzione della vasca e dei sanitari. Siccome sono da qualificarsi come interventi di manutenzione ordinaria “che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento, e sostituzione delle finiture degli edifici”, il Fisco ritiene che tali spese per sostituzione vasca e sanitari “non siano agevolabili ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR”. E che l’unico caso in cui sono detraibili è quando in casa venga fatto un “rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno, con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sanitari”.
La sostituzione della vasca da bagno con doccia, ad esempio, è detraibile? La risposta dell’Agenzia delle Entrate è quindi negativa, con un’eccezione.
In sostanza, la sostituzione della vasca o dei sanitari in sé, pur se effettuata per eliminare le barriere architettoniche (si pensi all’installazione di una vasca con sportello apribile), non porta alla possibilità di fruire della detrazione fiscale per ristrutturazioni edilizie del 50% (che ti permette di “scaricare” nel 730 per 10 anni, il 50% della spesa sostenuta), a meno che non venga effettuato un rifacimento di tutti gli impianti idraulici del bagno, quindi un intervento di ristrutturazione o manutenzione straordinaria.
Quali sono le detrazioni ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR? E’ bene capire di quale agevolazione fiscale si parla: si tratta della detrazione per ristrutturazioni edilizie. Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lett. b) ed e) del TUIR è possibile fruire della detrazione IRPEF del 36 per cento (attualmente 50 per cento) per le spese sostenute, tra l’altro, per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di cui, rispettivamente, alle lett. b), c) e d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, eseguiti su singole unità immobiliari residenziali nonché per le spese sostenute per gli interventi “finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche …;”eseguiti anche su parti comuni.
Vediamo ora la domanda alla quale ha risposto l’Agenzia delle Entrate: “Si chiede se è possibile fruire della detrazione, ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, per la sostituzione dei sanitari ed in particolare per la sostituzione della vasca con altra vasca con sportello apribile o con box doccia, considerando gli interventi come eliminazione delle barriere architettoniche, così come affermano i media e le imprese esecutrici dei lavori”.
Dopo aver fatto una premessa sull’art. 16-bis del TUIR, L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 3/E del 2 marzo 2016 risponde in questo modo:
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti interpellato in proposito dalla scrivente ha precisato che l’intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia, ancorché non assicuri una accessibilità nell’accezione più completa così come stabilito dal DM n. 236 del 1989, può ritenersi comunque finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche, in quanto in grado di ridurre in parte gli “ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque” e di migliorare “la sicura utilizzazione delle attrezzature”.
In merito al corretto inquadramento edilizio degli interventi in argomento, il Ministero ha precisato che gli stessi “si qualificano come interventi di manutenzione ordinaria in quanto interventi edilizi “che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento, e sostituzione delle finiture degli edifici” come stabilito dall’art. 3 del DPR n. 380/2001.”.
In base alle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la scrivente ritiene che gli interventi in esame non siano agevolabili ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, in quanto inquadrati tra gli interventi di manutenzione ordinaria.
Si ritiene, inoltre che, l’intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia non sia agevolabile neanche come intervento diretto alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche se in grado di ridurre, almeno in parte, gli ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque e di migliorare la sicura utilizzazione delle attrezzature sanitarie.
Nella risposta fornita dall’Amministrazione interpellata non è, infatti, specificato che tale intervento presenti le caratteristiche tecniche di cui al DM 236 del 1989 e ciò determina, secondo quanto chiarito con le circolari n. 57 del 1998 e 13/E del 2001, che le relative spese non sono detraibili ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR. Sulla base delle circolari richiamate, infatti, gli interventi che non presentano le caratteristiche tecniche previste dalla legge relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche (cfr. legge n. 13 del 1989, disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, e DM n. 236 del 1989) non possono essere qualificati come tali e, pertanto, non sono agevolabili.
Resta fermo che la sostituzione della vasca, e dei sanitari in generale, può considerarsi agevolabile se detta sostituzione, singolarmente non agevolabile, sia integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione d’imposta in forza del carattere assorbente della categoria di intervento “superiore” rispetto a quella “inferiore” (cfr. circolare n. 57 del 1998), come nel caso, ad esempio, del rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno, con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sanitari.