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Irpef a debito nel 730 e versamento di imposte e addizionali con rateizzazione

In sede di presentazione del modello 730, viene effettuato il ricalcolo delle imposte dovute. Il cumulo dei redditi o le minori detrazioni fiscali spettanti possono portare ad un Irpef a debito da pagare. E anche le addizionali regionali e comunali. Vediamo le modalità ed i tempi per il pagamento delle imposte in busta paga di luglio per i lavoratori o nella rata di pensione di agosto per i pensionati. Possibile optare per la rateizzazione dell’Irpef.
A cura di Antonio Barbato
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versamento delle imposte e rateizzazione modello 730

Con la presentazione della dichiarazione dei redditi, i contribuenti italiani che hanno conseguito redditi nell’anno precedente, provvedono al calcolo definitivo delle imposte sul reddito dovute, ed al relativo versamento di quanto dovuto a saldo. Altresì, nei casi di maggiori imposte versate durante l’anno, al relativo recupero del credito Irpef. Quando per il contribuente sussiste un Irpef a debito nel 730, il contribuente dovrà indicare nel 730 precompilato oppure nel 730 presentato tramite Caf o professionisti, le modalità di pagamento delle imposte dovute (Irpef e addizionali) a conguaglio della tassazione dell'anno precedente.

Nel caso di presentazione del modello 730, che è il modello più diffuso rispetto all'ex Modello Unico che ora prende il nome di Modello Redditi, tali operazioni possono essere effettuate con l’ausilio di un Caf o di un professionista abilitato, per quanto riguarda la presentazione della dichiarazione, e per il tramite del datore di lavoro o dell’ente pensionistico, per quanto riguarda il versamento di quanto dovuto (Irpef e addizionali a debito) o il recupero di quanto spettante (Irpef e addizionali a credito). Ciò rappresenta un indubbio vantaggio che ha il modello 730 rispetto al modello Unico. Vediamo tutte le problematiche relative al pagamento delle imposte a saldo dovute a seguito di presentazione del modello 730.

Quando l’Irpef è a debito nel modello 730

Nel caso dei lavoratori dipendenti o assimilati, e dei pensionati, il pagamento delle imposte avviene già durante l’anno, per effetto dell’imposizione fiscale effettuata dai sostituti d’imposta. Nelle buste paga e nelle rate di pensione vengono operate delle ritenute Irpef certificate nel modello di Certificazione Unica al punto 21 della parte B dati fiscali. Il datore di lavoro o ente pensionistico, come sostituto d’imposta, accredita anche le detrazioni fiscali per lavoro dipendente, redditi da pensione o per familiari a carico.

Non tiene conto invece delle altre detrazioni fiscali per oneri e spese, da dichiarare nel quadro E – Oneri e spese del modello 730. Se il lavoratore sostiene queste spese, oggetto di detrazioni fiscali o oneri deducibili, ha diritto ad un credito d’imposta, rispetto a quanto già pagato durante l’anno in busta paga o rata di pensione.

Il ricalcolo delle imposte sul reddito dovute, effettuato in sede di dichiarazione dei redditi, può portare anche a maggiori  imposte dovute sull’anno precedente. Ossia che le imposte trattenute in busta paga o rata di pensione, del punto 21 parte B dati fiscali dell'ex modello Cud, che da qualche anno di chiama Certificazione Unica, sono insufficienti rispetto a quanto effettivamente dovuto.

I casi in cui c’è una maggiore Irpef, e addizionali, da pagare riguardano soprattutto un maggior reddito percepito o minori detrazioni spettanti. Si tratta ad esempio dei lavoratori che hanno due o tre o quattro cud in un anno, caso che genera un reddito complessivo molto più alto, con maggiori ritenute Irpef da versare per effetto della progressività per scaglioni di reddito delle aliquote Irpef, nonché minori detrazioni per reddito di lavoro dipendente spettanti. Un altro caso molto frequente è il calcolo non corretto delle detrazioni per familiari a carico spettanti, soprattutto se il familiare supera i 2.840,51 euro di reddito nell’anno. Per maggiori informazioni vediamo lo status di familiare a carico.

In tutti i casi in cui c’è un Irpef a debito da pagare, il contribuente che presenta il modello 730, sulla base di quanto risultante dal prospetto di liquidazione modello 730-3, deve effettuare i relativi versamenti, che possono essere effettuati in unica soluzione oppure con rateizzazione. I pagamenti avvengono a partire dalla busta paga di competenza di luglio, per i lavoratori dipendenti, ed a partire dalla rata di pensione di agosto o settembre, per i pensionati.

Vediamo come si devono regolare coloro che hanno una Irpef, e addizionali, da pagare molto alta, o hanno necessità di rateizzare.

Il pagamento dell’Irpef a debito in busta paga o rata di pensione

Le somme risultanti a debito dal modello 730-3, o dal modello 730-4, sono trattenute dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio. Nel caso in cui la retribuzione di competenza del mese di luglio del lavoratore risulta insufficiente per trattenere l’intero importo dovuto, la parte residua sarà trattenuta dalla retribuzione erogata nel mese successivo e, in caso di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei successivi mesi di quest'anno. Il differito pagamento comporta l’applicazione dell’interesse in ragione dello 0,40 per cento mensile, trattenuto anch’esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce.

Rateizzazione dell’Irpef a debito, massimo fino a novembre. E’ chiaro che il contribuente che si trova nella situazione appena descritta, non riduce a zero euro la propria busta paga del mese di luglio ma opta per la rateizzazione. Ossia se deve versare una importante somma a conguaglio risultante dal modello 730, aderisce alla rateizzazione in più mesi del proprio debito.

Si pensi soprattutto ai casi, già accennati e molto frequenti, di lavoratori che hanno lavorato per più di un datore di lavoro e non hanno provveduto a far cumulare i redditi, comunicando ad uno dei due datori di lavoro il proprio maggior reddito risultante dall’altro lavoro presso altro datore di lavoro, e quindi nella dichiarazione dei redditi, modello 730 si trovano a dover versare maggiori imposte, spesso consistenti, per il cumulo di uno o più modelli Cud nel modello 730.

Rate da luglio a novembre con interessi dello 0,33% e fino allo 0,40%. Se è stata chiesta la rateizzazione, il sostituto d’imposta calcola l’importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi dello 0,33 per cento mensile previsti, e trattiene gli importi mensilmente dovuti a decorrere dai compensi di competenza del mese di luglio. Se il conguaglio non può avere inizio nel mese di luglio, il sostituto d’imposta ripartisce il debito in un numero di rate tendente alla scelta effettuata dal contribuente fermo restando che per l’ultima rata deve essere considerato il mese di novembre.

Se la retribuzione mensile è insufficiente per la ritenuta dell’importo rateizzato, il sostituto d’imposta datore di lavoro o ente pensionistico applica, oltre all’interesse dovuto per la rateizzazione, anche l’interesse dello 0,40 per cento mensile riferito al differito pagamento.

Eventuale 730 integrativo. Il sostituto d’imposta deve tener conto di un risultato contabile che rettifica un precedente modello 730-4, ricevuto in tempo utile per effettuare il conguaglio a rettifica entro l’anno in corso ed applicare su eventuali tardivi versamenti gli interessi dovuti dal contribuente.

La seconda rata di acconto Irpef nel mese di novembre. Oltre alla rateizzazione dell’Irpef a debito da conguaglio dell’anno scorso dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre di quest'anno è trattenuto l'importo dell'unica o della seconda rata di acconto per l’Irpef e per la cedolare secca per l’anno scorso. Se tale retribuzione, quanto spetta al lavoratore in busta paga, è insufficiente l'importo residuo è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell’interesse nella misura dello 0,40 per cento.

Il versamento in F24 lo effettua il datore di lavoro. L'importo trattenuto per conguaglio sulle retribuzioni è versato, unitamente alle ritenute d'acconto relative alle stesse retribuzioni, utilizzando gli appositi codici tributo se si utilizzano i modelli F24, normalmente utilizzati per il versamento delle imposte trattenute in busta paga.

Irpef a debito residua a fine anno. Se entro la fine dell’anno non è stato possibile trattenere l’intera somma per insufficienza delle retribuzioni corrisposte il sostituto d’imposta deve comunicare al sostituito, entro il mese di dicembre, gli importi ancora dovuti, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3. La parte residua, maggiorata dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il mese di gennaio, deve essere versata direttamente dal sostituito nello stesso mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche. 

Cessazione del rapporto di lavoro, contratti a termine e assenza di retribuzione. Se prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro (compresa l’ipotesi dei dipendenti della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo settembre di due anni fa – giugno scorso anno) ovvero l’aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d’imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente.

In alternativa, i contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l’applicazione dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l’anno d’imposta.

In caso di conguaglio a credito, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati (compresi i dipendenti della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo settembre di due anni fa – giugno dell'anno scorso, che è l'anno d'imposta considerato nel 730) o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti.

Decesso del contribuente. Il decesso del contribuente assistito fa venir meno l’obbligo per il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dal modello 730. Se il decesso è avvenuto prima dell'effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito il sostituto comunica agli eredi, utilizzando le voci del modello 730-3, l’ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che devono essere versate dagli eredi nei termini previsti dall'articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti.

Nel caso di un conguaglio a credito, il sostituto d’imposta datore di lavoro o ente pensionistico (Inps o altri) comunica agli eredi gli importi utilizzando le voci contenute nel prospetto di liquidazione, e provvede ad indicarli anche nell’apposita certificazione (CUD). Tale credito potrà essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi devono, o comunque possono, presentare per conto del contribuente deceduto, ai sensi dell'articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Gli eredi, in alternativa, possono presentare istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Se gli eredi rilevano delle incongruenze nel modello 730 possono presentare il modello Redditi PF ex modello UNICO Persone fisiche per integrare redditi non dichiarati in tutto o in parte e per evidenziare oneri deducibili o detraibili non indicati in tutto o in parte.

730 congiunto e decesso. Se il deceduto è un contribuente che ha presentato la dichiarazione in forma congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d’imposta deve comunicare secondo le indicazioni analitiche contenute nel modello 730-3.  Il debito dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente versato; non sono applicate le sanzioni per tardivo versamento. Il credito può essere fatto valere nella successiva dichiarazione.

Pagamento Irpef a debito contribuenti privi di sostituto d'imposta

Il modello 730 può essere utilizzato non solo da dipendenti e pensionati, che hanno nel datore di lavoro e nell'Inps il proprio sostituto d'imposta, ma anche dai disoccupati o coloro che sono privi di un sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente previdenziale). In questo caso come funziona con la tassazione da pagare?

Le istruzioni del modello 730 stabiliscono che "Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato in assenza di sostituto: se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il Caf o il professionista:

  • trasmette il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate;
  • o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello REDDITI Persone fisiche;

Se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato il contribuente può eseguire il pagamento on line oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie;

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