Gestione separata Inpgi: comunicazione dei redditi obbligatoria entro 31 luglio
Ogni anno i giornalisti iscritti alla Gestione separata dell’Inpgi sono tenuti alla comunicazione obbligatoria dei redditi da attività giornalistica autonoma “libero professionale”. Scade il 31 luglio 2015 il termine per comunicare i redditi conseguiti nel 2014. Con la circolare n. 5 del 15 giugno 2015, l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ha ricordato tale obbligo comunicativo ai propri iscritti.
Sono tenuti alla comunicazione tutti i giornalisti iscritti alla Gestione Separata che nell’anno 2014 abbiano svolto attività autonoma giornalistica:
- con Partita IVA;
- come attività “occasionale”;
- come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionista;
- con cessione di diritto d’autore.
Sono tenuti alla comunicazione anche coloro i quali – pur non avendo conseguito redditi da attività giornalistica libero professionale – non hanno chiesto di essere sospesi dagli adempimenti contributivi per l’anno 2014.
Non sono tenuti all'invio della comunicazione reddituale i giornalisti che abbiano svolto l’attività professionale esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Infatti, per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente.
In tal caso, tuttavia, ai fini dell'esonero dall'obbligo di inoltro della comunicazione reddituale, il giornalista deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione con l’apposito modulo.
La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, collegandosi al sito www.inpgi.it attivo tutti i giorni dal 15 giugno, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
Nei casi in cui l’inoltro della comunicazione sia effettuato in data successiva al 31/07/2015, è previsto l’addebito di una sanzione per ritardata comunicazione reddituale. Per effettuare la comunicazione è necessario identificarsi nel sito utilizzando il codice iscritto (ovvero il numero di posizione) e la password normalmente utilizzata per l’accesso ai dati personali.
Viene riconosciuta l’anzianità contributiva di 12 mesi solo nel caso in cui l’importo dichiarato, compreso l’eventuale contributo aggiuntivo, non risulti inferiore al 10% (ridotto al 5% per i titolari di trattamento pensionistico diretto) del reddito minimo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 (per il 2014 pari quindi a 15.516,35 euro). In presenza di un importo inferiore è attribuita una minore anzianità assicurativa – rapportata al predetto importo minimo – ed è riconosciuta, in ogni caso, un’anzianità pari ad almeno una mensilità.
La procedura per la comunicazione reddituale online indicherà, in ogni caso, le mensilità attribuite in ragione del reddito dichiarato e l’eventuale contributo aggiuntivo necessario per l’attribuzione di un’anzianità pari a 12 mesi.