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Detrazioni fiscali per lavori condominiali di riqualificazione energetica

Le detrazioni fiscali per lavori condominiali spettano nella misura del 65% se i lavori al fabbricato sono effettuati per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, ossia sono eseguiti degli interventi che riducono il consumo energetico per la climatizzazione invernale dell’edificio. Ecco quando l’ecobonus al 65% spetta al posto del bonus ristrutturazioni del 50%. Vediamo tutte le informazioni.
A cura di Antonio Barbato
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ecobonus e bonus ristrutturazioni

Tra le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico ci sono le detrazioni fiscali per lavori condominiali di riqualificazione energetica. Per i lavori ai fabbricati può essere richiesto il bonus ristrutturazioni del 50%, ma quando i lavori eseguiti al fabbricato o all’edificio riguardano un intervento che riduce il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale del fabbricato, può spettare l’ecobonus, ossia è possibile ottenere una detrazione d’imposta del 65% della spesa sostenuta.

Vediamo in cosa consistono questi lavori, cosa prevede il Fisco come requisiti per poter beneficiare dell’ecobonus per i lavori ad un edificio, in luogo del bonus ristrutturazioni.

La detrazione fiscale per gli interventi per il risparmio energetico spetta per una serie di tipologie di lavori, sostituzioni o nuove installazioni. Tra questi interventi per i quali spetta l’incentivo, la detrazione del 65% o 50% dedicata al risparmio energetico, come individuato dal decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 (successivamente modificato dal decreto 7 aprile 2008), ci sono quelli che riguardano la riqualificazione energetica di edifici esistenti, gli interventi sull’involucro degli edifici, l’installazione di pannelli solari e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Approfondiamo tutti gli interventi per la riqualificazione energetica di edifici esistenti. Quindi i lavori agli edifici per le quali non trattasi di ristrutturazioni edilizie ma interventi che vanno a modificare il fabbisogno energetico dell’edificio, con l’obiettivo di riduzione e quindi del risparmio energetico, il quale è agevolato con la detrazione fiscale.

Premettiamo che per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti  il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro. La detrazione spetta ovviamente se l’edificio è già esistente, non per i nuovi edifici in costruzione.

Rientrano in questa tipologia di interventi di riqualificazione energetica di un edificio già esistente, i lavori che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 – Allegato A.

I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori.

Non è stato stabilito quali opere o impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste e che danno diritto all’agevolazione fiscale.

L’intervento, infatti, è definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’intero fabbricato.

Pertanto, la categoria degli “interventi di riqualificazione energetica” ammessi al beneficio fiscale include qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma.

Il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale rappresenta “la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo” (allegato A del decreto legislativo n. 192 del 2005).

Gli indici che misurano il risparmio energetico sono elaborati in funzione della categoria in cui l’edificio è classificato (residenziale o altri edifici), della zona climatica in cui è situato e del rapporto di forma che lo stesso presenta.

L’indice di risparmio necessario per fruire della detrazione deve essere calcolato facendo riferimento al fabbisogno energetico dell’intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono.

Spese detraibili. Per gli interventi di riqualificazione energetica dell’edificio sono detraibili, oltre alle spese professionali, quelle relative alla forniture e alla posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione, nonché la realizzazione delle opere murarie ad essi collegate.

Coordinamento con altri incentivi per risparmio energetico

L’indice di prestazione energetica richiesto può essere conseguito anche mediante la realizzazione degli altri interventi agevolati. Oltre agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, come abbiamo detto, per la quale la detrazione massima è di 100 mila euro, la detrazione può spettare anche per gli interventi sugli involucri degli edifici, come ad esempio pareti, finestre compreso infissi, oppure per l’installazione di pannelli solari o per sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. La detrazione in questi tre altri casi spetta rispettivamente per 60 mila e 30 mila euro. E quindi nell’ambito degli stessi lavori il contribuente potrebbe aver diritto a più di una detrazione per risparmio energetico.

Per esempio, il risparmio energetico invernale, per il quale è previsto un limite massimo di detrazione di 100.000 euro, può essere realizzato mediante un intervento consistente nella sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, per il quale è previsto un limite di detrazione d’imposta di 30.000 euro (senza richiedere la misurazione del rendimento energetico conseguito), e/o attraverso la sostituzione di infissi, intervento con un limite massimo di detrazione di 60.000 euro.

In questo caso, se mediante la sostituzione dell’impianto di climatizzazione o degli infissi si consegue un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori richiesti, realizzando quindi “la qualificazione energetica dell’edificio”, si potrà fruire della detrazione nel limite massimo di 100.000 euro. Non sarà possibile, ovviamente, far valere autonomamente anche le detrazioni per specifici lavori che incidano comunque sul livello di climatizzazione invernale, i quali devono ritenersi compresi (ai fini della individuazione del limite massimo di detrazione spettante) nell’intervento più generale.

Potranno, invece, essere oggetto di autonoma valutazione, ai fini del calcolo della detrazione, gli altri interventi di risparmio energetico agevolabili che non incidono sul livello di climatizzazione invernale, quali l’installazione dei pannelli solari. In questo caso, la detrazione potrà essere fatta valere anche in aggiunta a quella di cui si usufruisce per la qualificazione energetica dell’edificio. 

Adempimenti richiesti

Il contribuente che vuole sfruttare la detrazione fiscale deve produrre degli adempimenti, tra i quali tre tipi di certificazioni: l’asseverazione, l’attestato di certificazione o qualificazione energetica e la scheda informativa.  Gli ultimi due devono essere trasmessi all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, mentre l’asseverazione va conservata per i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. La documentazione da conservare riguarda anche le fatture e relativi bonifici. Per maggiori informazioni vediamo gli adempimenti per la detrazione per risparmio energetico.

Contenuto dell’asseverazione.  Nel cado di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti l’asseverazione deve specificare che l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale risulta non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico dell’11 marzo 2008.

Pagamenti solo con bonifico. Per tutti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per i quali tutti i condomini di un condominio o il singolo condomino contribuente beneficiano della detrazione fiscale, è necessario eseguire i pagamenti con il bonifico parlante, contenente determinati dati, dal codice fiscale del contribuente alla partita IVA della ditta che esegue i lavori. Per maggiori informazioni vediamo il bonifico parlante per le detrazioni fiscali.

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