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Ferie pagate: calcolo della retribuzione e dell’indennità sostitutiva

Le ferie devono essere retribuite ed il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione per i giorni di ferie goduti, vediamo i principi per il calcolo della retribuzione e quali voci sono incluse, anche per l’indennità sostitutiva.
A cura di Antonio Barbato
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retribuzione

Il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite, che a norma del Decreto Legislativo n. 66 del 2003, deve essere minimo quattro settimane. Ai contratti collettivi è concessa la facoltà di derogare aumentando i giorni di ferie annuali spettanti al lavoratori. Sempre il Decreto stabilisce le modalità di fruizione che devono essere di due settimane, se possibile consecutive, entro l’anno di maturazione e altre due settimane entro i 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione.

L’art. 36 della costituzione stabilisce specificamente che le ferie “devono essere retribuite”. Non c’è alcuna indicazione, invece, nel principio costituzionale, sul sistema di computo della retribuzione delle ferie, che secondo la giurisprudenza è pertanto affidato alla contrattazione collettiva.

Sono infatti i contratti collettivi che stabiliscono le modalità di retribuzione delle ferie, soprattutto in riferimento alla base di calcolo per determinare la retribuzione di ogni singolo giorno di ferie, cioè gli elementi che compongo la retribuzione durante il periodo di ferie.

Il lavoratore che fruisce di un periodo di ferie ha diritto a percepire la normale retribuzione per i giorni di ferie goduti. Analogamente anche la tassazione Per quanto riguarda le voci a base del calcolo, i contratti collettivi normalmente fanno riferimento agli elementi fissi della retribuzione (es. paga base, minimo tabellare e indennità di contingenza, superminimi individuali e collettivi, gli scatti di anzianità). La normale retribuzione è intesa quella del mese di fruizione delle ferie, non quella nel mese di maturazione.

Il pagamento delle ferie riguarda le ferie fruite, mentre non è consentito sostituire le ferie non fruite con il pagamento di una indennità. Esiste infatti il divieto di monetizzazione, essendo principio costituzionale dell’art. 36 che le ferie sono irrinunciabili, perché destinate al recupero psico-fisico del lavoratore. L’indennità sostitutiva delle ferie non godute è concessa solo alla conclusione del rapporto di lavoro ed in alcuni casi previsti dalla legge.

Dalla base di calcolo della retribuzione delle giornate di ferie godute sono esclusi i compensi di natura occasionale. La Cassazione ha stabilito che la mancata inclusione di tutte le voci retributive nel compenso per le ferie non viola i principi dell’art. 36 della Costituzione circa la giusta retribuzione, non essendo presente nel nostro ordinamento un principio di onnicomprensività della retribuzione.

Retribuzione delle ferie e lavoro notturno. Le maggiorazioni per lavoro notturno, anche se il lavoro è prestato secondo regolari turni periodici, non concorre, salvo diversa previsione nel contratto collettivo o individuale, alla base per il calcolo della retribuzione spettante durante ferie, lo stabilisce la cassazione.

Retribuzione delle ferie e lavoro straordinario. Nel caso di lavoro straordinario prestato con continuità, la Cassazione ha ammesso il computo ai fini della quantificazione della retribuzione spettante durante le ferie, se la contrattazione collettiva nella sua normativa contrattuale fa riferimento alla nozione di “retribuzione globale di fatto”, che consiste in tutti gli elementi retributivi percepiti nel tempo (quindi compreso lo straordinario, in questo caso). In mancanza del riferimento alla retribuzione globale di fatto, lo straordinario fisso forfetizzato è escluso dal calcolo delle ferie.

Retribuzione delle ferie, contributi e Tfr. La retribuzione percepita durante le ferie è imponibile ai fini previdenziali, e quindi per il calcolo dei contributi, ed ai fini del calcolo del Tfr.

Indennità sostitutiva. La retribuzione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute è calcolata normalmente sulle voci retributive aggiornate al mese in cui viene calcolata e non in riferimento al periodo di maturazione.

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