Incentivi ai call center per le stabilizzazioni dei collaboratori a progetto
Un incentivo della durata di un anno arriva per i call center che hanno stabilizzato i rapporti di lavoro con i collaboratori a progetto fino al 31 dicembre 2013. Per i lavoratori stabilizzati ancora in forza è possibile richiedere il riconoscimento di un incentivo fino a 200 euro mensili per 12 mesi, utilizzabile in compensazione col modello F24. La misura arriva dalle novità in materia lavoro della Legge di Stabilità 2014.
Il bonus è rivolto alle aziende operanti nel settore dei call center che abbiano attuato nei termini le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto ai sensi dell’art. 1, comma 12012 e seguenti della legge n. 296 del 2006. La condizione è che i lavoratori stabilizzati devono essere ancora in forza aziendale al 31 dicembre 2013. In questo caso viene concesso per l’anno 2014 questo incentivo che è pari ad un decimo della retribuzione mensile lorda ai fini previdenziali per ciascuno dei lavoratori stabilizzati. L’incentivo è riconosciuto per un massimo di 12 mesi.
Il comma 22 dell’art. 1 della Legge di Stabilità, legge n. 147 del 27 dicembre 2013 è il seguente: “Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di call center, in favore delle aziende che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, entro i termini predetti e ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013, è concesso, per l'anno 2014, un incentivo pari a un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascuno dei lavoratori stabilizzati, per un periodo massimo di dodici mesi, nel rispetto dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008”.
La seconda parte del comma 22 stabilisce le modalità di fruizione del beneficio: “L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi”. Quindi nel modello F24, con il quale entro il 16 del mese successivo si versano i contributi previdenziali previsti, è possibile recuperare le somme a credito derivanti dalla fruizione del bonus.
Beneficio riconosciuto fino ad un massimo di 200 euro mensili per lavoratore. Continua il comma 22: “Il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di 200 euro per lavoratore. Il valore annuale dell'incentivo non può superare 3 milioni di euro per ciascuna azienda e non può comunque superare il 33 per cento dei contributi previdenziali pagati da ciascuna azienda nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti e ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013”.
Quindi bisognerà considerare il 10% della retribuzione imponibile Inps fino ad un massimo di 200 euro. Se per ogni 1.000 euro di retribuzione lorda, sono recuperabili 100 euro come bonus, è di facile intuizione che è coperto dal bonus un imponibile previdenziale fino a 2.000 euro, oltre non spetta il 10%. Per le retribuzioni imponibili ad esempio di 1.500 euro (lorde in buste) spettano quindi 150 euro.
Poi il comma 22 introduce un limite di spesa: “L'incentivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016”.
In arrivo un Decreto attuativo: “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (di Stabilità 2014, quindi entro il 28 febbraio 2014), sono definite le modalità attuative del presente comma, ivi incluse le modalità di interruzione dell'incentivo al raggiungimento delle soglie massime di erogazione per ciascuna azienda ovvero del limite massimo di spesa complessivo programmato”.
La comunicazione dell’azienda call center: “Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini e ancora in organico. L'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco”.
La stabilizzazione nei call center. Il comma 1202 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 prevedeva la seguente disposizione: “In attesa di una revisione della disciplina della totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi contributivi afferenti alle diverse gestioni previdenziali, al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato nonché di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30 aprile 2007, possono stipulare accordi aziendali ovvero territoriali, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative conformemente alle previsioni dei commi da 1203 a 1208”.
Si tratta di una procedure di emersione subordinata alla stipula di appositi accordi aziendali o territoriali con i sindacati con i quali l’impresa che svolge attività di call center poteva trasformare i rapporti di lavoro irregolari con contratto a progetto in rapporti subordinati ed ottenendo una contribuzione agevolata e la possibilità di stipulare accordi di conciliazione con il singolo lavoratore ai sensi dell’art. 410 e 411 del codice di procedure civile per chiudere le pendenze col passato.
L’emersione, ossia la stipula dei contratti di natura subordinata, doveva essere raggiunta con la stipula di un contratto di almeno 24 mesi e con la trasformazione dei contratti a progetto. La regolarizzazione era consentita anche in caso di procedimenti ispettivi. Altresì era consentita la stabilizzazione anche nel caso i rapporti di lavoro fossero oggetto di contenzioso in sede amministrativa o giudiziale. In quest’ultimo caso l’unica condizione era che non fosse giunta una sentenza definitiva riguardante il rapporto di lavoro.