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Indennità di disoccupazione agricola: gli importi mensili per il 2016

L’Inps ha comunicato gli importi mensili dell’indennità di disoccupazione ordinaria agricola spettante per l’anno 2016. Indennizzati i periodi di attività svolti nell’anno 2015. Vediamo a quali lavoratori in agricoltura spetta e quali sono le modalità di calcolo.
A cura di Antonio Barbato
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agricoltura indennità 180 giorni

L’Inps ogni anno in una circolare comunica gli importi massimi mensili spettanti, i cosiddetti tetti dei trattamenti di integrazione salariale, dell’indennità di mobilità, dell’Aspi e Mini Aspi, nonché gli importi mensili dell’indennità di disoccupazione agricola. Gli importi ogni anno sono rivalutati secondo l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Vediamo pertanto nel corso degli ultimi anni quali sono stati gli importi del massimale più basso e più alto dell’indennità di disoccupazione agricola, ossia l’importo mensile massimo spettante.

Indennità di disoccupazione agricola: importi mensili anno 2016.  Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2016 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2015, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno.

Pertanto, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 299 del 1994, come convertito con modificazioni dalla legge n. 451 del 1994, che estende al trattamento ordinario di disoccupazione la disciplina dell’importo massimo di cui all’articolo unico, secondo comma, della legge n. 427 del 1980, tali importi sono pari a quelli indicati nella circolare n. 48 del 14 marzo 2016 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire:

  • ad euro 1.165,58 (per ciò che riguarda il massimale più alto);
  • e ad euro 969,77 (quanto al massimale più basso).

Indennità di disoccupazione agricola: importi mensili anno 2015.  Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2015 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2014, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno.

Pertanto, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 299 del 1994, come convertito con modificazioni dalla legge n. 451 del 1994, che estende al trattamento ordinario di disoccupazione la disciplina dell’importo massimo di cui all’articolo unico, secondo comma, della legge n. 427 del 1980, tali importi sono pari a quelli indicati nella circolare n. 12 del 29 gennaio 2014 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire:

  • ad euro 1.165,58 (per ciò che riguarda il massimale più alto);
  • e ad euro 969,77 (quanto al massimale più basso).

Indennità di disoccupazione agricola: importi mensili anno 2014. Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2014 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2013, trovano sempre applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno. Gli importi sono pari a quelli indicati nella circolare n. 14 del 30 gennaio 2013 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire:

  • ad euro 1.152,90 (per ciò che riguarda il massimale più alto);
  • e ad euro 959,22 (quanto al massimale più basso).

Indennità di disoccupazione agricola: importi anno 2013. Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali,  da liquidare con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2012, trovano applicazione gli importi massimi stabiliti per tale anno ed indicati nella circolare n. 20 dell’8/2/2012 (pari ad euro 931,28 ed euro 1.119,32).

A chi spetta. La disoccupazione agricola è una particolare indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. L’indennità di disoccupazione agricola spetta agli operai a tempo determinato, ai piccoli coloni, ai compartecipanti familiari, ai piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari, e agli operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell'anno.
Requisiti. L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che abbiano:

  • iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato, per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
  • almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l’iscrizione negli elenchi per l’anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
  • almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento).

Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità e congedo parentale, compresi nel biennio utile.

L'indennità spetta:

  • per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 (366) giornate annue dalle quali si dovranno detrarre: le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo; le giornate di lavoro in proprio; le giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità infortunio etc.; e quelle non indennizzabili quali espatrio definitivo ecc.;
  • nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall'importo spettante viene detratto il 9% per ogni giornata di indennità di disoccupazione erogata a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un numero massimo di 150 giorni.

Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.

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