Detrazione 30% per erogazioni liberali anti Coronavirus
L'emergenza Coronavirus Covid-19 è anche di natura economica. Molti cittadini stanno effettuando delle donazioni in denaro con bonifico bancario a sostegno di ospedali e strutture che combattono contro il Coronavirus. Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 approvato dal Governo, il Decreto "Cura Italia" all'art. 66, introduce una detrazione fiscale del 30% per erogazioni liberali anti Coronavirus. La norma riguarda sia i contribuenti persone fisiche che i titolari di reddito d'impresa.
L'art. 66 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha introdotto "incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro o in natura a sostengo delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19″
"Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.
Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.
Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura di cui ai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019″.
Per quali donazioni spetta la detrazione 30%. Analizzando il testo si evince che le erogazioni liberali che danno diritto alla detrazione del 30%, sono quelle in favore di:
- Stato;
- Regioni;
- Enti locali territoriali;
- enti o istituzioni pubbliche;
- fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.
Rientrano tra queste le ASL e gli ospedali.
La detrazione d'imposta, che riduce l'imposta Irpef, spetta nella misura del 30% per un importo non superiore a 30 mila euro.
Per i soggetti titolari di reddito d'impresa si applica l'art. 27 della legge n. 133/1999 che appunto, nell'ambito delle disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche, prevede che "Sono deducibili dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamita' pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti".
Erogazioni liberali in natura: calcolo detrazione 30%. La norma stabilisce che in questo specifico caso si applicano "le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019″.
Il calcolo del 30% viene effettuato sul valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell'art. 9 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Se si tratta di beni strumentali, va calcolato sul residuo valore fiscale all'atto del trasferimento.
L'erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori.