Il Governo torna al TFS: niente rimborso del 2,5% ai dipendenti pubblici
La sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012, che ha condannato gli enti pubblici alla restituzione delle ritenute del 2,5% per TFR applicate nelle busta paga da gennaio 2011 ad oggi (ottobre 2012), ha aperto un maxi contenzioso per il Governo, gli Enti Pubblici e l’Inps (ex Inpdap). Soprattutto la condanna a rimborsare le trattenute per 22 mensilità ha indebitato gli enti per circa 1.000 euro a dipendente. Considerato il forte impatto economico della sentenza, c’era da aspettarsi un intervento del Governo, ed è arrivato: Il Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012 ha deliberato un Decreto Legge “Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici”.
Con un decreto ad hoc, il 26/10/2012 sono stati presi i seguenti provvedimenti:
- Ripristino del trattamento di fine servizio (TFS) a decorrere dal gennaio 2011;
- Riliquidazione del trattamento di fine rapporto (TFR), ora di nuovo TFS, per dipendenti che sono andati in pensione o hanno lasciato gli enti pubblici nel biennio 2011-2012;
- Estinzione di tutti i processi in corso sul caso relativo alla trattenuta Tfr del 2,5%.
Abrogato il passaggio da TFR a TFS. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Quindi i dipendenti pubblici tornano al trattamento di fine servizio, come se non fosse mai stato applicato il trattamento di fine rapporto. Per meglio dire, pur di non rimborsare il 2,5% il Governo anziché restituire quanto indebitamente trattenuto, ha ripristinato il vecchio sistema relativo al TFS che prevede la trattenuta stessa.
La riliquidazione per i dipendenti che hanno lasciato le amministrazioni pubbliche nel 2011 e nel 2012. I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono riliquidati d'ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza. Quindi i dipendenti pubblici che sono andati in pensione o che hanno lasciato il lavoro nel biennio 2011-2012 riceveranno una riliquidazione di ufficio secondo normativa del trattamento di fine servizio (TFS). Ma non potranno subire danni economici da questo provvedimento: niente eventuali restituzione di somme.
Estinzione di tutti i processi pendenti. I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base contributiva utile prevista dall'articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto; l'estinzione è dichiarata con decreto, anche d'ufficio; le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.
Questi i provvedimenti del Governo. I dipendenti pubblici che erano passati al TFR tornano al TFS, quelli che erano già nel TFR restano nel TFR, ossia i dipendenti pubblici assunti dal 1 gennaio 2001. Ovviamente per quest’ultimi, essendo applicata la disciplina relativa al TFR, non ci deve essere alcun addebito a loro carico in busta paga.
Cosa era successo nel 2010 e dove nasce il contenzioso sul 2,5% a carico dei dipendenti. I dipendenti pubblici assunti prima del gennaio 2001 erano (e ora sono nuovamente) assoggettati alla disciplina relativa al trattamento di fine servizio (TFS), mentre i dipendenti del settore privato sono da sempre assoggettati alla disciplina del trattamento di fine rapporto (TFR), secondo art. 2120 del codice civile. Analogamente a quest’ultimi, per i dipendenti del settore pubblico assunti dopo il 31 dicembre 2000 è in vigore la normativa relativa al TFR e non al TFS. L’articolo 12 del Decreto Legge n. 78 del 20120 aveva esteso la disciplina del TFR anche ai dipendenti pubblici assunti prima del gennaio 2011. Quindi calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) per tutti i dipendenti pubblici, a partire dal gennaio 2011.
Dove nasce il contezioso sul 2,5% a carico dei lavoratori. Il contenzioso è nato sulla differenza di calcolo tra i due trattamenti: il trattamento di fine servizio (TFR) prevede l’applicazione di un 2,5% dell’80% della retribuzione imponibile in busta paga ed a carico del lavoratore, mentre il trattamento di fine rapporto (TFR) non prevede alcuna quota a carico dei lavoratori da addebitare in busta paga. Allora col passaggio al TFR da gennaio 2011, i dipendenti pubblici, essendo passati dal TFS a TFR, non dovevano più vedersi addebitare in busta paga il 2% della retribuzione (2,5 dell’80%) come quota a loro carico. Per 2.000 mensili lordi si trattava di 40 euro mensili trattenuti indebitamente per circa 22 mesi: una cifra molto vicina ai 1.000 euro, appunto. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la trattenuta in busta paga dal momento del passaggio al TFR. Il Governo ha risposto annullando il passaggio stesso al TFR (e facendo tornare legittima la trattenuta del 2,5% in busta paga). Per maggiori informazioni, vediamo l’illegittimità costituzionale della ritenuta 2,5% su TFR.