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Indennità per licenziamento illegittimo e offerta di conciliazione dopo Decreto Dignità

Con Decreto dignità l’indennità minima e massima per licenziamento illegittimo salgono rispettivamente a 6 e 36 mensilità. Ma il calcolo dell’indennità spettante a lavoratore, in caso di licenziamento dichiarato illegittimo dal giudice, non cambia: resta pari a 2 mensilità per ogni anno di lavoro come previsto dal D. Lgs. n. 23 del 2015 del Job Act. Analogamente, l’offerta di conciliazione esentasse resta pari ad una mensilità per ogni anno di lavoro. Ecco perché i vantaggi sono solo per i lavoratori licenziati dopo i primi due anni di contratto a tempo indeterminato stipulato dopo 7 marzo 2015. E quali sono le indennità per chi ha un contratto da tanti anni.
A cura di Antonio Barbato
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Jobs Act e Decreto Dignità

Il Decreto dignità voluto da Di Maio e dal Governo Conte ha modificato, in alcuni casi in aumento, l’indennità per licenziamento illegittimo e ingiustificato nei confronti dei lavoratori: da un minimo di 6 mensilità ad un massimo di 36 mensilità. In precedenza, con il Jobs Act, il minimo era di 4 mensilità ed il massimo di 24 mensilità. Ma tali modifiche non hanno interessato né il sistema di calcolo dell’indennità né l’offerta di conciliazione prevista dal Jobs Act.

Non solo, l’aumento dell’indennizzo per licenziamento ingiustificato riguarda nel concreto i contratti a tempo indeterminato illegittimamente interrotti per licenziamento nei primi 2 anni di durata o comunque i contratti a tempo indeterminato interrotti con licenziamento dopo oltre 13 anni di rapporto di lavoro, ma sempre rientranti nella normativa delle tutele crescenti (assunti dopo i 7 marzo 2015). Per tutti gli altri contratti a tempo indeterminato (da 3 a 12 anni di contratto), pur se dovessero concludersi per licenziamento illegittimo, l’indennizzo per i lavoratori non cambierebbe in aumento, con il Decreto Dignità rispetto a quanto previsto dal Jobs Act.

A questo va aggiunto che, per tutti i lavoratori, non cambia dopo il Decreto Dignità l'entità dell’offerta di conciliazione dell’azienda, quella particolare possibilità di accordo esentasse tra azienda e lavoratore, che consente al lavoratore di incassare, senza ricorrere a giudice, un numero di mensilità di retribuzione predeterminato accettando sostanzialmente il licenziamento, pur se eventualmente illegittimo o in odore di illegittimità.

Vediamo quindi il nuovo quadro normativo riguardo le tutele contro il licenziamento illegittimo.

Indennità di licenziamento illegittimo: dal Job Act al Decreto dignità, cosa cambia

Il Governo Renzi nel 2015 emanò il Decreto Legislativo n. 23 del 4 marzo 2015 con il quale introdusse il cosiddetto contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e una serie di disposizioni riguardanti le tutele del lavoratore, dal licenziamento illegittimo al relativo risarcimento in termini di indennizzo spettante al lavoratore. Tutele che si sono arricchite con l'offerta di conciliazione, prevista sempre dal Decreto.

Così il Governo confermò il diritto alla reintegra nel posto di lavoro in caso di licenziamento discriminatorio, nullo o intimato in forma orale (art. 2 del D. Lgs. n. 23 del 2015), ma poi completò l’addio alla maggior parte delle tutele dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori in termini di reintegrazione nel posto di lavoro, prevedendo all’art. 3, sempre del D. Lgs n. 23/2015, le cosiddette tutele crescenti consistenti in una indennità di licenziamento illegittimo spettante al lavoratore. Indennità che sale al salire del numero di anni di rapporto di lavoro.

 

L’art. 3 del D. Lgs. n. 23 del 2015 è stato modificato dal Decreto Dignità nella sua parte finale laddove in luogo di una “misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità” si è passati ad una misura dell’indennità “comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità”. In sostanza l'indennità minima passa da 4 a 6 mensilità, l’indennità massima passa da 24 a 36 mensilità.

Ecco in neretto ciò che il Decreto Dignità ha modificato dell’art. 3 del D. Lgs. n. 23 del 2015:

“Art. 3. Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa

  1. Salvo quanto disposto dal comma 2 (che riguarda l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore), nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità”.

Perché l’indennità non cambia per tutti i contratti a tempo indeterminato

Basta leggere l’articolo di legge per rendersi conto che con il Decreto Dignità non è stato modificato il calcolo dell'indennità a tutele crescenti, ma la base di partenza del calcolo (indennità minima) o il massimo dell’indennità ottenibile (indennità massima).

In altre parole, leggendo l’articolo di legge, l’indennità “non assoggettata a contribuzione previdenziale” è “di importo pari a due mensilità…. per ogni anno di servizio”. E la retribuzione da prendere a riferimento è quella per “calcolo del trattamento di fine rapporto”.

Dal tenore delle modifiche appare evidente che, dopo le modifiche del Decreto dignità, in caso di licenziamento illegittimo, su sentenza del giudice dopo aver impugnato il licenziamento, spettano sempre 2 mensilità ogni anno di lavoro a tempo indeterminato. Analogamente, per evitare un giudizio, un ricorso al giudice, solo esclusivamente su decisione aziendale, al lavoratore può essere fatta l'offerta di conciliazione, che è sempre di 1 mensilità ogni anno di lavoro a tempo indeterminato, mensilità che è esentasse.

Dal tenore delle modifiche del Decreto Dignità occorre osservare che vengono rafforzate le difese dei lavoratori illegittimamente licenziati nei primi anni di rapporto di lavoro.

Indennità di licenziamento illegittimo più alta nei primi due anni di indeterminato. Basterà farsi due conti per verificare che un licenziamento illegittimo a seguito di un contratto di lavoro a tempo indeterminato della durata di un anno o due anni, porterà al lavoratore sei mensilità di indennità di licenziamento (anziché quattro mensilità previste dal Jobs Act). Un aumento di due mensilità di indennità che incide non poco sul contenzioso tra datore di lavoro e lavoratore.

Indennità di licenziamento immutata da 3 a 12 anni di indeterminato.  Abbiamo visto che con il Decreto Dignità, l’indennità si calcola a “colpi” di due mensilità di rapporto con un minimo di 6 mensilità ed un massimo di 36 mensilità, mentre col Jobs Act il calcolo è lo stesso ma l’indennità minima e massima erano rispettivamente 4 e 24 mensilità. La logica conseguenza è che un licenziamento illegittimo a seguito di un contratto a tempo indeterminato di durata di tre anni (si pensi a coloro che saranno licenziati dalle aziende a seguito dell’ultimarsi degli incentivi legati all’esonero contributivo triennale previsto dal Governo Renzi per gli assunti nel 2015) comporterà per il lavoratore l’incasso di una indennità che è sempre di 6 mensilità, senza che le modifiche del Decreto Dignità abbiamo portato vantaggio al lavoratore. La stessa situazione vale per coloro che verranno licenziati da 4 anni (indennità di 8 mensilità) a 12 anni (indennità di 24 mensilità). E analogo ragionamento porta a considerare che l'indennità non cambia fino ai primi 12 anni di rapporto di lavoro con le tutele crescenti (quindi rapporti di lavoro instaurati dopo il 7 marzo 2015). Perché al lavoratore spetteranno sempre 2 mensilità di risarcimento per ogni anno di rapporto di lavoro, indipendentemente se l'indennità massima è 24 mesi (Job Act) o 36 mesi (Decreto Dignitò).

L’indennità di licenziamento illegittimo più alta da 13 anni di indeterminato in poi. Sempre perché il calcolo dell'indennità non è stato modificato, quindi il lavoratore in caso di licenziamento illegittimo ha diritto a due mensilità per ogni anno di rapporto di lavoro, la conseguenza dell’aumento dell’indennità massima da 24 a 36 mensilità voluta dal Ministro Di Maio nel Decreto Dignità porta il lavoratore con un rapporto di lavoro superiore a 12 anni, a percepire una indennità crescente fino a 36 mensilità . Quindi dopo 13 anni di rapporto, l’indennità è di 26 mensilità (e non più 24 mensilità). Dopo 15 anni di rapporto, l’indennità è di 30 mensilità (e non più 24 mensilità). Pertanto si può affermare che in futuro un'altra categoria di lavoratori che sarà beneficiaria dell'aumento a 36 mesi dell'indennità, voluto dal Decreto Dignità, sarà quella che si è vista illegittimamente irrogare un licenziamento dopo oltre 13 anni di rapporto di lavoro tra le parti.

Si parla di futuro perché le tutele crescenti del Jobs Act valgono per i contratti instaurati dopo il 7 marzo 2015. Coloro che avevano in data antecedente un rapporto di lavoro, potranno ancora beneficiare delle tutele previste dalla normativa previgente, che ora vedremo essere più favorevole in termini di tutele indennitarie.

Dopo 18 anni di rapporto l’indennità di 36 mensilità (e non più 24 mensilità). Oltre i 18 anni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il licenziamento illegittimo comporta per il lavoratore una indennità che è sempre di 36 mensilità (e non più 24 mensilità), pertanto un licenziato illegittimamente dopo 30 anni di lavoro, ha diritto a 36 mensilità (e non 24 mensilità, ma neanche 60 mensilità ovviamente).

Indennità prima del Jobs Act (contratti prima del 7 marzo 2015)

Ricordiamo che coloro che hanno un rapporto di lavoro antecedente al 7 marzo 2015, data in cui è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 23 del 2015, le tutele in caso di licenziamento illegittimo sono quelle della normativa antecedente, quindi con il diritto alla reintegra nel posto di lavoro al posto dell’indennità, pertanto le modifiche in aumento apportate dal Decreto Dignità interessano principalmente coloro che subiscono un licenziamento illegittimo nei primi due anni di rapporto di lavoro.

In particolare, aldilà dei licenziamenti discriminatori (ragioni di credo politico o fede religiosa, di questioni razziali o sessuali, o di appartenenza ad un sindacato, ecc.), e aldilà dei licenziamenti individuali nulli o inefficaci perché intimati in forma orale, che danno tutti diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, più risarcimento del danno, in caso di licenziamento illegittimo riguardante un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in un’azienda con meno di 15 dipendenti, si applica la tutela obbligatoria con un diritto del lavoratore ad una indennità tra 2,5 e 6 mensilità (retribuzione globale di fatto). Questo laddove l'azienda non decida il reintegro.

Nel caso di aziende con più di 15 dipendenti scatta la tutela reale con il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro più risarcimento pari alle retribuzioni perdute dalla data di licenziamento alla data della sentenza. Con la possibilità per il lavoratore di optare per 15 mensilità di retribuzione come risarcimento. Questo in caso di licenziamento ritenuto illegittimo per mancanza di giustificato motivo oggettivo (il cosiddetto licenziamento per motivi economici).

Nelle ipotesi più attenuate (mancanza di giustificato motivo oggettivo relativo a inidoneità fisica o psichica), ferma restante la possibilità del lavoratore di scegliere tra la reintegra e le 15 mensilità, il lavoratore ha diritto ad un massimo di 12 mensilità anche se tra la data di licenziamento illegittimo e la data di sentenza favorevole sono passati più di 12 mesi.

Laddove il licenziamento è dovuto ad un fatto sussistente ma non tale a giustificare il licenziamento, quale è l'ipotesi del licenziamento ingiustificato, la reintegra non spetta, ma spetta comunque una indennità da 12 a 24 mensilità.

Tutte le indennità sono decise discrezionalmente dal giudice e non dalla legge (come avviene con il Jobs Act e con Decreto Dignità).

Indennità di licenziamento illegittimo anno dopo anno

Sulla base di quanto previsto dall’art. 3 del D. Lgs. 23/2015 (Decreto sul contratto a tutele crescenti del Jobs Act), come modificato dal Decreto legge n. 87/2018 (Decreto Dignità), salvo modifiche di quest’ultimo in sede di conversione, ecco anno dopo anno l’indennità di licenziamento illegittimo (dal contratto a tempo indeterminato):

  • 1 anno di contratto a tempo indeterminato: indennità di 6 mensilità (prima del Decreto Dignità l’indennità era di 4 mensilità. L’offerta di conciliazione è sempre di 2 mensilità);
  • 2 anni di contratto a tempo indeterminato: indennità di 6 mensilità (prima del Decreto Dignità l’indennità era di 4 mensilità. L’offerta di conciliazione è sempre di 2 mensilità);
  • 3 anni di contratto a tempo indeterminato: indennità di 6 mensilità (prima del Decreto Dignità l’indennità era sempre di 6 mensilità. L’offerta di conciliazione è sempre di 3 mensilità);
  • 4 anni di contratto a tempo indeterminato: indennità di 8 mensilità (prima del Decreto Dignità l’indennità era sempre di 8 mensilità. L’offerta di conciliazione è sempre di 4 mensilità);
  • 5 anni di contratto a tempo indeterminato: indennità di 10 mensilità (prima del Decreto Dignità l’indennità era sempre di 10 mensilità. L’offerta di conciliazione è sempre di 5 mensilità);
  • 6 anni di contratto a tempo indeterminato: indennità di 12 mensilità (prima del Decreto Dignità l’indennità era sempre di 12 mensilità. L’offerta di conciliazione è sempre di 6 mensilità);
  • 7 anni di contratto a tempo indeterminato: indennità di 14 mensilità (prima del Decreto Dignità l’indennità era sempre di 14 mensilità. L’offerta di conciliazione è sempre di 7 mensilità);
  • 8 anni di contratto a tempo indeterminato: indennità di 16 mensilità (prima del Decreto Dignità l’indennità era sempre di 16 mensilità. L’offerta di conciliazione è sempre di 8 mensilità);
  • 9 anni di contratto a tempo indeterminato: indennità di 18 mensilità (prima del Decreto Dignità l’indennità era sempre di 18 mensilità. L’offerta di conciliazione è sempre di 9 mensilità);
  • 10 anni di contratto a tempo indeterminato: indennità di 20 mensilità (prima del Decreto Dignità l’indennità era sempre di 20 mensilità. L’offerta di conciliazione è sempre di 10 mensilità);
  • 11 anni di contratto a tempo indeterminato: indennità di 22 mensilità (prima del Decreto Dignità l’indennità era sempre di 22 mensilità. L’offerta di conciliazione è sempre di 11 mensilità);
  • 12 anni di contratto a tempo indeterminato: indennità di 24 mensilità (prima del Decreto Dignità l’indennità era sempre di 24 mensilità. L’offerta di conciliazione è sempre di 12 mensilità);
  • 13 anni di contratto a tempo indeterminato: indennità di 26 mensilità (prima del Decreto Dignità l’indennità era invece di 24 mensilità. L’offerta di conciliazione è sempre di 13 mensilità);
  • 14 anni di contratto a tempo indeterminato: indennità di 28 mensilità (prima del Decreto Dignità l’indennità era invece di 24 mensilità. L’offerta di conciliazione è sempre di 14 mensilità);
  • 15 anni di contratto a tempo indeterminato: indennità di 30 mensilità (prima del Decreto Dignità l’indennità era invece di 24 mensilità. L’offerta di conciliazione è sempre di 15 mensilità);
  • 18 anni di contratto a tempo indeterminato: indennità di 36 mensilità (prima del Decreto Dignità l’indennità era invece di 24 mensilità. L’offerta di conciliazione è sempre di 18 mensilità);
  • 20 anni di contratto a tempo indeterminato: indennità di 36 mensilità (prima del Decreto Dignità l’indennità era invece di 24 mensilità. L’offerta di conciliazione è sempre di 18 mensilità);
  • 25 anni di contratto a tempo indeterminato: indennità di 36 mensilità (prima del Decreto Dignità l’indennità era invece di 24 mensilità. L’offerta di conciliazione è sempre di 18 mensilità);
  • 30 anni di contratto a tempo indeterminato: indennità di 36 mensilità (prima del Decreto Dignità l’indennità era invece di 24 mensilità. L’offerta di conciliazione è sempre di 18 mensilità).

L’offerta di conciliazione resta da 2 a 18 mensilità

Il Decreto Legislativo n. 23 del 2015 prevede all’art. 6 la cosiddetta “Offerta di conciliazione”. Abbiamo visto sopra che tale offerta è di un numero di mensilità inferiori all’indennità di licenziamento illegittimo spettante al lavoratore, ma porta con sé due vantaggi. Il primo vantaggio sta nel fatto che tale offerta è di competenza del datore di lavoro, che offre quindi un numero di mensilità al lavoratore per evitare un giudizio sul licenziamento illegittimo. E il lavoratore può incassare le mensilità esentasse, quindi con un vantaggio fiscale.

L’art. 6 – Offerta di conciliazione:

“In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1 (sarebbero operai, impiegati e quadri assunti con il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti dopo il 7 marzo 2015), al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, e all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L'accettazione dell'assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia già proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario”.

Mentre l’indennità di licenziamento illegittimo non è imponibile ai fini contributivi (ossia il datore di lavoro non è tenuto al versamento dei contributi previdenziali. Ed anche il lavoratore non è tenuto a versare la quota di contributi a proprio carico pari generalmente al 9,19%), l’offerta di conciliazione comporta la possibilità per il lavoratore di incassare un numero di mensilità di retribuzione che non è imponibile neanche dal punto di vista fiscale. Ossia si tratta di mensilità di risarcimento esentasse.

Allora dalla lettura della normativa dopo le modifiche del Decreto Dignità, che ricordiamo non riguardano tutte le indennità, ma solo quelle dei primi due anni o dopo 13 anni di rapporto di lavoro, che ricordiamo non riguardano l’entità delle mensilità oggetto dell’offerta di conciliazione, abbiamo una situazione in cui un lavoratore licenziato dopo uno o due anni di rapporto a tempo indeterminato, può ambire rispettivamente ad 1 o 2 mensilità esentasse di offerta di conciliazione, mentre se intentasse il giudizio ordinario riguardo la legittimità del licenziamento potrebbe incassare 6 mensilità di indennità (anziché le 4 mensilità previste dal Jobs Act).

Tale lavoratore, che poi è tra i maggiori interessati alle modifiche del Decreto Dignità, soprattutto se rientra tra coloro che hanno subito un licenziamento dopo il primo anno di rapporto, può avere maggiore convenienza ad impugnare il licenziamento e avviare il contenzioso sulla legittimità dello stesso.

Per coloro che subiscono un licenziamento dopo almeno 3 anni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato non troveranno alcun vantaggio dal Decreto Dignità, ma la valutazione sarà sempre la stessa: accettare l’offerta di conciliazione pari ad 1 mensilità per ogni anno di rapporto di lavoro o intentare un contenzioso finalizzato all’ottenimento di 2 mensilità per ogni anno di rapporto di lavoro, ma ben sapendo che, tra le due ipotesi, le mensilità eventualmente offerte dell’azienda nell’offerta di conciliazione sono esentasse, mentre l’indennità per licenziamento illegittimo va tassata.

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