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Incentivi all’assunzione di lavoratori licenziati: pubblicato il Decreto

190 euro al mese per 6 o 12 mesi, sono questi gli incentivi per i datori di lavoro che assumono lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo nei 12 mesi precedenti la data di assunzione a tempo indeterminato, con contratto a termine o part-time, o in somministrazione. Pubblicato il Decreto Direttoriale n. 264 del Ministero del lavoro con tutti i requisiti, ma per l’invio delle domande bisogna attendere una circolare Inps.
A cura di Antonio Barbato
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licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Il Ministero del Lavoro aveva anticipato, in data 11 marzo 2013, la pubblicazione di un Decreto che prevede il riconoscimento di incentivi all’assunzione di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da parte delle piccole e medie imprese. Il Decreto Direttoriale n. 264 del 2013 è stato pubblicato, ed essendo stabilito un limite di spesa di 20 milioni di euro, saranno concessi secondo l’ordine cronologico di presentazione, a seguito di apposita circolare Inps riguardante la modalità di presentazione della domanda.

Con 20 milioni di euro del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l’accesso al Fondo sociale europeo, quindi sono stati sbloccati, per le imprese che riescono a presentare la domanda in tempo secondo l’ordine cronologico di invio, dei bonus economici per chi assume dei lavoratori licenziati.

In particolare gli incentivi consistono in una cifra fissa mensile, riproporzionata per le assunzioni a tempo parziale, per i datori di lavoro che, nel corso del 2013, assumano a tempo indeterminato o determinato, anche part-time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati, nei dodici mesi precedenti l’assunzione, per giustificato motivo oggettivo (GMO). Si tratta dei seguenti importi, secondo il comma 3 dell’art. 1 del D.D. 264 del 2013:

  • 190 euro mensili per un periodo di 12 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato;
  • Il medesimo importo di 190 euro è corrisposto per un massimo di 6 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.

Ad indicare le motivazioni di tale scelta di finanziamento in favore dei lavoratori licenziati, per la motivazione del giustificato motivo oggettivo (e quindi non per giusta causa o giustificato motivo soggettivo), sono da ricondurre, come citato nel Decreto, alla “crisi economica, che ha comportato, specie per le piccole e medie imprese, un notevole incremento dei licenziamenti dei lavoratori interessati nelle liste di mobilità. Si è deciso quindi di dare un agevolazione al reimpiego di questi lavoratori.

Quali sono i datori di lavoro. Il decreto esclude i datori di lavoro pubblici, ma non fa riferimento alle imprese, quindi è pienamente applicabile l’incentivo per i datori di lavoro non rientranti tra le imprese come gli studi professionali o le fondazioni.

Inclusi i soci di cooperative, escluso il lavoro domestico. Il comma 4 dell’art. 1 stabilisce che il beneficio “è riconosciuto altresì nel caso di lavoratori soci di cooperative che stabiliscano con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata”. Il comma 5 invede stabilisce che le disposizioni del decreto “non si applicano al lavoro domestico”.

Un aspetto importante da sottolineare riguarda la tipologia di assunzione, che deve avere le seguenti caratteristiche:

  • Effettuata nel 2013;
  • Di natura subordinata o attraverso un contratto di somministrazione di lavoro;
  • A tempo indeterminato, ma anche a tempo determinato (contratto a termine) e a tempo parziale (part-time);

Sono probabilmente esclusi i contratti di apprendistato, i contratti di lavoro intermittente o a chiamata, anche se a tempo indeterminato, non avendo la prestazione lavorativa del lavoratore un carattere di continuità.

Un altro aspetto da considerare è il licenziamento, che deve essere stato intimato per giustificato motivo oggettivo nei 12 mesi precedenti e la motivazione deve essere la riduzione del personale oppure la trasformazione dell’attività o la cessazione dell’attività o del lavoro. Quindi è bene controllare la lettera di licenziamento e le motivazioni in essa inserite, nonché la data, che deve rientrare nei 12 mesi precedenti la data di assunzione agevolata.

L’art. 1, comma 2 del Decreto stabilisce che “per usufruire del beneficio, il datore di lavoro deve garantire interventi di formazione professionale sul posto di lavoro a favore del lavoratore assunto anche mediante il ricorso alle risorse destinate alla formazione continua di competenza regionale”.

La gestione degli incentivi affidata all’Inps

L’aspetto fondamentale della fruizione del beneficio è legata al limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro, e cioè che ci sono dei fondi ma sono limitati, ma è anche legata a quanto previsto dall’art. 2 del Decreto Direttoriale n. 264 del 2013: ”Al fine di fruire del beneficio… i datori di lavoro interessati dovranno inoltrare la relativa istanza all’Inps esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata, con le modalità definite dall’Istituto entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto”. Quindi è attesa la circolare dell’Inps con le modalità di presentazione della domanda. Al momento non è possibile ancora presentarla.

L’autorizzazione dell’Inps ed il conguaglio sui contributi aziendali da versare. Una volta inoltrata la domanda per l’incentivo, l’art. 2 comma 2 stabilisce che “l’Inps, positivamente accertati i requisiti dell’istanza tramite le comunicazioni obbligatorie di assunzione e cessazione (sarebbe l’unilav), nonché mediante le dichiarazioni contributive dei datori di lavoro, autorizza la fruizione del beneficio”. Ed il comma 3 stabilisce che “a seguito dell’autorizzazione, l’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle dichiarazioni contributive”.

Il limite delle risorse disponibili e l’ordine cronologico. Oltre alla scadenza entro il 19 giugno 2013, il Decreto stabilisce all’art. 4 i criteri di assegnazione dei 20 milioni di euro: “L’Inps autorizza il beneficio nei limiti delle risorse disponibili, sulla base della valutazione ex ante del costo legato ad ogni assunzione agevolata. Il beneficio è autorizzato secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza telematica, la quale non può precedere la decorrenza dell’assunzione”.

Essendo il beneficio consistente in un massimo di 190 euro mensili per 12 mensilità, per ogni lavoratore possono essere concessi fino a 2.280 euro di finanziamento all’impresa attraverso gli incentivi. Considerando i 20 milioni disponibili, e la possibilità di erogazioni inferiori nel caso di contratti a termine o part-time, è difficile ipotizzare quanti rapporti di lavoro saranno finanziati. Nel caso fossero finanziate tutte assunzioni a tempo indeterminato, ovviamente non possibile, gli incentivi raggiungerebbero 8.700 domande. Ma saranno molte di più.

Il de minimis dell’art. 3: ”Gli incentivi sono fruiti nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione e degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”). Questi ultimi introducono delle deroghe relative a sovvenzioni considerate di basso importo, ritenendo che le stesse non sono considerate “aiuti di stato” qualora si presentino dimensionate al di sotto di alcuni limiti riferiti ad un arco triennale. Quindi l’Inps chiederà probabilmente la produzione di un’autocertificazione dove il datore di lavoro accerti di non aver superato il limite complessivo di 200.000 euro nel 2013 e nei due anni precedenti.

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