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Esonero contributivo agricoltura 2017 per coltivatori diretti e imprenditori agricoli

I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni possono essere esonerati dal versamento dei contributi previdenziali come lavoratori autonomi, per 3 – 5 anni, per la loro attività agricola. Con la legge di Bilancio (ex Legge di Stabilità 2017) è stato introdotto un esonero contributivo in agricoltura nel 2017 nella misura del 100% per i primi tre anni e del 66% nel quarto anno e 50% nel quinto anno. L’incentivo spetta per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate fino al 31 dicembre 2017. Vediamo tutti gli aspetti.
A cura di Antonio Barbato
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esonero contributivo coltivatori diretti imprenditori agricoli

Con la Legge di Bilancio (ex Legge di Stabilità 2017) sono state previste delle agevolazioni contributive nel settore dell’agricoltura per l’anno 2017. La misura in favore dell’agricoltura ha il fine di promuovere l’imprenditoria in agricoltura e consiste in un esonero contributivo in agricoltura del 100% che consente ai nuovi coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni di risparmiare per tre anni sul versamento dei contributi previdenziali. L’agevolazione consente altresì, dopo i primi 36 mesi, di risparmiare il 66% dei contributi nel quarto anno e il 50% dei contributi nel quinto anno.

Le misure in favore dell’Agricoltura sono previste nella Legge di Stabilità 2017 e più precisamente all’articolo 1, commi 344 e 345 della legge n. 232 del 11/12/2016.

A rendere operativa la misura è la circolare Inps n. 85 dell’11 maggio 2017. Vediamo nel dettaglio a chi spetta l’esonero, quali sono i requisiti e come presentare la domanda.

Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali

La Legge di Bilancio (ex Legge di Stabilità 2017) introduce questo Esonero contributivo per nuovi coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali:

Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti”.

Oltre all’esonero contributivo totale per i primi 3 anni di attività, è previsto un ulteriore esonero parziale nel quarto e quinto anno di attività come coltivatore diretto o come imprenditore agricolo professionale under 40. L’esonero contributivo infatti “decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento”.

 A chi spetta l’esonero contributivo

Lo precisa la normativa, esso “spetta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, in presenza delle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, con esclusione di quelle relative a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali che nell’anno 2016 siano risultati già iscritti nella previdenza agricola”.

L'esonero è, altresì, riconosciuto ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quarant'anni che nell'anno 2016 hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate (si veda DPR n. 601 del 29/9/73 per i territori montani e la Legge n. 984 27/12/1977 per le zone agricole svantaggiate).

L’esonero contributivo quindi è riconosciuto ai Coltivatori Diretti (CD) e Imprenditori Agricoli Professionali (IAP):

  • che abbiano iniziato una nuova attività imprenditoriale agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 e che non abbiano compiuto quaranta anni d’età alla data d’inizio della nuova attività imprenditoriale agricola;
  • che abbiano iniziato una nuova attività imprenditoriale agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016, che non abbiano compiuto quaranta anni d’età alla data d’inizio della nuova attività imprenditoriale agricola e la cui azienda è ubicata nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e/o nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Considerata la ratio della norma che è quella di “promuovere forme di imprenditoria in agricoltura […], il requisito della “nuove iscrizioni nella previdenza agricola”, contenuto nell’art. 1, commi 344, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si intende soddisfatto qualora  il Coltivatore Diretto o l’Imprenditore Agricolo Professionale che si sia iscritto nel corso dell’anno 2017 o nel corso dell’anno 2016, nell’ipotesi di azienda ubicata nei terreni montani e/o zone svantaggiata, non sia già stato iscritto, e successivamente cancellato, nei dodici mesi precedenti l’inizio della nuova attività per la quale si chiede l’ammissione al beneficio in oggetto.

Il requisito della mancata precedente iscrizione, per i Coltivatori Diretti, è richiesto con esclusivo riferimento al titolare del nucleo CD.

Ai fini dell’ammissione al beneficio, con particolare riferimento ai Coltivatori Diretti, per “nuova realtà imprenditoriale” va considerata quella ulteriore e diversa rispetto ad altre eventualmente già esistenti. A tal fine l’Istituto accerterà che il nucleo del Coltivatore Diretto che richiede l’ammissione all’incentivo non sia composto, anche se con ruoli diversi, dai medesimi soggetti e non eserciti l’attività sui medesimi fondi di altro nucleo CD esistente.

L’esonero in argomento è applicabile anche ai cc.dd. IAP con iscrizione “provvisoria” di cui all’art. 1, comma 5-ter, D.lgs. 99/2004, fatto salvo il successivo controllo del possesso dei requisiti.

Quale è la differenza tra coltivatore diretto (CD) e imprenditore agricolo professionale (IAP)

Ricordiamo la differenza tra Coltivatore Diretto (CD) e Imprenditore Agricolo Professionale (IAP):

Coltivatore diretto (CD) è un piccolo imprenditore che svolge attività agricola, organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e della propria famiglia (art. 2083 c.c.) e che si dedica abitualmente alla coltivazione del fondo o all’allevamento del bestiame, sempre che la forza lavorativa totale del nucleo familiare non sia inferiore a 1/3 di quella necessaria per la corretta coltivazione del fondo stesso e per l’allevamento del bestiame.

Imprenditore agricolo professionale (IAP): è definito imprenditore agricolo chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (art. 2082 del Codice Civile).

Misura e durata esonero

L'esonero si riferisce all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, secondo quanto segue:

  • Esonero del 100% per i primi 36 mesi di attività;
  • Esonero del 66% per gli ulteriori 12 mesi;
  • Esonero del 50% per gli ulteriori 12 mesi.

Sono esclusi dall'esonero i contributi di maternità e il contributo Inail (quest'ultimo per i soli coltivatori diretti).

Con particolare riferimento ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, iscritti nel 2016 con aziende in territori montani e/o zone svantaggiate, ammessi al beneficio, la circolare Inps precisa che l’esonero sarà applicato, con la durata e misura sopra descritta, a decorrere dal 1 gennaio 2017.

Regolarità contributiva e aiuti de minimis

La circolare Inps dettaglia anche i presupposti del beneficio precisando cheL’esonero previsto dall’art. 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è subordinato alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:

  • l’adempimento degli obblighi contributivi;
  • l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;il rispetto degli altri obblighi di legge;
  • il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’esonero è subordinato anche al rispetto dei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» pari, per il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, a € 15.000;

Con riferimento agli aiuti “de minimis”, la circolare Inps precisa che, a partire dall’entrata in vigore del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 234/2012, l’INPS provvederà al riconoscimento dell’incentivo solo dopo aver consultato il suddetto registro ed accertato che vi sia disponibilità, nel limite del regime “de minimis”, dell’intero importo concedibile dell’agevolazione.

Esclusioni dall’esonero

L’esonero ha ad oggetto la quota per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e il contributo addizionale di cui al comma 1, art. 17, della legge 3 giugno 1975 n. 160 cui è tenuto lo IAP e il CD per l’intero nucleo.

Sono esclusi pertanto dall’agevolazione:

  • Il contributo di maternità, dovuto, ai sensi dell’articolo 66 del  D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali;
  • Il contributo INAIL, dovuto dai soli Coltivatori Diretti.

Divieto di cumulo

L'esonero contributivo totale per i primi tre anni e parziale nei successivi due anni, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Nei casi di concorrenza di più esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (es. sotto-contribuzione zone tariffarie,  età minore di 21 anni, ultra 65 anni con riferimento ai soli coadiuvanti e esonero contributivo in oggetto) sarà applicata, in sede di tariffazione, l’agevolazione più favorevole per il contribuente.

La circolare Inps fa presente che la non cumulabilità, con riferimento ai soli benefici per zone montane e svantaggiate e/o i benefici per soggetti iscritti alla gestione in qualità di unità attive di età inferiore ai ventuno anni di cui, rispettivamente, all’art. 7, comma 3, lettera b, e  art. 7, comma 8, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e s.m.i., riguarderà esclusivamente la tariffazione di competenza dell’anno 2017 considerato che,a partire dall’anno 2018, le aliquote di finanziamento non risultano più ridotte né in base all’età minore di 21 anni, né nelle zone svantaggiate rispetto alle zone normali (cfr. art. 24, comma 23, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214, e in particolare la tabella B di cui all’allegato 1 al predetto D.L.).

Come presentare la domanda

La domanda deve essere inoltrata all’INPS avvalendosi dei moduli disponibili all’interno del “Cassetto Previdenziale per Autonomi Agricoli”, esclusivamente in via telematica (le Sedi INPS non accetteranno domande presentate in forma cartacea).

Generalmente, entro il giorno successivo all’invio dell’istanza, l’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettuerà le verifiche in merito al possesso o meno dei requisiti per l’accesso all’esonero e comunicherà – esclusivamente in modalità telematica nell’apposito campo “esito” del medesimo modulo di istanza – l’avvenuta o meno ammissione al beneficio.

Nella comunicazione di ammissione al beneficio sarà, altresì, indicato, per ciascun anno, l'importo del beneficio presuntivamente spettante. Nell’ipotesi di mancata ammissione al beneficio nel campo “esito” del modulo sarà comunicato il diniego all’istanza di ammissione con indicazione della motivazione.

Per le iscrizioni di Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali non ancora perfezionate, in quanto incomplete di tutte le informazioni necessarie ma per le quali vi è comunque l’attribuzione del Codice Azienda, le domande di ammissione al beneficio saranno acquisite ma poste in uno stato di "sospese".

Una volta acquisiti tutti gli elementi, la domanda di ammissione al beneficio sarà automaticamente elaborata e il cambio stato (ammissione/rigetto) sarà visualizzabile sul CassettoPrevidenziale per Autonomi Agricoli; contestualmente sarà inviata una comunicazione (con invito ad accedere al Cassetto) all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione al beneficio.

L’esito attribuito all’istanza sarà visualizzabile all’interno del Cassetto Previdenziale per Autonomi Agricoli.

Fruizione dell’incentivo

In sede di tariffazione per tutte le posizioni per le quali sia stata presentata domanda di beneficio (MODULO CD/IAP2017 e MODULO CD/IAP ZS e ZM 2016) e la stessa sia stata processata con esito positivo, sarà applicato l’esonero dal versamento delle seguenti percentuali di contribuzione:

  • 100% per i primi 36 mesi a decorrere dalla data inizio attività o dal 1 gennaio 2017 se l’inizio attività è avvenuta, in territori montani o svantaggiati, nel corso del 2016;
  • 66% per gli ulteriori 12 mesi massimo;
  • 50% per gli ulteriori 12 mesi massimo;

della sola quota per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e del contributo addizionale di cui al comma 1, art. 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

La somma calcolata a titolo di esonero sarà contenuta nel prospetto relativo al dettaglio contributivo alla voce : “esonero ex Legge 232/2016”, visualizzabile nel Cassetto previdenziale autonomi agricoli.

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