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Detrazione per trapianto di capelli no, per acquisto parrucca si

Le spese sostenute per il trapianto di capelli possono essere considerate non detraibili in quanto equiparate alle spese sostenute a fini puramente estetici. Tuttavia, in materia di trapianto di capelli l’Agenzia delle entrate non si è espressa, a differenza di quanto fatto per la detrazione delle spese di acquisto di parrucca, che sono invece detraibili al 19 per cento, ma per godere ella detrazione per acquisto parrucca è necessario, tra le altre cose essere in possesso di fattura e certificazione medica attestante il disagio psicologico. Vediamo nello specifico sia la detrazione per il trapianto di capelli che per l’acquisto di parrucca.
A cura di Antonio Barbato
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detrazione parrucca

Le spese sostenute per il trapianto di capelli non sono detraibili nel modello 730 o nella dichiarazione dei redditi. A tale considerazione si arriva, nonostante il silenzio dell’Amministrazione finanziarie in merito, considerando che l’intervento chirurgico di trapianto dei capelli rientra tra gli interventi chirurgici puramente estetici.

È necessario ricordare che i contribuenti possono beneficiare delle detrazioni fiscali per le spese mediche e sanitarie.

La detrazione per interventi chirurgici spetta anche in alcuni casi per la chirurgia estetica, ma solo quando sono necessarie “per un recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona”; ovvero si tratta di “interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere (es.: malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, ecc.), comunque suscettibili di creare disagi psicofisici alle persone (Circolare 23.04.1981 n. 14, parte a) e Circolare 28.01.2005 n. 4, ai fini IVA)”.

Detto ciò vediamo di chiarire se le spese per il trapianto di capelli rientrano o meno tra le spese chirurgiche detraibili.

 

Detrazione interventi di chirurgia estetica

Le spese sostenute per interventi di chirurgia puramente estetica non sono detraibili. L’Agenzia delle Entrate esclude, infatti, la detraibilità del 19 per cento della spesa ai fini Irpef per quegli interventi che hanno il fine solo di abbellire la persona e non sono quindi necessari ad un recupero della normalità del soggetto o comunque tese a correggere malformazioni o inestetismi dovuti a malattie, incidenti, ecc.

La detrazione interventi chirurgia estetica spetta nel momento in cui la chirurgia ai fini estetici è finalizzata al recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona.

Ad esempio è detraibile la spesa relativa all’intervento di chirurgia plastica ad un naso che crea problematiche respiratorie, oppure se l’intervento va a riparare inestetismi congeniti ossia posseduti dalla nascita o quando ci sono eventi pregressi che hanno reso necessario l’intervento di chirurgia estetica, ad esempio casi di tumori, incidenti stradali, incendi ed altri eventi di questo tipo.

La circolare 7/E del 27 aprile 2018 chiarisce per quali spese chirurgiche, anche di tipo estetico, spetta la detrazione del 19 per cento della spesa.

Bisogna ricordare, così come ampiamente spiegato nell’articolo collegato, che la discriminante per decidere se un intervento chirurgico è detraibile o meno è la finalità dell’intervento stesso.

Secondo la circolare n. 7/E del 2018 dell’Agenzia delle Entrate, le spese chirurgiche in generale, compreso anche gli interventi di chirurgia estetica, sono detraibili quando gli interventi chirurgici oggetto della spesa documentata siano “ritenuti necessari:

  • per un recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona;
  • ovvero per interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere (es.: malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, ecc.), comunque suscettibili di creare disagi psicofisici alle persone (Circolare 23.04.1981 n. 14, parte a) e Circolare 28.01.2005 n. 4, ai fini IVA)”.

Quindi sono esclusi dalla detraibilità gli interventi effettuati solo per gusto personale.

Detrazione fiscale trapianto capelli

In relazione al trapianto di capelli, niente dice l’Agenzia delle Entrate nella circolare 7/E del 2018 ne in circolari o risoluzioni precedenti.

Viene quindi da chiedersi se la spesa per il trapianto dei capelli può essere o meno detratta nel modello 730 o in dichiarazione dei redditi.

Nel silenzio dell’amministrazione finanziaria in merito alla questione della detrazione delle spese relative al trapianto di capelli, si può dire che considerando tale intervento come un intervento di pura chirurgia estetica si dovrebbe ritenere non detraibile.

Se si ritiene valido quanto detto, la quasi totalità degli interventi di trapianto dei capelli risultano non detraibili.

Tuttavia, nulla vieta al contribuente di interpellare l’Amministrazione finanziaria sul caso oppure provare che l’intervento si sia reso necessario per superare un disagio psicologico, attenuare una menomazione o andare a correggere i danni provocati da una malattia.

Bisogna comunque ricordare che gli interventi effettuati ai fini puramente estetici (quindi in mancanza di malformazione, deformità, malattia) non sono detraibili.

Detrazione spese per acquisto parrucca

Restando sempre in tema di capelli, va detto che sono detraibili le spese di acquisto parrucca.

Nello specifico l’Agenzia delle Entrate nella circolare 7/E del 2018 chiarisce che la spesa per l’acquisto di una parrucca è detraibile se è finalizzato a sopperire un danno estetico conseguente ad una patologia e rappresenti il supporto in una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni di vita quotidiana.

Condizioni necessarie per la detraibilità. La necessità di tale acquisto deve risultare da prescrizione medica e la parrucca deve essere immessa in commercio dal fabbricante con la destinazione d’uso di dispositivo medico secondo i principi contenuti nel DLGS n. 46 del 1997 e quindi deve obbligatoriamente essere marcata CE (Risoluzione del 16.02.2010 n. 9) se non è su misura.

Parrucca su misura. Nel caso la parrucca sia su misura non è obbligatoria la marcatura CE ma è necessario che sia attestata la conformità del prodotto al decreto legislativo n. 46 del 1997.

Documentazione da controllare e conservare. Inoltre, affinché la spesa per l’acquisto di una parrucca sia detraibile è necessario che il contribuente sia in possesso di:

  • ricevuta fiscale o fattura;
  • documentazione dalla quale si possa evincere che il prodotto acquistato ha la marcatura CE o, se su misura, attestazione della conformità alle direttive comunitarie (ad esempio: la confezione del dispositivo, la scheda del prodotto, un’attestazione del produttore o l’indicazione in fattura);
  • certificazione medica attestante l’idoneità del presidio a superare le difficoltà psicologiche derivanti dalla caduta dei capelli, provocata da patologie, ovvero autocertificazione del contribuente che attesta di essere in possesso della certificazione medica.
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