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Inabilità a proficuo lavoro e assegno per il nucleo familiare ai pensionati pubblici

L’Inps con una circolare da un lato promette di uniformare il sistema di visite e accertamenti per l’inabilità a proficuo lavoro ai fini del riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare ai pensionati pubblici ultra65enni ex Inpdap, e dall’altro lato precisa che la valutazione della documentazione sanitaria, o la visita diretta, va sottoposta al giudizio dell’Ufficio sanitario della sede per l’ok definitivo.
A cura di Antonio Barbato
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Con la circolare n. 11 del 27 gennaio 2014, l’Inps fornisce i chiarimenti in materia di assegno per il nucleo familiare (ANF) in favore di ultrasessantacinquenni titolari di pensione pubblica (ex Inpdap ad esempio), in particolare sulla problematica relativa al rilascio della certificazione sanitaria attestante le condizioni di assoluta e permanente inabilità ad un proficuo lavoro.

L’ente previdenziale segnala che sono state manifestate, infatti, alcune perplessità interpretative e di ordine pratico in merito all’accertamento dell’inabilità a proficuo lavoro dei pensionati pubblici che chiedono la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare (ANF) e quindi l’Inps, al fine di assicurare uniformità di comportamento, fornisce con la circolare 11/2014 maggiori indicazioni sui relativi aspetti operativi.

L’art.2 del Decreto Legge n. 69 del 1998, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, prevede al comma 1 l’introduzione dell’assegno per il nucleo familiare ed al comma 2 che l’assegno per il nucleo familiare compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo stesso secondo tabelle prestabilite (le tabelle ANF) e che i livelli di reddito di tali tabelle sono aumentati nei casi in cui il nucleo familiare comprenda soggetti che si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie della loro età. Infatti vi sono apposite tabelle che dettano gli importi in questi casi.

Al comma 6 viene, inoltre, precisato che del nucleo fanno parte anche i figli ed equiparati di età superiore ai diciotto anni compiuti qualora si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità a dedicarsi a proficuo lavoro.

L’inabilità a proficuo lavoro comporta, pertanto, l’inclusione nel nucleo familiare e la maggiorazione dei livelli reddituali se relativa ad un figlio o equiparato maggiorenne, mentre, la persistente difficoltà a compiere gli atti e le funzioni proprie dell’età del figlio o equiparato minorenne consente solo l’aumento del livello reddituale, trattandosi di soggetti che già fanno parte del nucleo familiare.

Al successivo comma 8 è indicato che l’assegno in questione può essere corrisposto anche ad un nucleo familiare composto da una sola persona, qualora la stessa risulti titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un’età inferiore ai diciotto anni compiuti ovvero, se maggiorenne, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Si applicano, dunque, anche agli orfani minorenni e maggiorenni le disposizioni sopra richiamate in merito all’inclusione nel nucleo ed alla maggiorazione dei livelli reddituali.

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, per effetto delle sentenza n. 7668 del 23/5/1996, ha inoltre stabilito che l’assegno per il nucleo familiare spetta anche, nel caso in cui il nucleo sia composto da una sola persona, al coniuge superstite che si trovi nella condizione di assoluta inabilità a proficuo lavoro e sia già titolare di pensione indiretta o di reversibilità.

Le precisazioni dell’Inps nella circolare n. 11 del 2014

Sulla base delle premesse di cui sopra riguardanti il quadro normativo dell’assegno per il nucleo familiare, la circolare Inps entra nel merito dell’inabilità a proficuo lavoro dei pensionati ex dipendenti pubblici ultra 65enni.

Ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, le ex Direzioni Provinciali del Tesoro prima e, dal 1° gennaio 1999, le sedi provinciali INPDAP si sono attenute alle direttive impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P. – con circolare n. 31 del 27.06.1988, che  subordinano il riconoscimento di tale beneficio alla presentazione del certificato rilasciato dalla competente A.S.L. da cui risulti espressamente che “il soggetto si trova, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro”.

In concreto, qualora la sopracitata documentazione sanitaria non attesti in modo inequivocabile “l’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro”, i benefici (ossia l’ANF e secondo le tabelle aumentate per inabili) non vengono riconosciuti ai potenziali aventi diritto, atteso che le Strutture provinciali e/o territoriali della Gestione Dipendenti Pubblici non sono dotate di propri Uffici sanitari e tenuto conto, altresì, che non può essere considerata quale idonea attestazione la certificazione rilasciata ai soggetti ultrasessantacinquenni a norma dell'art. 6 del Decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509. Ciò in quanto lo stesso art. 6 precisa che i soggetti in questione si considerano mutilati ed invalidi "ai soli fini dell'assistenza sociosanitaria e dell'indennità di accompagnamento", come indicato nella circolare INPS n. 11 del 21 gennaio 1999.

Sempre nella circolare n. 11 del 1999, recante un riepilogo delle disposizioni in materia di accertamento dell’inabilità a proficuo lavoro nei confronti di soggetti ultrasessantacinquenni ai fini dell’Assegno per il Nucleo Familiare, al punto 2, si precisa che in tutti i casi in cui venga richiesto il pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, ogni certificazione medica allegata alla domanda dovrà essere sempre e comunque esaminata dall’Ufficio Sanitario di Sede. 

L’unificazione Inps – Inpdap anche nei criteri per gli accertamenti. La circolare n. 11 del 27 gennaio 2014 promette un’omogeneità delle procedure operative: “Considerato che l’art. 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n.214, ha disposto l’unificazione nell’INPS anche delle funzioni riguardanti la previdenza dei dipendenti pubblici, al fine di realizzare uniformità di comportamenti ed omogeneità delle procedure operative tra le varie gestioni dell’Istituto, anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale della Corte dei Conti, si provvede all’unificazione dei criteri riguardo agli accertamenti inerenti la ricorrenza del requisito prescritto per l’attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare ai pensionati pubblici ultrasessantacinquenni affetti da stati invalidanti”.

L’inabilità al lavoro proficuo al vaglio dell’Ufficio Sanitario della sede Inps

Pertanto, come già disciplinato al punto 2) della suindicata circolare n.11/1999, nel caso di richiesta dell’assegno in parola da parte di pensionati pubblici o privati ultrasessantacinquenni, a cui la prestazione viene erogata direttamente dall’Istituto, la documentazione comprovante la sussistenza dello stato invalidante, in ogni, caso dovrà essere sottoposta al vaglio dell’Ufficio Sanitario di Sede, affinché il Responsabile della UOC (Unità Operativa Complessa), ovvero delle UOST (Unità Operative Semplici Territoriali), o altro medico da lui delegato, esprima il giudizio medico legale definitivo, assumendosi, comunque, la responsabilità del giudizio.

Conseguentemente, atteso che nella fattispecie in esame la verifica dello stato invalidante necessario al riconoscimento del diritto all’assegno per il nucleo familiare compete, in ogni caso, all’Istituto, si dispone che l’accertamento del requisito dell’inabilità a proficuo lavoro possa ritenersi soddisfatto qualora, come sopra precisato, l’Ufficio sanitario di Sede, dopo visita diretta ovvero dopo valutazione della documentazione sanitaria prodotta, giudichi il richiedente in possesso del suindicato requisito (assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro), prescritto dalle disposizioni di cui all’art. 2, commi 2 e 6, della citata legge n. 153/1988.

Dal punto di vista pratico ed operativo, perciò, il personale medico-legale dell’Istituto dovrà valutare, caso per caso, il tipo di invalidità evidenziata dal richiedente i benefici di cui trattasi, nonché riconoscere, se ne sussistono le condizioni, lo stato inabilitante derivante dall’accertamento della menomazione sofferta.

Quanto sopra, anche in considerazione del fatto che i parametri legali per determinare l’inabilità a proficuo lavoro non coincidono con quelli relativi all’ambito dell’invalidità civile.

Le Sedi provinciali e/o territoriali dell’Inps dovranno provvedere all’attribuzione del beneficio in questione, ove ne ricorrano tutte le condizioni per il riconoscimento, in base ad apposita istanza dell’interessato, tenendo comunque presente i limiti della prescrizione quinquennale.La circolare n. 11 del 1999

La circolare n. 11 del 1999

Si riporta qui di seguito il testo della circolare n. 111 del 1999: “Assegno per il nucleo familiare. Accertamento inabilità a proficuo lavoro dei soggetti Ultrasessantacinquenni. Riepilogo disposizioni in materia di accertamento inabilità”.

“Accertamento inabilità soggetti ultrasessantacinquenni. Pervengono a questa Direzione quesiti in merito all'accertamento dell'inabilità a proficuo lavoro dei soggetti ultrasessantacinquenni, ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.

Infatti, in base alle disposizioni vigenti (v. circ. 12.1.90, n.12, parte II, p.9 e msg. 24.5.90, n.09296), per gli inabili maggiorenni non in possesso della documentazione comprovante lo stato di invalidità al 100 per cento rilasciata dalle apposite Commissioni sanitarie, o delle copie autentiche dei certificati di pensione di inabilità a carico dell'INPS o di rendita per inabilità permanente assoluta a carico dell'INAIL, lo stato di inabilità deve essere accertato dagli Uffici sanitari delle Sedi dell'Istituto.

Peraltro, il Ministero della Sanità ha ribadito, ai sensi del d.lgs. n.509/88, che i soggetti ultrasessantacinquenni non sono valutabili percentualmente, ma sono riconosciuti invalidi esclusivamente sulla base delle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età.

Ciò ha fatto sorgere perplessità circa la valutabilità dell'inabilità a proficuo lavoro dei soggetti in questione e la loro assimilabilità ai minori, i quali, se in possesso della documentazione attestante il diritto all'indennità di accompagnamento a norma delle leggi nn. 18/80 e 118/71, rilasciata dalle apposite Commissioni, possono essere esonerati dall'accertamento sanitario a cura dell'Istituto.

Al riguardo si precisa che per i soggetti ultrasessantacinquenni non si può prescindere dagli accertamenti previsti per i soggetti maggiorenni non in possesso della citata documentazione. Infatti, ai sensi dell'art.2, cc.2 e 6, della L.153/88, il diritto all'assegno per il nucleo familiare, come pure l'aumento dei livelli reddituali, in presenza di maggiorenni è subordinato al possesso di un preciso requisito medico-legale:

  • l'impossibilità assoluta e permanente di dedicarsi ad un proficuo lavoro, a causa di infermità o difetto fisico o mentale. Tale requisito consente di prescindere dal limite di età altrimenti imposto a figli ed equiparati. 

Non sussiste quindi alcun dubbio circa la volontà del legislatore di subordinare il diritto alla prestazione, per i soggetti maggiorenni ‘di qualsiasi età', all'accertamento di una condizione, di natura esclusivamente biologica, tale da annullare la possibilità (e non già la capacità) di impiegare proficuamente le proprie energie lavorative, sia pure residue.

L'accertamento del diritto compete all'INPS che, per la parte sanitaria, lo effettua tramite i propri medici del ruolo medico-legale, i quali possono definire i singoli casi dopo visita diretta oppure sulla base della documentazione sanitaria agli atti, assumendosi comunque la responsabilità' del giudizio.

Anche nei casi di pagamento dell'assegno da parte del datore di lavoro, qualora la domanda non sia corredata da idonea documentazione, l'accertamento deve essere effettuato dall'Ufficio Sanitario della Sede INPS competente.

Nella fattispecie in esame, non può essere considerata come idonea documentazione la certificazione rilasciata ai soggetti ultrasessantacinquenni ai sensi dell'art.6 del D.lgs.n.509/88, in quanto lo stesso art.6 precisa che i soggetti in questione si considerano mutilati ed invalidi ‘ai soli fini dell'assistenza sociosanitaria e dell'indennità di accompagnamento', laddove, come chiarito dal Ministero della Sanità, per ‘assistenza sociosanitaria deve intendersi soltanto la fornitura gratuita di protesi, mentre per l"assegno di accompagnamento' deve comunque essere accertata l'esistenza degli altri requisiti sanitari prescritti dalla L.18/80.

Occorre altresì considerare che in ambito INPS non esiste un limite massimo di età al di sopra del quale cessi l'obbligo di versare i contributi per qualsiasi reddito da lavoro: non risulta pertanto assiomatico che l'ultrasessantacinquenne sia collocabile al di fuoridell'arco della vita lavorativa.

Premesso quanto sopra, si ribadiscono le disposizioni già in vigore, che prevedono che, per i soggetti maggiorenni di qualunque età, sprovvisti della documentazione comprovante lo stato di invalidità al 100 per cento, rilasciata dalle apposite Commissioni, o delle copie autentiche dei certificati di pensione di inabilità a carico dell' INPS o di rendita per inabilità permanente assoluta a carico dell'INAIL, si deve procedere all'accertamento del requisito medico-legale a cura della competente Sede dell'Istituto, a seguito di domanda corredata dalla certificazione medica di parte, redatta sul mod. SS3/AF (v., in particolare, circ. 8.10.88, n.203, p.6; circ. 5.9.89, n.195; circ.12.1.90, n.12, parte II, p.9; msg.24.5.90, n.09296 ).

Accertamento inabilità in caso di pagamento diretto da parte dell'Inps. Come già precisato, l'accertamento dello stato di inabilità compete all'Istituto, il quale ha concesso la possibilità di erogazione diretta dell'assegno per il nucleo familiare da parte dei datori di lavoro, anche in presenza di soggetti inabili, nei soli casi in cui la domanda sia corredata dell'idonea documentazione sopra indicata, che rimane in facoltà dell'Istituto verificare in qualunque momento.

Ne consegue che in tutti i casi in cui tale documentazione sia deficitaria, così come in tutti i casi in cui venga richiesto il pagamento diretto da parte dell'Istituto (lavoratori domestici, agricoli, pensionati ecc.), nonché nei casi di richiesta di autorizzazione su mod. ANF 42, la certificazione medica allegata alla domanda dovrà essere sempre e comunque esaminata dall'Ufficio Sanitario di Sede, che esprimerà il proprio giudizio. La disposizione riguarda, quindi, sia i maggiorenni che i minorenni e trova applicazione anche se gli stessi sono in possesso della documentazione medica indicata nella citata circ. 12/90, parte II, p.9: tale documentazione, infatti, esonera semplicemente il lavoratore dalla presentazione del certificato medico di parte, ma non esonera l'Ufficio Sanitario della Sede dall'esprimere il proprio parere medico-legale con le modalità sopra indicate.

Accertamento inabilità soggetti minorenni. Per l'accertamento dell'inabilità a proficuo lavoro dei soggetti minorenni, che, com'è noto, non avendo ancora raggiunto la completa maturità psico-fisica, non sono in possesso neppure della piena capacità lavorativa, si richiamano le disposizioni già emanate (v., in particolare, circ. 8.10.88, n.203, p.7; 5.9.89, n.195; circ.12.1.90, n.90, parte II, p.9; msg. 30.1.90, n. 13614) e si ribadisce che anche per tali soggetti vale il criterio generale, in virtù del quale, nei casi in cui manchi la documentazione idonea e nei casi di pagamento diretto da parte dell'INPS o di richiesta di autorizzazione su mod. ANF 42, la certificazione medica deve essere comunque esaminata dall'Ufficio Sanitario di Sede.

Si richiama peraltro l'attenzione dei medici sulla necessità di verificare, per i soggetti in questione, la data di accertamento dell'esistenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e, in presenza di patologie a carattere probabilmente evolutivo in senso migliorativo, procedere ad autonomi accertamenti, anche in deroga al principio della durata quinquennale dell'autorizzazione.

La stessa raccomandazione viene rivolta ai datori di lavoro che non dovranno accettare la documentazione in questione che rechi una data anteriore ai cinque anni rispetto a quella di presentazione della domanda: in tal caso il lavoratore sarà invitato a presentare una documentazione aggiornata e, in mancanza di essa, si provvederà a richiedere l'autorizzazione dell'Istituto nelle forme già indicate.

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