Fondi pensione: le linee guida per il trasferimento della posizione individuale
Entro 6 mesi dall’assunzione, i lavoratori devono decidere in merito alla scelta di destinazione del trattamento di fine rapporto: far restare il TFR in azienda, secondo le norme dell’art. 2120 del codice civile, oppure destinare il TFR alla previdenza complementare, ad un Fondo pensione. Può capitare nella vita lavorativa dei lavoratori che hanno scelto di destinare il TFR alla previdenza integrativa, ossia al Fondo pensione previsto dal CCNL, di cambiare lavoro oppure di avere la necessità di modificare il Fondo pensione al quale sono destinati i propri ratei di TFR.
La scelta di destinazione del TFR in caso di cambio lavoro pone due possibilità di fronte al lavoratore: riscattare la posizione individuale o trasferire la stessa ad altro Fondo pensione. E sulle modalità di trasferimento della propria posizione individuale, dal 2008, sono state stabilite delle linee guida.
L’art. 14 della legge n. 252 del 2005 stabilisce che “Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare il lavoratore aderente ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta facoltà e non possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla portabilità dell'intera posizione individuale. Sono comunque inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla portabilità”.
In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, che più precisamente sarebbe il montante accumulato dall’Aderente presso il Fondo Cedente ed effettivamente esistente al momento della esecuzione del trasferimento, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.
Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto legislativo. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.
Le linee guida per il trasferimento. In materia di portabilità dei fondi pensione il 24 aprile 2008, presso il Ministero del lavoro, l’Abi e le altre associazioni di categoria rappresentative dei Fondi pensione hanno fissato le linee guida relative ai trasferimenti delle posizioni individuali maturate dagli aderenti alle forme pensionistiche complementari, definendo i diritti, gli adempimenti a carico degli aderenti, gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari coinvolte nel trasferimento, i flussi informativi che le forme medesime sono tenute a scambiarsi nell’effettuare operazioni di trasferimento. L’obiettivo è garantire agli aderenti stessi l’ottimizzazione dei tempi di evasione della richiesta di trasferimento avanzata e la completezza dei dati informativi.
Sul sito istituzionale è individuato nel sito www.tfr.gov.it del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Il predetto Ministero si rende disponibile a riportare a titolo gratuito nel suddetto sito, appena possibile, l’elenco delle Forme pensionistiche complementari che aderiscono alle Linee Guida.
L’Aderente ad una Forma pensionistica complementare ha diritto a trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra Forma pensionistica complementare cui abbia già aderito:
- decorso il periodo minimo di permanenza presso il Fondo Cedente (normalmente 2 anni);
- in qualsiasi momento, anche prima del periodo minimo di permanenza, qualora perda i requisiti di partecipazione al Fondo Cedente, avente natura di Fondo pensione negoziale o di Fondo pensione aperto per le ipotesi di adesione su base collettiva, e intenda trasferire la posizione ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
- in qualsiasi momento, anche prima del periodo minimo di permanenza, qualora intenda trasferire la posizione dal Fondo Cedente, avente natura di Fondo pensione aperto o Piano pensionistico Individuale, ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
- in qualsiasi momento, anche prima del periodo minimo di permanenza, qualora abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica ed intenda avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate dal Fondo Cessionario;
- in qualsiasi momento, anche prima del periodo minimo di permanenza, qualora il Fondo cedente, avente natura di Fondo pensione aperto o Piano pensionistico Individuale, ponga in essere modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche ovvero le modifiche interessino in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, secondo quanto riportato nel Regolamento del Fondo Cedente;
- in conseguenza dello scioglimento del Fondo Cedente;
- alle condizioni stabilite dalla regolamentazione di settore, nell’ipotesi in cui abbiano aderito a polizze previdenziali stipulate entro il 31 dicembre 2006 e non adeguate alla nuova normativa.
Il diritto alla libera portabilità della posizione individuale non può essere in alcun modo limitato dalle Forme pensionistiche complementari. E’ fatta salva l’applicazione da parte del Fondo Cedente di spese, in cifra fissa, a carico dell’aderente, correlate alla copertura dei relativi oneri amministrativi, secondo quanto riportato nello Statuto/Regolamento e nella Nota informativa del Fondo Cedente.
La richiesta di trasferimento deve essere sottoscritta dall’Aderente in carta libera e deve contenere i dati identificativi dell’Aderente, quelli del Fondo Cessionario e del suo numero di iscrizione all’Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP nonché la data in cui è stato o sarà effettuato l’ultimo versamento, ove nota.
L’Aderente invia la richiesta di trasferimento al Fondo Cedente, ferma restando la possibilità per il Fondo Cessionario di farsi carico dell’inoltro della richiesta di trasferimento ad esso consegnata da parte dell’Aderente. Il Trasferimento deve essere eseguito con tempestività e comunque entro 6 mesi dalla ricezione da parte del Fondo Cedente, anche per il tramite del Fondo Cessionario, della Richiesta di trasferimento completa. I termini per l’esecuzione del Trasferimento sono sospesi in costanza di richieste di altre prestazioni al Fondo Cedente.
Adempimenti a carico del Fondo Cedente e tempi massimi di esecuzione. Entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta di trasferimento, il Fondo Cedente verifica la completezza dei dati forniti, nonché la sussistenza dei requisiti per l’esercizio del diritto. Nell’ipotesi di incompletezza od insufficienza delle informazioni ricevute, il Fondo Cedente richiede entro lo stesso termine le integrazioni necessarie. Il termine è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione dell’integrazione documentale.
Il Fondo Cedente (ossia la forma pensionistica complementare da cui il lavoratore Aderente richiede il trasferimento della propria posizione individuale in favore di altra forma di previdenza complementare) , espletata la verifica in ordine alla completezza delle informazioni ricevute e alla sussistenza dei requisiti legittimanti il trasferimento, comunica contestualmente al Fondo Cessionario la disponibilità a procedere al trasferimento della posizione individuale maturata dall’interessato, segnalando i dati identificativi dell’Aderente, i propri dati identificativi, la tipologia, il proprio numero di iscrizione all’Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP e le modalità di gestione delle risorse da esso adottate.
Ricevuta da parte del Fondo Cessionario (ossia la forma pensionistica complementare verso la quale il lavoratore Aderente richiede il trasferimento della propria posizione individuale provenendo da altra forma di previdenza complementare) la comunicazione della disponibilità a ricevere il trasferimento, il Fondo Cedente dispone nel più breve tempo possibile e nel rispetto delle procedure e dei termini definiti dal Fondo stesso il disinvestimento della posizione individuale e pone in essere il Trasferimento al Fondo Cessionario.
In presenza di contratti di finanziamento contro cessione di quote di stipendio e del TFR notificati al Fondo Cedente, quest’ultimo comunica all’ente finanziatore l’avvenuto Trasferimento e i dati identificativi del Fondo Cessionario. La presenza di contratti di finanziamento contro cessione di quote di stipendio e del TFR notificati al Fondo Cedente non viene comunicata al Fondo Cessionario.
Adempimenti del Fondo Cessionario e tempi massimi di esecuzione. Entro 45 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della disponibilità a procedere al trasferimento della posizione individuale maturata dall’interessato da parte del Fondo Cedente ovvero dalla data di ricezione della richiesta di trasferimento inviata direttamente al Fondo Cessionario, quest’ultimo comunica al Fondo Cedente la disponibilità a ricevere il trasferimento della posizione individuale maturata dall’interessato, segnalando i dati identificativi dell’Aderente, i propri dati identificativi, la tipologia, il numero di iscrizione all’Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP del Fondo Cessionario e le coordinate bancarie da utilizzare per l’esecuzione del bonifico. Qualora il Fondo Cessionario ritenga di non poter accogliere la richiesta di trasferimento Deve darne comunicazione al richiedente illustrando le ragioni ostative.
Le Forme pensionistiche complementari, su richiesta, comunicano tempestivamente all’Aderente e, ove possibile, al datore di lavoro coinvolto nel finanziamento, anche con strumenti elettronici, la sussistenza dei requisiti per chiedere il trasferimento. Danno tempestiva comunicazione: il Fondo Cedente all’Aderente circa l’avvenuto Trasferimento; il Fondo Cedente o il Fondo Cessionario, a seconda dei casi, all’Aderente circa l’impossibilità di dar corso al trasferimento, fornendone adeguata motivazione.
Adempimenti successivi al trasferimento. Ricevuto il bonifico e le informazioni minime, il Fondo Cessionario accredita le somme trasferite sulla posizione individuale dell’Aderente nel più breve tempo possibile. Qualora il Fondo Cessionario ed il Fondo Cedente debbano procedere allo scambio di integrazioni e/o modifiche della documentazione precedentemente trasmessa, essi rispondono alle richieste pervenute dall’altro fondo nel più breve tempo possibile, di norma non oltre 15 giorni dalla richiesta stessa.
Qualora, nelle more dell’informazione dell’avvenuto Trasferimento all’Aderente e, ove possibile, al datore di lavoro coinvolto nel finanziamento, il Fondo Cedente riceva flussi di contribuzione ordinaria di competenza del Fondo Cessionario inviati successivamente all’esecuzione del trasferimento, tali flussi sono trasferiti al Fondo Cessionario nel più breve tempo possibile.
Comunicazioni tra Fondo Cedente e Fondo Cessionario e altre comunicazioni. Le comunicazioni intercorrenti tra Fondo Cedente e Fondo Cessionario devono essere trasmesse con strumenti idonei ad assicurare la loro intelligibilità e la tempestività e la certezza della ricezione. A tal fine, le Forme pensionistiche complementari rendono disponibile e pubblicizzano tra loro, anche su un sito istituzionale all’uopo dedicato, l’apposito modulo per la richiesta di trasferimento dalle medesime predisposto, un indirizzo di posta elettronica, nonché un numero di telefono e di fax, preposti alla ricezione delle comunicazioni funzionali all’esecuzione dei trasferimenti. Le comunicazioni si intendono ricevute al momento del ricevimento da parte del mittente del messaggio di conferma inviatogli dal destinatario.
Le Forme pensionistiche complementari, su richiesta, comunicano tempestivamente all’Aderente e, ove possibile, al datore di lavoro coinvolto nel finanziamento, anche con strumenti elettronici, la sussistenza dei requisiti per chiedere il trasferimento. E danno tempestiva comunicazione al Fondo Cedente all’Aderente circa l’avvenuto Trasferimento, al Fondo Cedente o il Fondo Cessionario, a seconda dei casi, all’Aderente circa l’impossibilità di dar corso al trasferimento, fornendone adeguata motivazione.