Incentivi per l’assunzione di giovani e donne: fino a 12.000 euro per l’indeterminato
Arriva una buona notizia per i giovani lavoratori italiani e per le donne, in termini di agevolazioni sulle assunzioni. E’ possibile il riconoscimento di un incentivo economico ai datori di lavoro che stabilizzano la situazione lavorativa di giovani uomini o di donne di qualsiasi età attraverso la trasformazione di contratti a termine e la stipula di un contratto a tempo indeterminato, oppure attraverso la stabilizzazione di contratti collaborazione coordinata e continuativa (contratti a progetto). Fino al 31 marzo 2013 sono pronti bonus da parte dell’Inps fino a 12.000 euro, nel caso di stipula di un contratto di tipo indeterminato. Incentivi di importo minore previsti anche per le assunzioni con contratto a termine, sempre di giovani uomini e donne di qualsiasi età.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2012 il Decreto Interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 ottobre 2012, con il quale si istituisce il “Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento, in termini quantitativi e qualitativi, dell’occupazione giovanile e delle donne”.
230 milioni di euro per l’occupazione di uomini fino a 29 anni e donne. Il Fondo di 230 milioni di euro è finalizzato a promuovere l’occupazione dei giovani e delle donne. Più precisamente gli uomini fino a 29 anni e le donne, indipendentemente dalla loro età anagrafica. I contributi riguarderanno i rapporti di lavoro stabilizzati oppure attivati entro il 31 marzo del 2013.
Uomini con meno di 30 anni alla data di trasformazione o assunzione. Se per le donne l’incentivo viene erogato indipendentemente dall’età anagrafica, per gli uomini c’è un limite di età. L’incentivo è rivolto ai giovani, ossia agli uomini under 30. Più precisamente deve trattarsi di uomini che non hanno ancora compiuto 30 anni alla data della trasformazione o assunzione.
La stabilizzazione in contratti a tempo indeterminato. Il decreto, sempre rivolto agli uomini entro il 29 anni e alle donne di qualsiasi età, riconosce un incentivo massimo nel caso di stipula finale di contratti a tempo indeterminato. L’incentivo del valore di 12.000 euro viene erogato nei seguenti casi:
- in caso di trasformazione dei contratti a tempo determinato, in essere o cessati da non più di 6 mesi, in contratti a tempo indeterminato (anche part-time);
- nei casi di stabilizzazione, con contratto a tempo indeterminato (anche part-time), dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità di progetto, o delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro. Anche in questo caso la disposizione riguarda i contratti in essere o quelli scaduti da non più di 6 mesi.
E' bene chiarire che il bonus non è attivato per le assunzioni a tempo indeterminato di un nuovo lavoratore, ma solo per la trasformazione di contratti a termine o la stabilizzazione di collaborazioni già in essere, oppure cessati da non più di 6 mesi con lo stesso lavoratore. Sulle assunzioni, c'è il bonus relativo ai contratti a termine.
Possibile una trasformazione con contratto indeterminato part-time, ma non inferiore alla metà dell’orario normale (part-time 50%). La trasformazione in contratti a tempo indeterminato, anche se part-time, deve essere effettuata con un orario non inferiore alla metà dell’orario normale previsto dal contratto collettivo CCNL di settore. Ossia se il contratto nazionale prevede un orario di 40 ore, allora la durata del part-time dovrà essere minimo di 20 ore settimanali (part-time al 50%). Se l’orario normale da CCNL è 36 ore, allora il minimo dovrà essere di 18 ore. E così via.
Il bonus per i contratti a termine. Sono inoltre previsti incentivi per le assunzioni di giovani fino a 29 anni (uomini che non hanno compiuto 30 anni) e donne a tempo determinato, di importo decrescente in base alla durata del rapporto di lavoro:
- 3.000 euro per contratti di lavoro di durata non inferiore a 12 mesi e fino a 18 mesi;
- 4.000 euro se la durata del contratto supera i 18 mesi (ossia tra 19 mesi e 24 mesi);
- 6.000 euro per i contratti aventi durata superiore a 24 mesi.
Periodo di validità degli incentivi: quando fare le assunzioni. Le trasformazioni in un contratto a tempo indeterminato, le stabilizzazioni e le assunzioni a tempo determinato possono essere effettuata dal 17 ottobre 2012 e fino al 31 marzo 2013. Ovviamente questo per poter beneficiare degli incentivi.
L’ordine cronologico di presentazione della domanda all’Inps. Gli incentivi saranno corrisposti dall’INPS, in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, a cui l’Istituto attribuisce un numero di protocollo informato, ed entro il limite delle risorse disponibili, attraverso modalità telematiche con la circolare n. 122 del 2012.
Limite massimo di 10 bonus per datore di lavoro. Ogni datore di lavoro può ottenere fino ad un massimo di 10 bonus per le trasformazioni a tempo indeterminato e per le stabilizzazioni a tempo indeterminato. E massimo altri 10 bonus per le assunzioni a termine.
Quando si riceve il bonus: decorsi 6 mesi, in un’unica soluzione. Gli incentivi di 12.000 euro (o 3.000 o 4.000 o 6.000 euro), secondo quanto disposto dal Decreto interministeriale del 5 ottobre 2012, sono erogati dall’Inps ai datori di lavoro in un'unica soluzione decorsi sei mesi, rispettivamente, dalle trasformazioni o stabilizzazioni, ovvero dalle assunzioni. L’erogazione avviene sempre nei limiti della spesa di 230 milioni di euro e sulla base dell’ordine cronologico di presentazione.
Le modalità operative dell’Inps: come fare la domanda per gli incentivi
L’ente che eroga gli incentivi è l’Inps. Con la circolare n. 122 del 17 ottobre 2012, l’ente previdenziale ha chiarito le modalità di presentazione della domanda per gli incentivi, ma anche le condizioni generali nonché i casi in cui l’incentivo non spetta.
Le condizioni generali: quando l’incentivo non spetta. Per quanto riguarda le condizioni generali cui sono subordinati gli incentivi l’Inps nella propria circolare evidenzia:
- che l’incentivo non spetta se l’assunzione o la trasformazione sono effettuate in violazione del diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 4, co. 12, lett. b), legge 92/2012),
- che l’incentivo non spetta se presso la stessa unità produttiva sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione o la trasformazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi (art. 4, co. 12, lett. c), legge 92/2012).
La regolarità contributiva e il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. La fruizione degli incentivi è altresì subordinata alla regolarità contributiva (DURC) del datore di lavoro, al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e all’osservanza dei contratti collettivi, secondo quanto prevede l’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Cumulabilità degli incentivi. Gli incentivi sono cumulabili con eventuali altri incentivi previsti dalla normativa vigente, nel rispetto del regolamento CE 1998 del 2006 in materia di aiuti di stato d’importanza minore («de minimis»).
Domanda di ammissione agli incentivi. L’istituto previdenziale ha previsto che la domanda di ammissione agli incentivi potrà essere inviata esclusivamente in via telematica accedendo al modulo DON-GIOV, mediante l’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, disponibile presso il sito internet dell’Istituto, seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.
L’applicazione rilascerà un’attestazione di ricevuta, valida ai fini della determinazione dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze che, in caso di insufficienza delle risorse residue, individuerà gli aventi diritto agli incentivi, secondo quanto prevede il decreto ministeriale. Successivamente verranno rilasciate le funzionalità che consentiranno di conoscere l’esito dell’istruttoria dell’Istituto.
Le modalità di presentazione della domanda dovranno essere seguite sia dai datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens sia dai datori di lavoro agricoli. Con successivo messaggio saranno indicate le modalità con cui l’Istituto verificherà i presupposti di accoglimento delle istanze e le modalità di fruizione dell’incentivo autorizzato.
Le FAQ dell’Inps su trasformazioni, apprendistato, somministrazione e altro
L’Inps con delle FAQ pubblicate il 30 ottobre 2012 ha risposto ad alcuni quesiti relativi alle assunzioni. Tra le più importanti risposte c’è la possibilità di assumere dopo la data del 17 ottobre 2012 un lavoratore a tempo determinato e poter usufruire dell’incentivo in caso di trasformazione successiva a tempo indeterminato, se effettuata entro il 31 marzo 2013. Analogo discorso per i lavoratori somministrati. Altro chiarimento è sulla mancata erogazione degli incentivi: in questo caso resta il contratto a tempo indeterminato o a termine stipulato. Nonché viene ribadito che gli incentivi non riguardano l’apprendistato. Vediamo tutti i quesiti:
Il Decreto 5 ottobre 2012 prevede incentivi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato?
La risposta è: No; è possibile però assumere a termine per un periodo anche molto breve (un giorno) e poi trasformare a tempo indeterminato questo rapporto a termine; per la trasformazione spetterà, se ricorrono tutti gli altri presupposti, il bonus di € 12.000.
E’ possibile richiedere il contributo per la trasformazione a tempo indeterminato di un'assunzione a termine effettuata successivamente alla data del 17/10/2012?
La risposta è: Sì. Il DM del 5 ottobre 2012 non richiede che il rapporto a termine da trasformare sia già in vigore al momento dell’entrata in vigore del decreto.
La mancata erogazione degli incentivi è causa di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato stabilizzato o trasformato, o delle assunzioni a termine effettuate?
La risposta è: No. La mancata erogazione degli incentivi per esaurimento dei fondi o per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa per l’erogazione degli incentivi non è causa di risoluzione dei rapporti di lavoro istaurati.
Ho un apprendista alle mie dipendenze; se lo stabilizzo posso avere l’incentivo di 12.000 euro previsto dal decreto del ministero del lavoro del 5.10.2012?
La risposta è: NO, perché si tratta di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e il decreto non lo comprende tra i rapporti suscettibili di stabilizzazione.
Il contratto di apprendistato può usufruire degli incentivi dei contratti a tempo indeterminato visto che a livello normativo è considerato contratto a tempo indeterminato?
La risposta è: No, perché il rapporto di apprendistato, anche se costituisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, non costituisce una forma di lavoro stabile, perché consente al datore di interrompere il vincolo appena terminato il periodo di formazione.
Mi spetta il bonus di € 12.000 se stabilizzo un somministrato?
La risposta è: Il rapporto di somministrazione non è previsto dal DM del 5 ottobre 2012 come presupposto per la stabilizzazione; è possibile però assumere a termine per un periodo anche molto breve (un giorno) e poi trasformare a tempo indeterminato questo rapporto a termine; per la trasformazione spetterà – se ricorrono tutti gli altri presupposti – il bonus di € 12.000.
Ha diritto all’incentivo la cooperativa che stabilizzi un socio di lavoro con cui intercorreva un rapporto di lavoro a termine o di collaborazione? Gli incentivi spettano anche per assunzioni di soci di lavoro nelle cooperative? La risposta è: Sì.
Ho diritto agli incentivi se stabilizzo un rapporto di lavoro a chiamata (anche detto intermittente) a tempo determinato?
La risposta è: Sì, purché si effettui la trasformazione in un normale rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Se un’azienda ha un dipendente con contratto a tempo determinato ed intende stabilizzarlo, ai fini dell’incentivo straordinario, può trasformare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato anche prima della naturale scadenza del contratto a tempo determinato?
La risposta è: Sì, ovviamente la trasformazione deve decorrere entro la scadenza del decreto; la domanda può essere presentata solo dal giorno di decorrenza della trasformazione.
È possibile usufruire degli incentivi in caso di trasformazione a tempo indeterminato di contratti di inserimento?
La risposta è: Sì. Anche i contratti d’inserimento rientrano nel campo di applicazione dell’art. 2 lettera a) decreto 5/10/2012. In caso di stabilizzazione e trasformazione dei contratti d’inserimento, occorre, comunque, che il lavoratore non venga sotto inquadrato, ma che sia assunto con il profilo professionale di destinazione previsto nello stesso contratto d’inserimento.
Per avere l’incentivo di 12 mila euro, in caso di trasformazione dei contratti da cococo/pro a lavoro dipendente, si utilizza la stessa procedura usando il modulo DON-GIOV?
La risposta è: Sì. Nel modulo DON-GIOV si indicherà l’Unilav con cui si è comunicata la collaborazione e l’Unilav di assunzione a tempo indeterminato.
È possibile usufruire dell’incentivo in caso di nuove assunzioni a tempo determinato di cui alla lettera b) dell’articolo 2 del decreto 5/10/2012 effettuate con orario di lavoro a tempo parziale?
La risposta è: No. La lettera b) dell’art. 2 del decreto prevede che le nuove assunzioni a termine siano effettuate con orario normale di lavoro di cui all’art. 3 del Decreto Legislativo n. 66 del 2003.
Per le assunzioni a tempo determinato, dovrà trattarsi esclusivamente di assunzione con durata di 12 – 18 – 24 mesi dalla data di pubblicazione del decreto o è possibile conteggiare anche la proroga? Ad esempio se io assumo il 17 ottobre 2012 con contratto di lavoro a tempo determinato (stando nei requisiti esposti dal decreto) per 6 mesi e successivamente lo prorogo per altri 6 mesi posso accedere al contributo? O deve essere un assunzione minima di 12 mesi?
La risposta è: Deve essere un assunzione minima di 12 mesi.
È possibile usufruire degli incentivi in caso di stabilizzazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale?
La risposta è: Si. L’art. 2, lett. a) del decreto prevede che le trasformazioni o le stabilizzazioni operino con riferimento alle assunzioni con contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, purché di durata non inferiore alla metà dell’orario normale di lavoro di cui all’art. 3 D. Lgs. n. 66 del 2003.
È possibile usufruire degli incentivi in caso di trasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro a termine per sostituzione maternità (art. 4 d.lgs. n.151/2001)? La risposta è: Sì.
In base al combinato disposto dell’art. 5, comma 4-quater, del D.Lgs. n. 368/2001 e s.m.i. (diritto di precedenza per le assunzioni a tempo indeterminato dei contrattisti a termine) e dell’art. 4, co. 12, lettera a), l. n. 92/2012 non è possibile fruire degli incentivi per i contratti a termine che beneficino del diritto di precedenza? La risposta è: No, non è possibile.
Posso cumulare gli incentivi previsti da DM 05.10.2012 con quelli previsti per l’assunzione di lavoratori in mobilità? La risposta è: Sì.
Una lavoratrice assunta con contratto a tempo determinato e parziale di 15 ore settimanali, dalle liste di mobilità, viene successivamente impiegata 24 ore e dopo una settimana il contratto trasformato a tempo indeterminato: il datore continua ad usufruire degli sgravi della mobilità cumulando con il contributo di euro 12.000?
La risposta è: Sì, se 24 è almeno la metà dell’orario normale in base al CCNL applicabile.
Un’azienda ha in forza un dipendente con contratto a tempo determinato a chiamata. Se il rapporto cessa e il lavoratore viene riassunto con contratto a tempo indeterminato a 20 ore, potrebbe rientrare nella casistica di “incentivi alla trasformazione dei contratti a tempo determinato di giovani e donne in contratti a tempo indeterminato (con riferimento a contratti in essere o cessati da non più di sei mesi)"?
La risposta è: Sì, se le 20 ore rappresentano la metà dell’orario normale secondo la disciplina applicabile allo specifico rapporto di lavoro.
Come considero l’incremento della media occupazionale? Per gruppo di impresa? Per singola società? Per unità locale? La risposta è: Per singola società.
Per la valutazione dell’incremento della media occupazionale, considero tutti i lavoratori, solo quelli a tempo indeterminato, solo quelli a termine, solo quelli subordinati ecc..?
La risposta è: Tutti i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti. In caso di sostituzione si conteggiano i sostituiti e non i sostituti.
Come considero i lavoratori per il computo dell’incremento occupazionale?
La risposta è: In U.L.A. – unità di lavoro annuo. Il lavoratore a tempo pieno per un anno vale “1”; il lavoratore part time impiegato per un anno vale una frazione di “1”; il lavoratore a tempo pieno impiegato per meno di un anno vale una frazione di “1”.
Dovendo fare più di un’assunzione agevolata è possibile fare un’unica domanda o va fatta una singola richiesta per ogni lavoratore che si vuole assumere?
La risposta è: Una singola richiesta per ogni lavoratore che si vuole assumere
In caso di non accoglimento della domanda di ammissione agli incentivi per insufficienza delle risorse residue relative al limite di spesa di euro 196.108.953,00 per l’anno 2012, per il medesimo rapporto di lavoro può essere presentata ulteriore domanda di ammissione agli incentivi per l’anno 2013?
La risposta è: Non è necessario. la risorsa disponibile è considerata già ora nel suo ammontare complessivo, pari a € 232.108.953.
Quali codici di comunicazione vanno indicati nella domanda di accesso al contributo?
La risposta è: Nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a termine ovvero di un contratto di inserimento vanno utilizzati i codici di comunicazione con il quale è stata comunicata la trasformazione. In tutti i casi in cui la domanda di accesso al contributo fa riferimento all'assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore con il quale è cessato un rapporto di lavoro a tempo determinato ovvero di associazione in partecipazione o di collaborazione i codici di comunicazione da indicare sono due: quello che fa riferimento all'assunzione a tempo indeterminato e quello che fa riferimento alla cessazione del contratto precedente.
Fino a quando si può accedere agli incentivi di cui al decreto 5/10/2012?
La risposta è: Ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto fino al 31/03/2013, purché sia ancora disponibile la risorsa stanziata.