Documentazione da conservare per la detrazione per risparmio energetico
La normativa fiscale prevede delle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, ossia degli incentivi a chi effettua interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Si tratta dell’ecobonus, la detrazione fiscale del 65% per risparmio energetico. Oltre all’attenersi a specifiche caratteristiche degli impianti o dei lavori, i contribuenti per avere diritto all’incentivo, e fruirne regolarmente in sede di dichiarazione dei redditi, devono eseguire determinati adempimenti e possedere apposita documentazione conservare o esibire su richiesta del Fisco per eventuali controlli.
Il contribuente ha quindi un elenco di possibilità di interventi agevolati dal Fisco, con il 65% della spesa ricevuto in restituzione tramite detrazioni d’imposta che riducono, in 10 rate annuali, l’imposta Irpef annua da pagare per dieci anni d’imposta, ma per aver concreto diritto all’agevolazione fiscale deve essere in regola con gli adempimenti. Vediamoli.
Per fruire dell’agevolazione fiscale non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva. L’effettuazione degli interventi, pertanto, non deve essere preceduta da alcuna formalità da porre in essere nei confronti dell’Agenzia delle Entrate né dall’invio della comunicazione di inizio lavori alla Asl, salvo che quest’ultimo adempimento sia previsto dalle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri. Come previsto per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie, l’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera è stato soppresso.
Chiarito ciò, vediamo quali sono invece gli adempimenti necessari per ottenere la detrazione fiscale per risparmio energetico e quale documentazione è da conservare per eventuali i controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate.
Certificazione necessaria. Per beneficiare dell’agevolazione fiscale, l’ecobonus pari ad una detrazione del 65% (che diventa 50% a partire dal 2015) è necessario acquisire i seguenti documenti:
- l’asseverazione;
- l’attestato di certificazione o qualificazione energetica;
- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
L’asseverazione rilasciata da tecnico abilitato
Tale documento consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. Essa è rilasciata da un tecnico abilitato.
L’asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori (D.M. 6 agosto 2009). Inoltre, nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l’attestato di partecipazione a un apposito corso di formazione.
Se vengono eseguiti più interventi sullo stesso edificio l’asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste. In alcuni casi, questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori, per esempio, per interventi di sostituzione di finestre e infissi o per le caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW.
Contenuto dell’asseverazione. Dipende dal tipo di intervento. Per gli interventi di riqualificazione energetica tale documento deve specificare che l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale risulta non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico dell’11 marzo 2008.
Per gli interventi sull’involucro di edifici esistenti, come la sostituzione di finestre, infissi, serramenti e porte blindate, l’asseverazione deve riportare una stima dei valori delle trasmittanze originarie dei componenti su cui si interviene, nonché i valori delle trasmittanze dei medesimi componenti a seguito dell'intervento. Detti valori devono in ogni caso essere inferiori o uguali ai valori definiti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 marzo 2008. Per le sostituzioni di finestre, comprensive di infissi, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori degli stessi infissi che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.
Per gli interventi di installazione di pannelli solari, l’asseverazione deve certificare il rispetto dei requisiti, ossia che i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni, che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti per almeno due anni, che i pannelli solari hanno apposita certificazione di conformità alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell’Unione Europea e della Svizzera, e che infine l’installazione degli impianti è stata eseguita in conformità ai manuali d’installazione dei principali componenti. Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione può essere prodotto l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario. Per maggiori informazioni vediamo la detrazione per pannelli solari o fotovoltaico.
Per quanto riguarda gli interventi di climatizzazione invernale, l’’asseverazione deve specificare una serie di caratteristiche tecniche per le quali si può consultare le guide dell’Agenzia delle Entrate. Tali interventi riguardano le detrazioni per caldaie, condizionatori, climatizzatori e termosifoni.
In base alle nuove disposizioni introdotte dal D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, oppure può essere esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici.
L’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica
Si tratta di quel documento che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio. Tale certificazione è prodotta dopo l’esecuzione degli interventi, utilizzando procedure e metodologie approvate dalle Regioni ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento. In assenza delle procedure, dopo l’esecuzione dei lavori può essere prodotto l’attestato di “qualificazione energetica” in sostituzione di quello di “certificazione energetica”. Il certificato deve essere predisposto in conformità allo schema riportato nell’allegato A del decreto attuativo ed asseverato da un tecnico abilitato.
Per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari non occorre più presentare l’attestato di certificazione energetica (o di qualificazione) energetica.
Tale certificazione non è più richiesta per gli interventi riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
La scheda informativa relativa agli interventi realizzati
La scheda informativa è redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l’intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l’installazione di pannelli solari. La scheda descrittiva dell’intervento di cui all’allegato F può essere compilata anche dall’utente finale. La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.
Chi rilascia la documentazione. L’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali.
Documenti da trasmettere all’Enea
La documentazione di cui sopra (asseverazione, attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa) deve essere conservata dal contribuente perché utile per il diritto alla detrazione fiscale, anche per un eventuale controllo da parte del Fisco. Alcuni adempimenti devono esser eseguiti anche nei confronti dell’ENEA.
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea:
- copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A del decreto)
- la scheda informativa (allegato E o F del decreto), relativa agli interventi realizzati.
La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti).
Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa).
Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.
Modalità di invio della documentazione all’ENEA. La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito internet dell’Enea (www.acs.enea.it). Si può inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, sempre entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori, solo ed esclusivamente quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’Enea.
L’indirizzo presso cui inviare la documentazione è il seguente: ENEA – Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile Via Anguillarese 301 – 00123 Santa Maria di Galeria (Roma). Va indicato il riferimento “Detrazioni fiscali – riqualificazione energetica”.
Se il contribuente non è in possesso della documentazione, poiché l’intervento è ancora in corso di realizzazione, può fruire comunque della detrazione per le spese sostenute in ciascun periodo d’imposta, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati.
Documenti da conservare
Le agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica consistono nel riconoscimento, da parte del Fisco, di una detrazione fiscale che riduce l’Irpef da pagare. E il contribuente può fruire della detrazione per 10 anni. Ovviamente, ci possono essere dei controlli da parte del Fisco. Per fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all’Agenzia delle Entrate, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati. In particolare, va conservato:
- il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato;
- la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all’Enea;
- le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi;
- per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento.
Lavori condominiali. Nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati su parti comuni di edifici devono essere conservate ed eventualmente esibite anche la copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese.
Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, deve essere conservata ed esibita la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
L’Amministrazione finanziaria potrà comunque richiedere l’esibizione di ulteriori documenti o atti per verificare la corretta applicazione della detrazione d’imposta.
Quando è necessaria una comunicazione all’Agenzia delle Entrate
Per gli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, occorre inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione. La comunicazione deve essere presentata in via telematica (anche mediante intermediari abilitati) entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio. Essa serve a comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati. Per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d’imposta, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.
Il modello non va presentato se i lavori sono iniziati e si sono conclusi nel medesimo periodo d’imposta oppure se nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese.
La mancata osservanza del termine previsto per l’invio del modello o l’omessa trasmissione dello stesso, non comportano la decadenza dal beneficio fiscale. Per queste violazioni, tuttavia, si applica la sanzione prevista dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997 (da 258 a 2.065 euro).
Come eseguire i pagamenti
Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa.
I contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale. Mentre i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione. Per maggiori informazioni, vediamo il bonifico parlante per le detrazioni fiscali.