Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): dall’elezione ai suoi poteri
AGGIORNAMENTO 14-10-2014 – I lavoratori sono partecipi della vita aziendale, non solo come parte attiva naturale della produzione, ma anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La compartecipazione avviene per il tramite dell’elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’RLS. Tramite questa persona è possibile controllare e partecipare alle scelte del datore di lavoro in materia di valutazione dei rischi, secondo quanto previsto dal Testo Unico, il D. Lgs. n. 81 del 2008.
L’art. 2, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo definisce il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza la “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”. Tale figura era già presente nel ex D. Lgs. n. 626 del 1994. A disciplinare la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono gli art. 47 e seguenti del D. Lgs. n. 81 del 2008.
L’art. 47 stabilisce che “il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo” e che “in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.
Elezione RLS in base alla dimensione aziendale. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo.
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva, quindi nei vari CCNL di settore.
L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche.
In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti per la sicurezza è il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
L’elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dovrà risultare da un verbale che dovrà essere consegnato al datore di lavoro, il quale poi provvede alla comunicazione dell’Inail. Inoltre il nominativo dell’RLS dovrà essere indicato nel Documento di valutazione dei rischi (DVR).
Mancata elezione del RLS in azienda. Il D. Lgs. n. 81 del 2008 prevede specificamente il caso in cui tale elezione non avviene: “Qualora non si proceda alle elezioni, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49 (ossia il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o di sito produttivo), salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
La mancata elezione del RLS non deve comportare ritardi per il datore di lavoro nella valutazione dei rischi e nella redazione del DVR, anche secondo procedure standardizzate (DVRS).
Nomina, revoca e durata in carica dei RLS in aziende con più di 15 dipendenti. In queste aziende le modalità di elezione o designazione del responsabile dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) dovranno essere oggetto di regolamentazione dalla contrattazione collettiva di riferimento per l'azienda. Quindi dei CCNL.
RLS con mandato scaduto: restano in carica fino a nuova elezione. La Commissione interpelli in materia di salute e sicurezza nel lavoro, con l’interpello n. 16 del 6 ottobre 2014 ha chiarito che nel caso in cui tale contrattazione non sia ancora esistente e la precedente abbia superato i propri termini di efficacia, continua ad operare la precedente disciplina contrattuale in regime di ultrattività anche per evitare che, per ritardi nella contrattazione, i lavoratori risultino privi della loro rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Conseguentemente, i RLS il cui mandato sia scaduto, perché riferito ad una contrattazione collettiva a sua volta scaduta, potranno continuare a svolgere legittimamente le proprie funzioni di rappresentanza, con conseguente applicazione nei loro riguardi delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori, fino a quando non intervenga la successiva regolamentazione contrattuale e, quindi, in base ad essa, si proceda a una nuova elezione o designazione di RLS.
Incompatibilità con RSPP e ASPP. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può coincidere con il datore di lavoro o con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e non può essere neanche addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP). E’ possibile invece designare RLS un lavoratore che ricopre già il ruolo di addetto all’antincendio oppure di addetto al primo soccorso aziendale.
Micro imprese con un solo lavoratore. Capita, non di rado, che vi sia un solo lavoratore dipendente, anche negli studi professionali. In questo caso è ammissibile che l’unico lavoratore svolga il ruolo di rappresentante. Il datore di lavoro deve ovviamente provvedere a tutti gli obblighi di informazione, formazione e comunicazione previsti nel caso di elezione del RLS.
Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Essendo rappresentante dei lavoratori e parte attiva nella prevenzione contro i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, al RLS sono attribuite alcune importanti funzioni, dettagliate dall’art. 50 del D. Lgs. n. 81 del 2008: “Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione,
c) programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
d) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
e) è consultato in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori;
f) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
g) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
h) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista per i lavoratori;
i) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
j) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
k) partecipa alla riunione periodica;
l) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
m) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
n) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Le modalità per l’esercizio delle funzioni elencata sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale, quindi nei CCNL di settore.
Retribuzione del RLS. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, , contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla Legge per le rappresentanze sindacali.
Obbligo di consegna del DVR. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, ricevecopia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), ossia la valutazione dei rischi ed il relativo Documento DVR. Il datore di lavoro o il dirigente quindi ha quindi l’obbligo di consegnare il DVR o DVRS su richiesta del rappresentante RLS. La copia può essere anche consegnata su supporto informativo. La consultazione è consentita esclusivamente in azienda.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.
Documenti aziendali e diritto di accesso del RLS
E’ chiaro che l’elenco delle attribuzioni previsto dall’art. 50 concede il diritto di accesso alla documentazione aziendale da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nell’esercizio della sua funzione di controllo e partecipazione. L’RLS ha quindi il diritto di accesso sui seguenti documenti:
- Documento di valutazione dei rischi (DVR) anche secondo le procedure standardizzate (DVRS);
- Nomina del medico competente (art. 18);
- Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e degli addetti all’antincendio, primo soccorso aziendale (art. 18);
- Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (art. 26);
- Piano operativo di sicurezza (art. 96);
- Verbale della riunione periodica di prevenzione (art. 35);
- Denuncia d’infortunio (art. 18) e di malattia professionale (art. 50), registro degli infortuni (art. 53);
- Registri e verbali d’informazione e formazione (art. 36 e 37);
- Ricevute di consegna dei dispositivi di protezione individuale DPI (art. 77);
- Libretto d’uso e manutenzione delle attrezzature di lavoro (art. 50);
- Registro degli esposti ad agenti cancerogeni e mutageni (art. 243) e schede di sicurezza delle sostanze e preparati pericolosi (art. 50);
- Contratti di subappalto, appalto e somministrazione per quanto riguarda le informazioni inerenti i costi per la sicurezza (art. 26).
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e di sito produttivo
Quando il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non viene nominato, il riferimento è al RLS territoriale o di sito produttivo. L’RLS territoriale esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con gli stessi termini e modalità, con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Le modalità di elezione o designazione del rappresentante dei lavoratori territoriale sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Per l’azienda, il coinvolgimento del RLS territoriale ha un costo: “Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all’articolo 52”. Si tratta del fondo a sostegno alla piccola e media impresa istituito presso l’Inail”.
Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi collettivi nazionale. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l’accesso avviene previa segnalazione all’organismo paritetico.
La formazione del RLS territoriale. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo. L’art. 49 stabilisce che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri, come i porti o sedi di autorità portuale, i centri intermodali di trasporto, gli impianti siderurgici e i cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere. Necessario l’RLS di sito produttivo anche nei contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo.