Indennità una tantum cocopro 2014 ai collaboratori a progetto: domanda e requisiti
Con la Riforma Fornero è stata disposto, a partire dal gennaio 2013, il riconoscimento di una indennità ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell’Inps, e che si trovino in determinati condizioni, ed in un periodo di disoccupazione. L’una tantum cocopro è quindi una sorta di indennità di disoccupazione per i collaboratori a progetto.
L’Inps con il messaggio n. 2999 del 3 marzo 2014 ha stabilito le modalità di presentazione della domanda per l’anno 2014 ed ha provveduto a rivalutazione il requisito reddituale che rappresenta il limite di reddito oltre il quale la prestazione non spetta. Chiarita anche la modalità di attestazione del periodo ininterrotto di disoccupazione, che è uno dei requisiti che vedremo.
Nuovo modello di domanda per l’anno di riferimento 2014. L’Inps nel messaggio comunica che per la presentazione delle domande relative alla prestazione in oggetto con anno di riferimento 2014, è disponibile nella modulistica on line il nuovo modello CoCoPro 2014 COD. SR 140.
Rivalutazione per l’anno 2013 del requisito reddituale. L’articolo 2, comma 51, lettera b), della legge n. 92/2012 ha previsto che il limite di reddito di 20.000 euro, per l’anno 2012, sia rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. L’ISTAT, con comunicato stampa del 14 gennaio 2014, ha reso noto che l’incremento del suddetto indice, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, è risultato pari al 1,1 per cento.
Limite di reddito 2014 pari a 20.220 euro. Pertanto, ai fini del riconoscimento dell’indennità ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto, l’Inps nel messaggio comunica che il limite di reddito della citata disposizione per l’anno 2013 risulta pari a 20.220 euro. Tale limite si applica per le domande di prestazione con anno di riferimento 2014, per le quali dovrà essere utilizzato il nuovo modello CoCoPro 2014 COD. SR 140.
Attestazione del periodo ininterrotto di disoccupazione. L’articolo 2, comma 51, lettera d), della legge citata prevede tra i requisiti richiesti per il riconoscimento dell’indennità ai collaboratori a progetto un periodo ininterrotto di disoccupazione di almeno due mesi.
Per la presentazione delle domande con anno di riferimento 2014 e per quelle degli anni successivi, il requisito del periodo di disoccupazione, da considerare ai sensi dell’ art. 1, comma 2 lett. c), del D. Lgs. n. 181/2000 e successive modifiche, ininterrotto di almeno due mesi sostituisce il requisito dell’assenza di contratto di lavoro ininterrotto di almeno due mesi, valevole esclusivamente per l’anno 2012.
Autocertificazione di disoccupazione. L’attestazione del requisito del periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi è possibile mediante autocertificazione, con la quale il richiedente dichiara di essere stato disoccupato ininterrottamente per almeno due mesi e di aver attestato tale condizione presso il Centro per l’impiego. A tal fine, nel nuovo modello di domanda CoCoPro 2014 COD. SR 140 è previsto un apposito campo dove inserire i suddetti dati.
Queste le novità inserite nel messaggio. L’Inps poi pubblicherà con successivo messaggio le specifiche istruzioni relative alla procedura informatica per l’erogazione della prestazione in oggetto. Vediamo ora nel dettaglio i requisiti previsti per ottenere l’indennità una tantum 2014.
Indennità ai collaboratori coordinati e continuativi: i requisiti
La circolare Inps n. 38 del 2013 chiarisce tutti gli aspetti relativi ai requisiti necessari, che sono confermati anche nel 2014. L’art. 2 commi da 41 a 56 della Legge Fornero ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2013, una indennità ai collaboratori coordinati e continuativi, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'Inps, e che soddisfino "in via congiunta" una serie di requisiti. Per il triennio 2013-2015 sono previsti in via transitoria, particolari requisiti e finanziamenti integrativi alla misura.
Dall’una tantum cocopro sono esclusi i titolari di redditi di lavoro autonomo e tutti i lavoratori iscritti alla Gestione Separata non inquadrabili nell'ambito di applicazione dei contratti di collaborazione a progetto di cui al citato articolo 61, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003. Esclusi quindi gli assegnisti di ricerca, i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i soggetti che svolgono un mero rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del comma 2 dell’art. 61. Sono esclusi, tra l'altro, i soggetti assicurati presso altre casse previdenziali, che siano già titolari di pensione ovvero assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. I potenziali beneficiari quindi devono essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.
Requisiti e condizioni. L'indennità è riconosciuta ai collaboratori che soddisfino "in via congiunta" i seguenti requisiti previsti dall'art. 2, comma 51, della legge di riforma:
a) abbiano operato, nel corso dell'anno precedente, in regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta nell'anno precedente (nel 2014 tale limite è pari a 20.220 euro);
c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata, un numero di mensilità non inferiore a uno;
d) abbiano avuto un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell'anno precedente;
e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno quattro mensilità presso la predetta Gestione separata.
I requisiti di cui alle lettere a), b), d), e) devono essere soddisfatti in relazione "all'anno precedente", mentre il requisito previsto dalla lettera c) è relativo "all'anno di riferimento". Per "anno di riferimento" si deve intendere l'anno in cui il collaboratore matura il requisito di cui alla lettera c) e presenta la domanda per la prestazione. Per "anno precedente" si deve intendere solo ed esclusivamente l'anno solare immediatamente precedente quello di "riferimento" come sopra individuato.
Gli accrediti contributivi nella Gestione separata relativi "all'anno precedente" e "all'anno di riferimento" si considerano utili ai fini dell'erogazione dell'indennità in argomento i contributi effettivi. I contributi figurativi dell'indennità di maternità, per il periodo di astensione obbligatoria, relativamente al rapporto di collaborazione, essendo equiparati alla contribuzione effettiva da lavoro, sono considerati utili ai fini del raggiungimento del requisito contributivo.
Per quanto riguarda il requisito di cui alla lettera a), la monocommittenza deve essere garantita con lo stesso datore di lavoro/committente per tutto l'anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda di prestazione. In particolare, la monocommittenza sussiste anche se nel corso dello stesso anno il lavoratore abbia avuto più rapporti di collaborazione purché con il medesimo datore di lavoro.
Riguardo al requisito della lettera b), per "reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale" si deve intendere il reddito lordo conseguito in qualità di collaboratore coordinato e continuativo.
Per quanto attiene al periodo di disoccupazione, la legge di riforma richiede un periodo ininterrotto di almeno due mesi nell'anno precedente. Si tratta della disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, e successive modificazioni, quindi la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti.
Lo stato di disoccupazione deve essere comprovato dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il suo domicilio, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
Misura della una tantum: 7% del minimale annuo di reddito. L'importo della prestazione è pari al 5% del minimale annuo di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. Il comma 56 della legge in esame dispone, in via transitoria, per gli anni 2013, 2014 e 2015, che l'importo dell'indennità è elevato dal 5% al 7%.