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Il nuovo Ispettorato nazionale del lavoro

Con il Jobs Act arriva un decreto che istituisce il nuovo Ispettorato nazionale del lavoro nel quale vengono accentrati tutti i poteri ispettivi in capo ad Inps, Inail ed Agenzia delle Entrate. Vediamo cosa cambia in materia di controlli degli ispettori del lavoro, novità anche riguardo ai ricorsi avverso gli atti degli organi ispettivi.
A cura di Antonio Barbato
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controlli e accessi ispettivi

Razionale e semplificare l’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, è questo l’obiettivo perseguito dal Governo Renzi nel dare attuazione alla delega del Jobs Act. E’ stato approvato in via preliminare un decreto legislativo che effettua delle modifiche di struttura al sistema delle attività ispettive italiane. Viene istituito, dal D. Lgs, il nuovo Ispettorato nazionale del lavoro, con sede a Roma, con un massimo di 80 sedi territoriali ed un numero di ispettori e dirigenti di poco superiore alle 6.000 persone. Nel nuovo Ispettarato ci sarà un accentramento dei poteri ispettivi in capo ad Inps, Inail ed Agenzia delle Entrate.

L’Ispettorato ha personalità di diritto pubblico, ha autonomia di bilancio e “autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento.
Gli organi dell’Ispettorato sono il direttore generale, che ne ha la rappresentanza legale, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori.

La principale funzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, risiede nel coordinamento, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria.

A tal fine, l’Ispettorato definisce tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento e detta le linee di condotta e le direttive di carattere operativo per tutto il personale ispettivo (compreso quello in forza presso INPS e INAIL).

All’interno del decreto anche norme di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL.

In supporto alla programmazione dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato, viene previsto l’obbligo per l’INPS, l’INAIL e l’Agenzia delle entrate di mettere a disposizione dell’Ispettorato, anche attraverso l’accesso a specifici archivi informatici, dati e informazioni, sia in forma analitica che aggregata.

Al fine di rafforzare l’azione di coordinamento con altri organi preposti alla vigilanza si prevede:

  • la stipula di appositi protocolli,  anche con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale onde  assicurare l’uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi;
  • l’obbligo per ogni altro organo di vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale di raccordarsi con l’Ispettorato.

In ragione di un progressivo accentramento di tutte le funzioni ispettive presso l’Ispettorato nazionale del Lavoro, il personale ispettivo di INPS e INAIL è inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento dei predetti Istituti con il mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore e non potrà essere sostituito dagli Istituti. Pertanto, il reclutamento del personale ispettivo, dall’entrata in vigore dei decreti attuativi, sarà riservato esclusivamente all’Ispettorato del Lavoro.

La nuova normativa sui ricorsi

Ulteriori disposizioni sono finalizzate alla semplificazione normativa in materia di ricorsi amministrativi e giudiziari riguardanti  gli atti degli organi ispettivi. Viene modificata la normativa per il ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro: “Presso le competenti sedi dell’Ispettorato è costituito il Comitato per i rapporti di lavoro, composto dal direttore dell’Ispettorato, che la presiede, dal direttore dell’INPS e dal direttore dell’INAIL del capoluogo di regione dove ha sede l’Ispettorato competente”.

Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento dell’Ispettorato del lavoro e gli atti di accertamento degli Enti previdenziali diversi da INPS e INAIL che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, vanno inoltrati entro 30 giorni dalla notifica degli stessi all’Ispettorato competente del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell’Ispettorato. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.

Il ricorso non sospende l’esecutività dell’ordinanza ingiunzione, salvo che l’Ispettorato del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la sospensione.

Il ricorso sospende i termini di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed all’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

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