Diffida obbligatoria e maxisanzione per lavoro nero
AGGIORNAMENTO 13-11-2014 – Per i datori di lavoro che hanno impiegato dei lavoratori in nero c’è la possibilità di pagare la maxisanzione per lavoro sommerso in una misura ridotta. Ma dal 22 febbraio 2014 tale possibilità non può essere più applicata dagli ispettori del lavoro.
Il Collegato Lavoro e il Decreto Destinazione Italia hanno modificato la disciplina relativa alla sanzione amministrativa da 1.950 a 15.600 euro (1.500 a 12.000 euro fino al 23 dicembre 2013) per ogni lavoratore impiegato senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Tra le possibili riduzioni della sanzione c’è (o c'era) anche la possibilità, per gli ispettori, di applicare l’istituto della diffida obbligatoria alla maxisanzione per lavoro sommerso. E questo consente appunto al datore di lavoro di rimediare alla propria inadempienza, pagando una sanzione ridotta.
Ma tale possibilità di riduzione delle sanzioni e di diffida è abolita per le violazioni consumate da 22 febbraio 2014 in poi dal Decreto Destinazione Italia. Dal 22 febbraio 2014, non si applica infatti, alle ipotesi per le quali scatta la maxi sanzione per lavoro nero, la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 124 del 2014. Ma ci sono varie ipotesi di applicabilità fino a 21 febbraio 2014, data della violazione (ossia data ultima in cui c'è stato un lavoro sommerso o a nero).
Che a seguito delle modifiche del Collegato Lavoro alla maxisanzione per lavoro sommerso era applicabile l’istituto della diffida obbligatoria, di cui all’ex art. 13 del Decreto Legislativo n. 124 del 2004, lo conferma anche la circolare n. 38 del 2010 del Ministero del Lavoro: “In linea con le finalità proprie della diffida obbligatoria, di promuovere la regolarizzazione dei rapporti di lavoro nonché di comporre i contenziosi in essere, l'attuale previsione normativa non esclude più, come avveniva invece nel testo previgente, l'applicazione dell'istituto in questione alla maxisanzione per lavoro nero”.
Ne consegue che qualora il personale ispettivo riscontri ipotesi di lavoro nero alle quali è applicabile la maxi-sanzione (da 1.950 a 15.600 euro per ogni lavoratore più 195 euro per ciascuna giornata di lavoro dal 21 febbraio 2014, in precedenza era da 1.500 a 12.000 euro per ogni lavoratore più 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo), lo stesso deve diffidare ex art. 13 D. Lgs. n. 124 del 2004 il trasgressore, e gli eventuali obbligati in solido, a regolarizzare sotto il profilo contributivo, retributivo e lavoristico la posizione dei lavoratori coinvolti, anche nelle ipotesi di un primo periodo di impiego in nero seguito da un periodo di regolare occupazione, che è oggetto di una maxi-sanzione leggermente ridotta (ossia da 1.000 a 8.000 euro per ogni lavoratore più 30 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare fino al 23 dicembre 2013, sanzione che sale a 1.300 euro minimo e 10.400 euro massimo per ogni lavoratore, più 39 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare dal 24 dicembre 2013).
Maxi-Sanzione ridotta se il datore ottempera alla diffida obbligatoria. In questo caso il trasgressore può ottemperare alla diffida obbligatoria, ossia effettuare la comunicazione obbligatoria anticipata al Centro per l’Impiego con l’indicazione del giorno di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, nonché effettuare tutti i versamenti (contributivi, fiscali ecc) richiesti dal personale ispettivo, ed ottenere l’ammissione al pagamento ai minimi di legge delle relative sanzioni.
L’entità della misura minima post diffida obbligatoria. In caso di ottemperanza alla diffida i predetti soggetti sono ammessi al pagamento della maxisanzione nella misura minima edittale per l'importo stabilito in misura variabile e nella misura di un quarto della maggiorazione giornaliera prevista in misura fissa. In caso di lavoro parzialmente in nero, invece, sarà irrogata la somma di:
- Per le violazioni fino al 23 dicembre 2013, pari a € 1.000 per la sanzione in misura variabile aumentata di € 7,50 quale maggiorazione per ciascuna giornata di lavoro irregolare.
- Per le violazioni dopo il 23 dicembre 2013 e fino al 21 febbraio 2014, pari a € 1.300 per la sanzione in misura variabile aumentata di € 9,75 quale maggiorazione per ciascuna giornata di lavoro irregolare.
- Dal 22 febbraio 2014 tale possibilità è stata resa inapplicabile e quindi il datore di lavoro deve la sanzione da 1.300 a 10.400 euro e 39 euro per ogni giornata di lavoro. Le modifiche sono apportate dal Decreto Destinazione Italia.
L’accesso ispettivo ed il potere di diffida
A disciplinare l’accesso ispettivo, il potere di diffida e verbalizzazione unica è l’art. 13 del Decreto Legislativo n. 124 del 2004, come modificato dall’art. 33 della legge n. 183 del 2010. Vediamo l’iter che porta alla diffida obbligatoria.
Il Collegato Lavoro ha esteso il potere di irrogare la maxisanzione per lavoro nero, nella nuova formulazione, inizialmente prevista solo per gli ispettori del lavoro, anche agli ispettori e funzionari amministrativi degli e degli istituti previdenziali per le inadempienze da essi rilevati, Quindi l’Inps, l’Agenzia delle Entrate, l’Enpals, l’Inail, la Guardia di Finanza, ecc.
Il Decreto Destinazione Italia ha poi previsto la non applicazione di questa procedura di diffida nelle ipotesi di lavoro sommerso, anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro ha poi regolarizzato il lavoratore.
Le modalità di accesso degli ispettori. ll personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente:
- l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;
- la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;
- le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione;
- ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628.
La contestazione, la diffida ad adempiere entro 30 giorni. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale. Si tratta del versamento di tutte le somme contestate a livello contributivo e fiscale.
La diffida, invece, non sarà applicabile in caso di lavoro irregolare di lavoratori extracomunitari privi di idoneo permesso di soggiorno e di minori non occupabili, essendo tale condotta materialmente non sanabile.
Per quanto riguarda le modalità di regolarizzazione, la circolare n. 38 del 2010 ha chiarito che la regolarizzazione può avvenire esclusivamente con contratti di natura subordinata a tempo pieno ed indeterminato ovvero a tempo parziale con regime orario non inferiore a 20 ore settimanali.
La sanzione ridotta dopo la regolarizzazione e l’estinzione del procedimento sanzionatorio. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine dei 30 giorni dalla data di notifica del verbale. Il pagamento dell'importo estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.