Interessi legali dal 2014 all’1%: i chiarimenti Inps sui versamenti dei contributi
Sulla Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2013 è stato pubblicato il Decreto del 12 dicembre del Ministero dell’Economia e delle Finanze con il quale, a decorrere dal 1 gennaio 2014, è stata fissata al’1% la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile. La variazione è in diminuzione rispetto al biennio precedente 2012-2013, anni nei quali la percentuale era del 2,5%.
Con la circolare n. 2 del 10 gennaio 2014 l’Inps tratta i riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (riduzione sanzioni per omissione ed evasione contributiva). Ed i riflessi sugli interessi legali sulle prestazioni pensionistiche, erogate in ritardo.
Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. La circolare n. 2 del 2014 tratta gli effetti su quanto previsto dall’art. 116, comma 15, della legge n. 338 del 2000, nel quale viene disciplinata l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali. Che ora sono nella misura dell’1%. Al riguardo l’Inps precisa che “tale previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti”.
Continua la circolare: “In presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell’accoglimento della domanda stessa che, come noto, richiede il rispetto dei requisiti di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti. La misura dell’1% si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2014”.
Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze”. Quindi le percentuali del tasso di interesse negli anni interessati, che sono i seguenti:
- Periodo di validità fino al 15.12.1990, saggio di interesse legale del 5%;
- Periodo di validità: 16.12.1990 – 31.12.1996, saggio di interesse legale del 10%;
- Periodo di validità: 01.01.1997 – 31.12.1998, saggio di interesse legale del 5%;
- Periodo di validità: 01.01.1999 – 31.12.2000, saggio di interesse legale del 2,5 %;
- Periodo di validità: 01.01.2001 – 31.12.2001, saggio di interesse legale del 3,5 %;
- Periodo di validità: 01.01.2002 – 31.12.2003, saggio di interesse legale del 3 %;
- Periodo di validità: 01.01.2004 – 31.12.2007, saggio di interesse legale del 2,5 %;
- Periodo di validità: 01.01.2008 – 31.12.2009, saggio di interesse legale del 3 %;
- Periodo di validità: 01.01.2010 – 31.12.2010, saggio di interesse legale del 1 %;
- Periodo di validità: 01.01.2011 – 31-12-2011, saggio di interesse legale del 1,5 %;
- Periodo di validità: 01.01.2012 – 31-12-2013, saggio di interesse legale del 2,5 %;
- Periodo di validità: dal 01.01.2014, saggio di interesse legale del 1 %.
Diamo ora uno sguardo alla normativa dell’art. 116 della legge n. 338 del 2000 citato dalla circolare. Come abbiamo detto il comma 15 disciplina la possibilità di ottenere la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 7 fino alla misura degli interessi legali (che a partire dal 1 gennaio 2014 sono pari all’1%). Tale riduzione, in pratica, si fa ancora più consistente visto l’abbassamento della percentuale dal 2,5% previsto nel 2013 rispetto all’1% di interessi a partire dal 2014. Anche se come ben precisato dalla circolare, la misura si applica ai contributi in scadenza a partire da gennaio 2014.
Il comma 15 nel suo testo integrale prevede ciò: “Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi:
a) nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria;
b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro – Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente, e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n.223 del 1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.
La riduzione delle sanzioni civili è riconosciuta rispetto alle sanzioni di cui al comma 8 dell’art. 116 della legge n. 338 del 2000, ossia le sanzioni per omissione contributiva e, la più pesante, per evasione contributiva. Il comma 8 prevede: “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
Questo primo caso riguarda la sanzione per omissione contributiva e fa riferimento all’ex tasso ufficiale di riferimento, ora tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento princiapli dell’Eurosistema che è pari allo 0,25% e quindi il totale della sanzione per omissione contributiva in ragione d’anno è del 5,75%.
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioe' nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreche' il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.
In questo secondo caso c’è la sanzione per evasione contributiva, la più pesante, in quanto la sanzione civile è pari al 30% in ragione d’anno. Chiaramente l’ottenimento della riduzione delle sanzioni civili alla misura del tasso di interesse legale, che è l’1% a partire dal 2014, ed era il 2,5% nel biennio 2012-2013, rappresenta un importante possibilità per i datori di lavoro che non hanno versato i contributi previdenziali dovuti.
Interessi legali dell’1% sulle prestazioni pensionistiche
Oltre ai casi di omesso o ritardato pagamento dei contributi, quindi riferibili a somme non ricevute dall’ente previdenziale dai datori di lavoro, la circolare n. 2 del 10 gennaio 2014 tratta anche il caso in cui è l’Inps a ritardare il pagamento di una prestazione. Anche in questo caso il tasso di interesse cambia nel 2014 ed è dell’1%. Ecco cosa previsto nella circolare su questo punto: “La variazione percentuale del tasso di interesse legale produce i suoi effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2014. In relazione a ciò la misura dell’interesse dell’1% si applica alle prestazioni pensionistiche in pagamento dal 1° gennaio 2014. A tal fine la procedura di calcolo degli interessi legali sulle pensioni è stata aggiornata per recepire la misura sopra indicata”.