Imponibile contributivo: per quali redditi si pagano i contributi all’Inps
I redditi percepiti dai lavoratori sono assoggettati a contribuzione previdenziale, ossia formano l’imponibile Inps sul quale vengono versati i contributi, applicando le aliquote contributive previste dall’ente previdenziale. Il lavoratore versa una parte dei contributi a proprio carico e tale contribuzione è evidenziata in busta paga nella parte inferiore. La percentuale (generalmente il 9,19%) viene calcolata su un imponibile contributivo, che è la somma di tutti quegli elementi retribuiti sui quali secondo la legge vanno versati i contributi. Vi è anche un elenco tassativo di redditi che sono esclusi e per i quali i contributi non sono dovuti.
La determinazione del reddito di lavoro dipendente ai fini contributivi (l’imponibile contributivo o imponibile previdenziale o imponibile Inps indicato nelle buste paga nella parte bassa del cedolino) è contenuta nell’art. 6 del Decreto Legislativo n. 314 del 1997. Tale articolo sostituisce “gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1 agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e l'articolo 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituiti dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni”.
Tale articolo 6 del 1997 contiene un principio che mira alla definizione di una base imponibile in massima parte comune tra la previdenza ed il fisco. Ossia, una determinazione similare dell’imponibile previdenziale e dell’imponibile fiscale sul quale si paga l’Irpef, le ritenute fiscali. Ovviamente l’imponibile fiscale è al netto dei contributi versati a carico del lavoratore. Tali contributi sono calcolati appunto sull’imponibile previdenziale in busta paga e generalmente per molti lavoratori sono calcolati su un aliquota contributiva del 9,19%.
L’articolo 6 nel richiamare alcune disposizioni fiscali rinvia alla normativa fiscale per la determinazione del reddito ed anche per la determinazione della base imponibile previdenziale.
L’art. 6 al comma 1 fornisce la nozione di reddito di lavoro dipendente: “Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 46, comma 1 (ora art. 49), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento”.
Quindi rinvia alla normativa del TUIR (Il testo Unico sulle imposte sui redditi), e precisamente dall’art. 49, che appunto tratta i redditi d i lavoro dipendente ai fini fiscali: “Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro”.
Il comma 2 dell’art. 6 individua il criterio di determinazione della base imponibile ai fini contributivi: “Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 48 (ora art. 51) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato nei seguenti commi”.
Anche in questo caso in un ottica di definizione comune la normativa previdenziale rinvia alla normativa fiscale, e più precisamente all’art. 51 del TUIR che recita: “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono”.
Lo stesso art. 51 del TUIR in materia fiscale è quello che contiene il comma 2 che esclude dalla base imponibile fiscale, imponibile Irpef in busta paga, i contributi previdenziali versati a carico del lavoratore, e trattenuti nella busta paga stessa: “Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge…”.
Per quanto riguarda la nozione di retribuzione imponibile ai fini previdenziali (indicato in busta paga), importo che determina l’obbligo contributivo (non solo per il lavoratore nella sua quota a carico ma anche per il datore di lavoro), la giurisprudenza ha chiarito che in essa rientra “qualsiasi utilità economicamente valutabile corrisposta al dipendente che provenga soggettivamente dal datore di lavoro, se sotto il profilo oggettivo o causale sia collegata al rapporto di lavoro e ricevute in dipendenza dello stesso, non rilevando il fatto che le somme siano materialmente erogate da soggetto diverso dal datore di lavoro”, come precisato dalla Cassazione in una sentenza del 2008.
A questo punto, sulla base di quando precisato dalla Cassazione, sono da considerarsi imponibile previdenziale e quindi assoggettati a contribuzione tutti quegli elementi collegati al rapporto di lavoro. In un elenco non esaustivo rientrano nell’imponibile previdenziale:
- La paga base, l’indennità di contingenza e l’EDR (Elemento distinto della retribuzione), gli scatti di anzianità e tutti gli elementi indicati nella parte alta della busta paga (elementi retribuitivi fissi e continuativi);
- Il superminimo, anche assorbibile ovviamente;
- I compensi percepiti a titolo di lavoro straordinario, supplementare o lavoro festivo;
- I compensi percepiti a titolo di provvigione, le partecipazioni agli utili, le somme percepite a titolo di patto di non concorrenza;
- Le somme corrisposte dal datore di lavoro durante il periodo di assenza da lavoro tutelato dalla legge, ma che sono ad integrazione (ossia a carico del datore di lavoro), come nel caso dell’indennità di malattia, maternità, infortunio, ecc.;
- I compensi in natura con valore determinato in base dal TUIR all’art. 9 comma 3.
Vi sono poi degli elementi retributivi esclusi dalla base imponibile previdenziale, nel parleremo in seguito.
Tornando all’art. 6, esso continua al comma 3 fornendo ulteriori elementi di inclusione nella base imponibile previdenziale: “Le somme e i valori di cui al comma 1 dell'articolo 48 (ora 51) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta, ivi comprese quelle di cui al comma 2, lettera h), dello stesso articolo 48 (ora 51)”.
La lettera h) è una delle lettere in un elenco di esclusioni dall’imponibile fiscale previsti dal TUIR, ma che in materia previdenziale si computano e rientrano nell’imponibile: “h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 (oneri deducibili) e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro”. Quindi rientrano nell’imponibile previdenziale gli oneri deducibili dal reddito imponibile ai fini Irpef.
Sono confermate le disposizioni in materia di retribuzione imponibile di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ogni altra disposizione:
- in materia di retribuzione minima o massima imponibile,
- quelle in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori e quelle in materia di retribuzioni imponibili non rientranti tra i redditi di cui all'articolo 46 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Versamenti alle casse edili. Le somme versate alle casse edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza per il loro intero ammontare. Le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle predette casse ad altro titolo sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare.
Le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione.
Redditi esclusi dall’imponibile previdenziale Inps e sui quali non sono dovuti i contributi
L’art. 6 al comma 4 prevede un tassativo elenco di emolumenti riconosciuti ai lavoratori che sono esclusi dalla base imponibile previdenziale e quindi non sono assoggettati a contribuzione. Si tratta delle somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto (TFR) e le altre somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Sono altresì esclusi i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni, le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge, nonché i contributi e le somme erogate alle forme di previdenza complementare. Per maggiori informazioni vediamo i redditi sui quali non sono dovuti i contributi all’Inps.