Indennità di 600 euro per cococo e professionisti Gestione Separata
Il Decreto Cura Italia (Decreto Legge n. 18/20), di contrasto all'emergenza sanitaria per la pandemia Coronavirus Covid-19, ha introdotto una serie di norme contenenti un bonus di 600 euro per i lavoratori autonomi, le partite IVA e i collaboratori in Italia. Tra le norme vi è l'Indennità COVID-19 di 600 euro per co.co.co. e professionisti senza cassa iscritti alla Gestione Separata. Si tratta di una delle misure a sostegno, per il mese di marzo 2020, in favore dei lavoratori in Italia.
Si tratta dell'ormai famoso Bonus di 600 euro autonomi per il mese di marzo 2020 che non concorre alla formazione del reddito.
L'erogazione del Bonus di 600 euro spetta all'INPS previa presentazione della domanda di Indennità Covid-19.
In questo approfondimento vediamo anche dove si presenta la domanda sul sito dell'Inps. Non è previsto alcun click day.
Tutte le indennità Covid-19 per autonomi. Leggendo il testo ufficiale del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, oltre all'art. 27 che tratta nello specifico l'"Indennità professionisti e lavoratori con rapporto con di collaborazione coordinata e continuativa", il bonus di 600 euro, che sul sito dell'Inps all'atto della domanda viene definita "Indennità Covid-19" e che spetta anche alle altre categorie di lavoratori autonomi. Infatti la domanda per Indennità Covid-19 o Bonus 600 euro autonomi infatti è prevista anche per altre categorie. Il Decreto Legge n. 18/2020 prevede anche:
- "l'indennità per lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago" (art. 28), sarebbe gli Artigiani e Commercianti, i Coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- l'"Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti balneari" (art. 29);
- l'"Indennità lavoratori del settore agricolo" (art. 30);
- l'"Indennità lavoratori dello spettacolo" (art. 38);
- Per tutti è prevista una "Incumulabilità tra indennità" (art. 31).
Tutte queste misure, che nella prima bozza del Decreto erano pari a 500 euro e poi sono state aumentate a 600 euro, hanno il fine di cercare di compensare almeno in parte gli effetti negativi della crisi generata dall’emergenza epidemiologica da Coronavirus COVID-19 e da tutte le misure di prevenzione e contenimento messe in atto dal Governo per fronteggiare l'espansione del virus.
Approfondiamo ora la specifica "Indennità professionisti e lavoratori con rapporto con di collaborazione coordinata e continuativa" di cui all'art. 27 del D. L. n. 18/2020.
Normativa indennità professionisti e co.co.co Covid-19
L'art. 27 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, nel suo testo ufficiale della norma parla di "Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa” e nello specifico detta quanto segue:
"Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917″.
Sempre all'art. 27 comma 2 e 3 il Decreto stabilisce che:
"L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126″.
Oltre alla norma contenuta nel Decreto "Cura Italia", è stato pubblicato dall'Inps anche il Messaggio Inps n. 1288 del 20 marzo 2020 con un allegato 1 che specifica per ogni indennità ai lavoratori autonomi l'elenco dei beneficiari e in via generale come fare domanda sul sito dell'Inps.
Bonus 600 euro professionisti e cococo: a chi spetta
Possono accedere all'indennità di 600 euro prevista dall'art. 27 del Decreto "Cura Italia":
- i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
- i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
Per beneficiare del Bonus di 600 euro bisogna quindi essere iscritti alla Gestione separata INPS.
Ricordiamo che sono iscritti alla gestione separata INPS le categorie residuali di liberi professionisti, per i quali non è stata prevista una specifica cassa previdenziale ordinistica o privata e della quasi totalità delle forme di collaborazione coordinata e continuativa.
Un ulteriore requisito per avere diritto all'indennità di 600 euro e che le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.
Indennità Covid-19: soggetti esclusi
L'art. 31 oltre ad elencare i casi di incumulabilità tra le varie indennità previste dal decreto, stabilisce anche un caso di esclusione. Infatti, a norma dell'articolo 31 del Decreto Cura Italia sono esclusi dalle indennità previste dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 i percettori di reddito di cittadinanza.
Relativamente all'indennità prevista dall'art. 27 del Decreto "Cura Italia" sono esclusi dal Bonus di 600 euro:
- i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed i lavoratori titolari di un rapporto co.co.co con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS che però sono titolari di un trattamento pensionistico diretto o titolari di altre forme di previdenza obbligatoria;
- i liberi professionisti con partita IVA con partita IVA aperta dopo il 23 febbraio 2020;
- i contratti di collaborazione coordinata e continuativa attivati dopo il 23 febbraio 2020;
- tutti i liberi professionisti con iscrizione in altra cassa professionale che non sia la Gestione Separata Inps;
- Sono esclusi tutti i professionisti e cococo "iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria" pertanto chi è anche lavoratore dipendente.
Indennità Covid-19: domanda sul sito Inps (no click day)
Non è previsto un click day per l'invio delle domande di accesso al Bonus di 600 euro. Non è prevista quindi alcuna finestra temporale entro la quale va inviata la domanda di partecipazione.
L'invio della domanda avverrà in modalità aperta, tramite il sito INPS in maniera telematica.
Tendenzialmente le domande saranno rese disponibili tramite le procedure informatiche INPS, entro la fine del mese di marzo.
Nel Messaggio Inps n. 1288 del 20 marzo 2020 sulla domanda vi è scritto: "I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps, www.inps.it. Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche".
La domanda per il bonus di 600 euro, ossia l'Indennità Covid-19, a tutti gli autonomi può essere trasmessa direttamente dal lavoratore autonomo o tramite Patronati:
- andando sul sito dell'Inps;
- digitando sulla barra in alto "Domande per prestazioni a sostegno del reddito";
- bisogna inserire il codice fiscale e avere il PIN Inps;
- il sistema fa accedere allo "Sportello virtuale per i servizi di Informazione e Richiesta di Prestazioni";
- In alto a destra occorre cliccare su "Indennità COVID-19" e poi su "Invio domanda".
Bonus 600 euro: casi di incumulabilità
Il Bonus di 600 euro per gli autonomi e i co.co.co non è cumulabile con le altre indennità previste dal Decreto. Infatti l'indennità di 600 euro per professionisti autonomi e lavoratori co.co.co prevista dall'art. 27 non è l'unica indennità prevista dal Decreto Legge "Cura Italia".
Sono infatti previste anche:
- Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione generale obbligatoria) (art.28);
- Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29);
- Indennità lavoratori agricoli (art. 30);
- Indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38).
Il Decreto stabilisce che tali indennità non sono cumulabili tra di loro. Infatti all'art. 31 del Decreto n.18/2020 stabilisce che: "Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26″.
Cosa significa? Che il soggetto percettore può beneficiare di una sola indennità.