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Esonero contributivo biennale 2016 per i lavoratori già assunti con esonero triennale

Un datore di lavoro può richiedere l’esonero contributivo biennale (risparmio sui contributi Inps del 40%) per un assunzione a tempo indeterminato effettuata nel 2016 anche se si tratta di un lavoratore che era già stato assunto a tempo indeterminato con esonero contributivo triennale da un altro datore di lavoro nell’anno 2015. Tra i due rapporti di lavoro devono essere passati 6 mesi, vediamo le altre condizioni richieste.
A cura di Antonio Barbato
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richiesta esonero contributivo

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato un importante interpello che conferma la possibilità di assumere un lavoratore nell’anno 2016 con l’esonero contributivo biennale previsto dalla Legge di Stabilità 2016 anche se il lavoratore è stato beneficiario dell’esonero contributivo triennale previsto dalla precedente Legge di Stabilità 2015 per un assunzione a tempo indeterminato avvenuta nel 2015 ed ultimatasi per cessazione del rapporto di lavoro.

Più precisamente, leggendo l’interpello, è possibile assumere un lavoratore nell’anno 2016 con un contratto a tempo indeterminato e richiedere all’Inps il riconoscimento dell’esonero contributivo biennale (sconto sui contributi da versare all’Inps del 40% per le assunzioni effettuate nel 2016), pur se il lavoratore ha già beneficiato dall’anno 2015, e in riferimento ad un altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato conclusosi prima dei 24 mesi, dell’esonero contributivo triennale 2015 (quello che spettava nella misura del 100% dei contribuiti previdenziali a carico dell’azienda), perché a suo tempo è stato assunto da un'altra società con un contratto a tempo indeterminato poi conclusosi per licenziamento o dimissione.

Leggendo la norma, la possibilità di fruire dell’esonero contributivo biennale 2016 dopo una parziale fruizione dell’esonero contributivo 2015 da parte di un altro datore di lavoro è possibile solo se quest’ultima assunzione a tempo indeterminato effettuata nel 2015 riguardi un altro datore completamente estraneo al primo (l’assunzione deve riferirsi “ad un altro datore di lavoro che non sia una società controllata dal precedente datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e ferme restando le ulteriori condizioni previste dalla norma”) e solo se tra un assunzione a tempo indeterminato nel 2015 e l’altra con altro datore di lavoro intervenuta nell’anno 2016 siano passati i 6 mesi previsti dalla norma (quella relativa all’esonero biennale 2016) tra un contratto a tempo indeterminato e l’altro.

Richiedere l’esonero contributivo biennale dopo l’esonero contributivo triennale, vediamo nel dettaglio quando è possibile.

L’interpello n. 17 del 20 maggio 2016

L’Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio – A.N.I.S.A. ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell’art. 1, comma 178, L. n. 208/2015 (esonero contributivo biennale 2016), concernente il riconoscimento dell’esonero contributivo per un periodo massimo di 24 mesi in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016.

In particolare l’istante chiede se, ai sensi della disposizione di cui sopra, sia possibile fruire del suddetto esonero laddove l’assunzione a tempo indeterminato riguardi lavoratori per i quali, pur essendo stato già concesso il beneficio per una precedente assunzione a tempo indeterminato da parte di altro datore di lavoro ex art. 1, comma 118, L. n. 190/2014 (esonero contributivo triennale 2015), la stessa agevolazione sia stata comunque fruita per un periodo inferiore a 24 mesi a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.

La risposta del Ministero del Lavoro:

“In via preliminare, occorre muovere dalla lettura del disposto di cui all’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015 e quindi esonero triennale 2015) il quale, allo scopo di incentivare la stabilità dell’occupazione, ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di trentasei mesi, in favore dei datori di lavoro che abbiano effettuato nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre dello stesso anno.

La disposizione in argomento stabilisce che l’esonero contributivo possa essere concesso solo nella misura in cui nei sei mesi precedenti l’assunzione il lavoratore non sia stato occupato presso altro datore di lavoro oppure nei tre mesi antecedenti l’entrata in vigore della Legge (1° ottobre 2014 – 31 dicembre 2014) presso il medesimo datore di lavoro richiedente l’incentivo o società controllata dallo stesso datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

La norma, infine, prevede che l’esonero non spetti riguardo a quei lavoratori per i quali il beneficio introdotto dal comma 118 sia stato già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

Sul tale ultima esclusione, l’INPS si è espressa con circolare n. 178/2015, specificando che la “precedente assunzione a tempo indeterminato” va riferita ad “un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato agevolato con lo stesso datore di lavoro che intende assumere”.

In proposito, peraltro, ricorrendo l’esigenza di scongiurare comportamenti elusivi della norma l’INPS, in linea con i principi generali di fruizione degli incentivi, ha precisato che tale preclusione debba estendersi anche a società controllata dallo stesso datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Ciò premesso, va evidenziato come l’art. 1, comma 178, L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016 e quindi esonero contributivo biennale 2016) abbia confermato, sulla falsariga della precedente formulazione normativa (L. n. 190/2014), il riconoscimento del suddetto esonero contributivo per le assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2016, differenziandosene tuttavia per l’importo e la durata massima.

La normativa sull’esonero contributivo biennale 2016. Continua l’Interpello: “In particolare, ai sensi della disposizione citata, “ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua”, restando ferma la condizione che l’assunzione debba riguardare lavoratori non occupati a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti la nuova assunzione presso qualsiasi datore di lavoro e nei tre mesi antecedenti presso lo stesso datore di lavoro.

Il Legislatore, inoltre, ribadisce che il beneficio non spetta con riferimento a quei lavoratori per i quali lo stesso “sia stato già fruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato”, compresa quella eventualmente effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014 (quindi l’esonero contributivo triennale 2015).

Attesa la sostanziale identità di tale disposizione con la precedente, deve ritenersi che la preclusione riguardi soltanto il pregresso rapporto di lavoro agevolato instaurato con il medesimo datore di lavoro, ivi comprese le società da questi controllata o ad esso collegata.

In risposta al quesito avanzato, quindi, appare possibile fruire del beneficio di cui all’art. 1 comma l78, L. n. 208/2015 entro il limite previsto di 24 mesi, nel caso in cui l’assunzione riguardi un lavoratore per il quale l’esonero contributivo sia stato già usufruito da parte di un diverso datore di lavoro in ragione di un precedente contratto a tempo indeterminato successivamente risolto, a condizione che il datore di lavoro che assume non sia una società controllata dal precedente datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e ferme restando le ulteriori condizioni previste dalla norma”.

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