Imprese, proroga scadenza versamento imposte con maggiorazione dello 0,40%
Con un comunicato diffuso nella giornata di ieri, il Ministero delle Economie e delle Finanze ha posticipato al 20 luglio 2017 (il giorno stesso!) il termine per il versamento delle imposte per i titolari di reddito d'impresa. E conseguentemente è stato spostato al 21 agosto 2017 (per il 20 agosto cade di domenica) il termine per il versamento delle imposte con la maggiorazione dello 0,40%, a titolo di interessi.
Il Comunicato del MEF sulla proroga scadenza versamento imposte con maggiorazione dello 0,40%: "Posticipato al 20 luglio 2017 per i titolari di reddito di impresa il termine di versamento delle imposte. Slitta al 20 luglio 2017, per i titolari di reddito d’impresa (e, quindi, anche per i soci a cui è attribuito il reddito della società partecipata ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi), il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2016 e il versamento del primo acconto. Lo prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, che è stato firmato ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Dal 21 luglio e fino al 20 agosto 2017 i versamenti potranno essere eseguiti con la maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento". Il 20 agosto è di domenica, quindi il nuovo termine è lunedì 21 agosto 2017.
Quali scadenze sono state prorogate
Si tratta quindi dei versamenti delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2016 (modello Redditi 2017), e quindi la proroga riguarda il saldo imposte 2016 e il versamento del primo acconto 2017.
Ebbene la scadenza naturale senza maggiorazioni è stata spostata al 20 luglio 2017, mentre, soprattutto, la scadenza dei versamenti con maggiorazione dello 0,40% è stata spostata a lunedì 21 agosto 2017 (perché il 20 agosto citato nel comunicato del MEF è di domenica).
A chi spetta la proroga
Quando il comunicato del MEF parla di "titolari di reddito d'impresa" circoscrive la proroga dei termini del versamento con maggiorazione dello 0,40% ai soli titolari di tale reddito. Quindi:
- le imprese (ossia gli imprenditori individuali, le società di persone e le società di capitati, ivi compresi enti equiparati);
- i soci di società tassate per trasparenza (e in questo caso si tratta di società di persone, le SRL e società a ristretta base societaria in regime di trasparenza fiscale).
Esclusi i professionisti e titolari di reddito di lavoro autonomo
Dal tenore della proroga inserita nel comunicato del MEF, sono da escludersi i titolari di reddito da lavoro autonomo, compreso i professionisti, soprattutto.
Per tali contribuenti che presentano il modello Redditi 2017, ex modello Unico, la scadenza del versamento delle imposte con maggiorazione dello 0,40% resta il 31 luglio 2017.
Tutti i nuovi termini per il versamento con rateazione per le imprese
Resta complicato capire, cosa succederà ora per i contribuenti che hanno già versato le imposte con rateizzazione in corso, in base alle scadenze precedenti la proroga.
In ogni caso i nuovi termini per il versamento delle imposte con rateazione senza maggiorazione sono:
- prima rata: 20 luglio 2017;
- seconda rata: 21 agosto 2017 (con interessi dello 0,33%);
- terza rata: 18 settembre 2017 (con interessi interessi dello 0,66%);
- quarta rata: 16 ottobre 2017 (con interessi dello 0,99%);
- quinta rata: 16 novembre 2017 (con interessi dell'1,32%).
Mentre i nuovi termini per il versamento delle imposte con rateazione, sempre per i titolari di reddito d'impresa, con maggiorazione dello 0,4% sono:
- prima rata: 21 agosto 2017;
- seconda rata: 18 settembre 2017 (con interessi dello 0,33%);
- terza rata: 16 ottobre 2017 (con interessi dello 0,66%);
- quarta rata: 16 novembre 2017 (con interessi dello 0,99%).
Ricordiamo che la maggiorazione dello 0,40%, in caso di compensazione di tributi, va calcolata sulla differenza tra l'imposta a debito e i tributi compensati a credito.