Festività durante cassa integrazione: chi paga la giornata
La normativa sulle integrazioni salariali è complessa anche per quanto riguarda la gestione delle festività nazionali, infrasettimanali e religiose. La festività durante la cassa integrazione ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS) e la CIG in deroga (CIGD), così come le festività durante l'assegno ordinario e l'assegno di solidarietà del Fondo di integrazione salariale (FIS) seguono regole diverse tra operai e impiegati, tra l'integrazione salariale per sospensione delle attività lavorative, del lavoratore, di un reparto o dell'azienda, meglio conosciuta come CIG a zero ore, e l'integrazione salariale per riduzione dell'orario di lavoro, del lavoratore, di un reparto o dell'azienda, meglio conosciuta come CIG a rotazione.
La giornata di festività durante un'integrazione salariale con riduzione dell'orario di lavoro (es. CIG a rotazione) viene pagata dal datore di lavoro, sia per gli operai che gli impiegati, sia part-time, che full-time, che a tempo determinato o indeterminato. Quindi non rientra nella cassa integrazione ordinaria, straordinaria, cassa integrazione in deroga, assegno ordinario FIS, ecc.
La giornata di festività durante un'integrazione salariale con sospensione dell'attività lavorativa (es. CIG o cassa integrazione in deroga a zero ore):
- per gli impiegati ed i retribuiti in misura fissa viene pagata dall'Inps, quindi rientra nella CIGO / CIGS / assegno ordinario FIS / CIG in deroga;
- per gli operai ed i retribuiti ad ore viene pagata sempre dal datore di lavoro nelle festività nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno);
- per gli operai per le altre festività infrasettimanali (1° giorno dell'anno, lunedì dopo Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano e Santo Patrono) le circolari fanno una differenza: nelle prime due settimane (15 giorni) di integrazione salariale, la giornata di festività viene pagata dal datore di lavoro; oltre le due settimane la giornata di festività viene pagata dall'Inps in quanto rientra nella CIGO / CIGS / assegno ordinario FIS / CIG in deroga.
Ecco in breve chi paga la giornata di festività durante la cassa integrazione, ecco quindi ha diritto alla retribuzione normale o alla retribuzione ridotta durante l'integrazione salariale.
Va anche precisato che nel caso di pagamento diretto dell'Inps della cassa integrazione ordinaria o in deroga o dell'assegno ordinario FIS, l'Inps pagherà le giornate di festività secondo questi criteri.
Nel caso di anticipazione del datore di lavoro della cassa integrazione ordinaria o dell'assegno ordinario FIS, le festività sono sempre pagate dal datore di lavoro, ma poi quest'ultimo poi seguirà le regole appena descritte per recuperare la giornata di festività pagata in compensazione con l'Inps.
Dopo le regole generali su come funziona tra festività e cassa integrazione o integrazioni salariali, per il singolo caso occorre consultare alcune circolari dell'Inps che hanno disciplinato il rapporto tra festività e integrazioni salariali (CIGO, CIGS, Cig in deroga, assegno ordinario e assegno di solidarietà FIS). Entriamo nel dettaglio.
- 1Festività e integrazioni salariali: come funziona
- 2Festività e CIGO/CIG in deroga con riduzione orario di lavoro
- 3Festività e CIGO/CIG in deroga a zero ore settimanali
- 4Festività durante la CIGS
- 5Festività durante l'assegno ordinario o di solidarietà FIS
- 6Cassa integrazione e festività coincidenti con sabato o domenica
Festività e integrazioni salariali: come funziona
Ci sono due cose da sapere quando si parla di cassa integrazione ordinaria, cassa integrazione in deroga, ed in generale di integrazioni salariali e festività retribuita.
Quali sono le integrazioni salariali. La prima cosa da sapere che le integrazioni salariali sono disciplinate dal Decreto Legislativo n. 148 del 2015 e sono la cassa integrazione ordinaria (CIGO), la cassa integrazione straordinaria (CIGS), che fanno parte del Titolo I del Decreto, e riguardano principalmente i settori industria ed edilizia. Poi vi è l'assegno ordinario e l'assegno di solidarietà del Fondo di integrazione salariale, che riguarda i settori commercio, terziario, servizi e in generale i datori di lavoro da 6 dipendenti a salire. Tutti gli esclusi dalle altre integrazioni salariali percepiscono la cassa integrazione in deroga, ossia principalmente le azienda da uno a cinque dipendenti.
Differenza tra sospensione dell'attività lavorativa e riduzione dell'orario di lavoro. La seconda cosa da sapere che in materia di festività durante tutte le integrazioni salariali, le circolari dell'Inps riconoscono sostanzialmente uguali diritti tra lavoratori in cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga, assegno ordinario FIS, ecc. ma fanno una fondamentale differenza tra operai e impiegati. E soprattutto tra integrazione salariale con sospensione parziale (riduzione orario di lavoro, esempio CIG a rotazione, con delle ore lavorate dal lavoratore durante l'integrazione salariale) o totale (sospensione dell'attività lavorativa con zero ore lavorate, esempio CIG a zero ore).
Normativa festività e integrazioni salariali. Il Decreto Legislativo n. 148 del 2015 contiene all'art. 3, comma 8 la seguente norma: "L'integrazione non e' dovuta per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione". A disciplinare invece come va retribuita la festività durante le integrazioni salariali, se la festività è a carico del datore di lavoro o dell'Inps, sono: il messaggio Inps n. 13552 del 2009, per quanto riguarda CIGO e CIGS (e di conseguenza anche la CIG in deroga); e la circolare Inps n. 130 del 2017 per quanto riguarda l'assegno ordinario e l'assegno di solidarietà erogate dal Fondo di integrazione salariale (FIS).
Affrontiamo la festività durante cassa integrazione ordinaria (CIGO) e della cassa integrazione in deroga. E poi quanto previsto dall'Inps in caso di assegno ordinario e di solidarietà FIS
Festività e CIGO/CIG in deroga con riduzione orario di lavoro
La prima cosa da sapere è che le festività cadenti in settimane nelle quali vi sia una sospensione parziale dell'attività lavorativa restano a carico del datore di lavoro.
Questo vuol dire che se il lavoratore è collocato in cassa integrazione ordinaria o in deroga con una riduzione dell'orario di lavoro, quindi con una sospensione parziale della sua attività lavorativa (il classico esempio del lavoratore full-time a 40 ore settimanali che viene messo in cassa integrazione per 10 o 20 ore e lavora il resto delle ore settimanali oppure della CIG a rotazione dei lavoratori sospesi per alcuni giorni a settimana), la giornata di festività non viene inclusa nella cassa integrazione, viene pagata interamente dal datore di lavoro.
Quindi la sospensione parziale segue questa regola ed in materia il messaggio Inps n. 13552 del 2019 chiarisce ancora meglio che:
- "per settimana di sospensione di attività si intende la settimana nella quale non viene prestata alcuna ora lavorativa da parte del lavoratore;
- per settimana di riduzione di orario si intende la settimana nella quale il lavoratore effettua alcune ore di prestazione lavorativa. Pertanto nell'ipotesi in cui il lavoratore, ad esempio, venga sospeso dal lavoro a far tempo dal mercoledì tale settimana sarà da considerare a riduzione di orario".
Chiarito che la sospensione parziale comporta che la festività durante la cassa integrazione venga pagata dal datore di lavoro, vediamo ora quanto prevede il messaggio Inps in materia di sospensione totale dell'attività lavorativa (ossia in caso di settimana interamente in CIG a zero ore).
Festività e CIGO/CIG in deroga a zero ore settimanali
Nel messaggio n. 13552 del 12 giugno 2009, l'Inps fa una distinzione importante tra lavoratori retribuiti in misura fissa mensile o mensilizzati (è il classico esempio degli impiegati) e i lavoratori retribuiti non in misura fissa (è il classico esempio degli operai). Quanto descritto dall'Istituto va considerato per i casi di sospensione dell'attività lavorativa del lavoratore, o per meglio dire per le settimane con sospensione totale con CIG a zero ore, Cassa integrazione in deroga a zero ore.
Lavoratori retribuiti in misura fissa mensile o mensilizzati
Si tratta di come funziona la festività durante la cassa integrazione ordinaria e in deroga per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile o mensilizzati che si trovano in sospensione a zero ore settimane lavorate.
Si tratta principalmente degli impiegati retribuiti con stipendio mensile (poi calcolato in 26 giornate nella maggior parte dei casi. L'Inps prima precisa che "Relativamente ai lavoratori retribuiti in misura fissa mensile (o mensilizzati) le festività civili, nazionali e religiose, non comportano in ogni caso riduzione della misura settimanale delle integrazioni salariali, atteso che la retribuzione predeterminata si riferisce a tutte le giornate lavorative del mese e non subisce alcuna variazione per la circostanza che alcune di queste giornate coincidano con le festività (v. circolare INPS n. 50943 G.S. dell'8 febbraio 1973 lettera B – punto 6)".
E poi chiarisce come viene riconosciuta la festività compresa nelle ore di cassa integrazione ordinaria, anche in deroga "In tale ipotesi le ore attinenti alle festività sono da comprendere, da un lato, nel numero delle ore lavorative ricadenti in ogni singolo mese per il quale, come innanzi detto, deve essere diviso l'importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale e, dall'altro, devono essere incluse nel numero delle ore integrabili. Il suddetto trattamento è confermato anche per quei lavoratori, con qualifica operaia, che in base al C.C.N.L. di settore applicato sono retribuiti con paga mensilizzata".
Lavoratori retribuiti non in misura fissa
Si tratta di come funziona la festività durante la cassa integrazione ordinaria e in deroga per i lavoratori retribuiti non in misura fissa. L'esempio principale sono i lavoratori retribuiti ad ore come gli operai.
L'Inps in questo caso sottolinea un norma speciale sulla retribuzione delle festività nazionali degli operai durante la cassa integrazione. L'Inps esplicita un trattamento diverso dalle altre festività: "Con riguardo ai lavoratori retribuiti non in misura fissa ma in rapporto alle ore, si precisa che in base al combinato disposto di cui agli artt. 1 e 2 della legge 31 marzo 1954 n. 90 le festività del 25 aprile e del 1° maggio e del 2 giugno devono essere sempre retribuite dal datore di lavoro. Pertanto nella determinazione delle ore integrabili non vanno comunque considerate a carico della Cassa le ore inerenti a tali festività che cadono nel corso della settimana".
L'Inps con questo chiarimento sostanzialmente dice che per gli operai le festività del 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno, non rientrano nella cassa integrazione ordinaria o in deroga, ossia non le paga l'Inps, ma sono a carico del datore di lavoro.
Poi l'Istituto chiarisce invece la propria posizione sulla retribuzione delle festività infrasettimanali degli operai durante la cassa integrazione, stabilendo una differenza tra le prime due settimane di cassa integrazione ordinaria o in deroga (primi 15 giorni di integrazione salariale) e i periodi successivi:
- "Si precisa che sono del pari da considerare non integrabili le ore relative alle festività (1° giorno dell'anno, lunedì dopo Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano e Santo Patrono) infrasettimanali quando queste si collocano nell'ambito delle prime due settimane di sospensione, essendo per legge (art. 3 della legge 31 marzo 1954, n. 90) assicurata la retribuzione a carico del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori suddetti";
- "Sono invece da calcolare come ore integrabili quelle relative alle citate rimanenti festività, quando queste non siano pagate (sempre in virtù dell'art. 3 della legge 31 marzo 1954, n. 90) dal datore di
lavoro a causa del prolungarsi della sospensione oltre le prime due settimane".
L'art. 3 della legge 31 marzo 1954, n. 90, richiamato dall'Inps, stabilisce che "si estendono a tutte le ricorrenze festive previste dall'art. 2 della stessa legge, escluse le domeniche ed i periodi di sospensione del lavoro in atto da oltre due settimane, limitatamente ai lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro, i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute".
L'Istituto poi ribadisce nel messaggio che in caso settimane con sospensione parziale (ossia con presenza di ore di lavoro prestate accanto a quelle in cassa integrazione), la festività è a carico del datore di lavoro: "le ore relative alla festività infrasettimanale che ricorre nell'ambito di una settimana già lavorata ad orario ridotto devono considerarsi sempre non integrabili in quanto a carico del datore di lavoro e quindi computate, secondo i criteri seguiti dall'Istituto ed illustrati nella circolare n. 64183 G.S./207 del 19 ottobre 1972, fra le ore lavorate nella settimana medesima".
Quali sono gli operai retribuiti in misura fissa mensile. Questa tipologia di lavoratori seguono le regole della festività durante la cassa integrazione per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile o mensilizzati, quindi con diritto alla cassa integrazione pagata dall'Inps nel giorno della festività. Il messaggio fa riferimento, come esempio, al CCNL dei lavoratori addetti industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti che stabilisce che "la retribuzione è determinata in misura fissa mensile". E l'Istituto precisa che in questo caso, "anche per gli operai dell'industria metalmeccanica tutte le festività ricadenti nell'ambito di un periodo di sospensione dell'attività lavorativa per CIG saranno integrabili". Ossia spettano i diritti come gli impiegati.
Festività durante la CIGS
Nel caso di cassa integrazione straordinaria, il trattamento della festività durante la CIGS è analogo.
CIGS ad orario ridotto. La circolare Inps n. 64183 del 19 ottobre 1972 stabilisce che le festività che ricadono all’interno del periodo di CIGS e in giorni lavorativi non sono integrabili per i lavoratori ad orario in quanto sono a carico del datore di lavoro.
CIGS a zero ore (sospensione totale). Per i lavoratori sospesi e retribuiti in misura fissa mensile, le festività sono integrabili nei limiti dell’orario contrattuale settimanale. Quindi spetta il trattamento CIGS nel giorno della festività, analogamente a quanto previsto per la CIGO e CIG in deroga.
Come per la CIGO e la CIG in deroga, per i lavoratori sospesi e retribuiti non in misura fissa ma con paga oraria, le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, non sono integrabili e devono essere sempre retribuite dal datore di lavoro.
Le altre festività infrasettimanali (1° giorno dell'anno, lunedì dopo Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano e Santo Patrono) non sono integrabili quando si collocano nei primi 15 giorni di integrazione salariale, in quanto la retribuzione è a carico del datore di lavoro.
Sono invece da calcolare come integrabili le ore di festività infrasettimanali (1° giorno dell'anno, lunedì dopo Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano e Santo Patrono) che si collocano oltre le prime due settimane di CIGS, a causa del prolungarsi della sospensione (sempre il messaggio Inps n. 13552 del 2009).
Festività durante l'assegno ordinario o di solidarietà FIS
Le prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale ai sensi del titolo II del Decreto Legislativo n. 148 del 2015 sono l'assegno ordinario e l'assegno di solidarietà.
L'assegno ordinario FIS è sostanzialmente l'ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa, quindi è equiparabile alla CIG a zero ore o per sospensione totale.
Mentre l'assegno di solidarietà è l'ipotesi di riduzione dell'orario di lavoro, ma che non è equiparabile alla CIG a rotazione o per sospensione parziale, in quanto tale prestazione interviene in accordi collettivi che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale oppure per evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.
La circolare Inps n. 130 del 2017 tratta la combinazione tra assegno ordinario FIS e festività nazionali e infrasettimanali. Quindi le ipotesi di settimane intere di sospensione del lavoratore con zero ore lavorate.
L'Istituto precisa che "In caso di riduzione di orario non sono mai integrabili le festività che ricadono all'interno del periodo di godimento dell’assegno ordinario, che restano a carico del datore di lavoro a prescindere dal fatto che i lavoratori siano retribuiti a paga oraria o in misura fissa mensile (cfr. msg n. 13552/2009 e circ. n. 64183 del 19/10/1972)". Quindi richiama la normativa in materia di CIGO.
Poi stabilisce i criteri nei casi di sospensione dell'attività del lavoratore con settimana interamente non lavorata per intervento dell'integrazione salariale: "Per quanto attiene i lavoratori sospesi è necessario distinguere tra i lavoratori retribuiti a paga oraria e i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile (cfr. msg 13552/2009):
a) lavoratori retribuiti a paga oraria: non sono mai integrabili le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, che devono essere sempre retribuite dal datore di lavoro; le altre festività infrasettimanali (1° giorno dell'anno, lunedì dopo Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano e Santo Patrono) non sono integrabili quando ricadono nei primi 15 giorni di integrazione salariale.
Sono invece integrabili le festività infrasettimanali (1° giorno dell'anno, lunedì dopo Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano e Santo Patrono) quando ricadono oltre i 15 giorni, a causa del prolungarsi della sospensione.
b) Lavoratori retribuiti in misura fissa mensile: tutte le festività sono integrabili nei limiti dell'orario contrattuale settimanale".
Sostanzialmente l'Istituto richiama la normativa cigo che prevede che la giornata di festività pagata con assegno ordinario FIS per gli impiegati in ogni caso, mentre per gli operai o i retribuiti ad ore, va seguita la regola del trattamento diverso tra le prime quindi giornate di integrazione salariale ed i periodi successivi.
La stessa circolare in riferimento alle indennità sostitutiva delle ferie, festività soppresse e indennità di mancato preavviso stabilisce che "Non sono integrabili, in quanto non costituiscono un corrispettivo diretto e immediato della prestazione lavorativa, l’indennità sostitutiva delle ferie, le festività soppresse e l’indennità di mancato preavviso".
La circolare n. 130 del 2017 tratta lo specifico caso dell'assegno di solidarietà FIS e le festività infrasettimanali, esponendo un trattamento diverso riguardo alla specifica riduzione dell'orario di lavoro prevista dall'assegno di solidarietà rispetto alla festività durante una CIGO, CIGS o CIG in deroga per sospensione parziale.
Essendo la riduzione dell'orario di lavoro in qualche modo strutturale, che può durare fino a 12 mesi e prevista da un accordo collettivo, l'Inps stabilisce che in materia di festività infrasettimanali (quindi si parla delle festività 1° giorno dell'anno, lunedì dopo Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano e Santo Patrono e non delle festività nazionali 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno) "è necessario far riferimento alla forma di riduzione di orario applicata".
In caso di riduzione di orario di lavoro di tipo orizzontale, il trattamento di solidarietà può erogarsi a complemento del minore salario corrisposto dal datore di lavoro per la festività.
Diversamente, nelle ipotesi di riduzione dell'orario di lavoro di tipo verticale occorre distinguere fra le seguenti due ipotesi:
- nel caso in cui la festività cade nel corso di un periodo lavorato e retribuito ad orario normale, non sussistono i presupposti per l'intervento di integrazione salariale;
- Negli altri casi, le festività in periodo di sospensione totale dal lavoro è da considerare pienamente integrabile.
Anche in caso di assegno di solidarietà le indennità sostitutiva delle ferie, festività soppresse e indennità di mancato preavviso non sono integrabili, in quanto non costituiscono un corrispettivo diretto e immediato della prestazione lavorativa l’indennità sostitutiva delle ferie, le festività soppresse e l’indennità di mancato preavviso.
Cassa integrazione e festività coincidenti con sabato o domenica
Riguardo alle festività coincidenti con il sabato o la domenica durante la cassa integrazione ordinaria, straordinaria, CIG in deroga, l'assegno ordinario FIS, se nell’azienda che ha richiesto l’intervento della Cassa integrazione l’attività lavorativa si svolge abitualmente nelle giornate dal lunedì al venerdì, l’intervento stesso non subisce in nessun caso decurtazioni in occasione di festività coincidenti con il sabato o la domenica: pur in presenza della festività, non diminuisce infatti il numero delle ore teoricamente lavorabili nella settimana; peraltro, l’intervento della Cassa non copre la festività, in quanto non può superare il numero delle ore teoricamente lavorabili (ad esempio quaranta), già raggiunto il venerdì. Tali festività sono perciò ininfluenti sulla Cassa (v. circolare della Direzione Generale dell’INPS n. 64183 G.S./207 del 19 ottobre 1972).
In altre parole, la festività cadente durante il sabato o la domenica, se dà diritto al pagamento di una giornata retribuita in più, è da considerarsi a carico del datore di lavoro, non comportando alcuna decurtazione dell'integrazione salariale, già garantita per l'orario di lavoro (che non coincide nel caso di settimana corta con il sabato o la domenica).
Diverso è il discorso del lavoratore con un'orario di lavoro dal lunedì al sabato, in quel caso la festività coincidente con un sabato oggetto di integrazione salariale, segue le regole esposte in questo articolo. Anche in questo caso la festività cadente di domenica che dà diritto ad una giornata pagata sarà retribuita dal datore di lavoro.